IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
di concerto con
                             IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                e con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  16  febbraio  1995,  n.  35,  recante
disposizioni  urgenti  per  la ricostruzione nelle zone colpite dalle
eccezionali  avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima  decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni  (di  seguito indicata come: "Legge") ed, in particolare
gli  articoli  2  e  3,  che  prevedono  la  concessione da parte del
Mediocredito   centrale   S.p.a.   e   dell'Artigiancassa  S.p.a.  di
contributi  agli  interessi  sui  finanziamenti concessi dalle banche
alle imprese danneggiate, secondo condizioni e modalita' disciplinate
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, di concerto con il Ministro
dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e con il
Ministro  dell'interno  del  23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana del 10 aprile 1995, n. 84, come
novellato  dal  successivo  decreto  del 31 agosto 1995, con il quale
sono state emanate le norme di attuazione della predetta disposizione
legislativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e con il
Ministro  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile in data 13 aprile 2000, n. 125, con il quale e' stato adottato
il  regolamento recante criteri e modalita' per la rinegoziazione dei
finanziamenti agevolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge;
  Vista  la  legge  28  dicembre  2001,  n.  448  e,  in particolare,
l'articolo  52,  comma  28,  il  quale prevede che, nell'ambito delle
residue  disponibilita'  di  cui  agli articoli 2 e 3 della legge, il
contributo  al  pagamento  degli  interessi  ivi previsto e' concesso
sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini
della  ripresa  dell'attivita'  da  parte  delle imprese danneggiate,
anche  in  difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di
investimento  ovvero  sulla  base  di documentazione presentata anche
successivamente  al  periodo di preammortamento e ricomprese tutte le
spese   sostenute   per   l'estinzione   di   finanziamenti  connessi
all'attivita'  delle  imprese  antecedenti al mese di novembre 1994 e
che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro delle
attivita'  produttive  sono  stabiliti  i  criteri  e le modalita' di
attuazione  dello  stesso  comma,  in sostituzione delle disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  del  23  marzo  1995  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  84  del  10  aprile  1995,  nonche'  le  modalita' per
l'annullamento  delle  revoche  gia' avvenute ai sensi delle medesime
disposizioni;
  Vista  la  deliberazione dell'assemblea ordinaria in data 22 aprile
2002,  con  la  quale il "Mediocredito centrale S.p.a." ha assunto la
denominazione di "MCC S.p.a.";
  Vista  la  deliberazione della Conferenza unificata Stato-citta' ed
autonomie locali con la Conferenza Stato-regioni del 27 marzo 2003;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi nella seduta del 14 luglio 2003
(parere n. 57/2003);
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988
(nota n. 16436 DAGL/10.3.4/35/2003 del 29 settembre 2003);

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                Documentazione delle spese sostenute
                    con i finanziamenti agevolati

  1.  Entro  il  31  marzo  2004 le imprese che hanno beneficiato dei
contributi previsti dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma
2,  della legge, qualora non abbiano gia' provveduto, presentano alla
banca  finanziatrice  le  fatture  o  altra idonea documentazione che
attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attivita', non
prima  del  4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in
difformita'   con   le  voci  di  spesa  preventivate  nei  piani  di
investimento,  purche' attinenti all'attivita' di impresa, unitamente
ad  una  relazione  dalla  quale risulti l'utilizzo del finanziamento
ottenuto.  Possono  essere  ricomprese  tra  le  predette spese anche
quelle  sostenute  per  l'estinzione  dei  finanziamenti connessi con
l'attivita'  d'impresa  antecedenti al mese di novembre 1994, nonche'
quelle  derivanti  da  lavori  svolti in economia, con attrezzature e
personale  di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione
dell'azienda  e  dimostrate  mediante  autocertificazione.  La  banca
trasmette  la  predetta  documentazione e la relazione ricevuta a MCC
S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto di
          amministrazione  competente per materia, ai sensi dell'art.
          10,  comma  3,  del  testo  unico  delle disposizioni sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  degli  articoli 2  e  3  del decreto-legge
          19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  16 febbraio 1995, n. 35 (Disposizioni urgenti
          per  la  ricostruzione delle zone colpite dalle eccezionali
          avversita'  atmosferiche  e  dagli eventi alluvionali nella
          prima decade del mese di novembre 1994), e' il seguente:
              "Art.  2. - 1.  Il  Fondo  per  il concorso statale nel
          pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
          centrale  S.p.a.  ai  sensi  dell'art. 31 del decreto-legge
          18 novembre  1966,  n.  976, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23 dicembre  1966,  n.  1142, e' incrementato
          della  somma  di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
          207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
          decorrere dall'anno 1997.
              2.  Le  disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
          destinate  alla corresponsione di contributi agli interessi
          sui   finanziamenti  concessi  dalle  banche  alle  imprese
          industriali,  commerciali  e  di  servizi,  comprese quelle
          turistiche  e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
          all'art.  1,  comma  1,  dichiarate danneggiate per effetto
          delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche e degli eventi
          alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
              3.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4 novembre  1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
          caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
          non  puo'  superare  i  sei anni, comprensivi di un periodo
          massimo  di  preammortamento  di  un  anno  e di un periodo
          massimo  di  rimborso  di cinque anni. I finanziamenti sono
          concessi  in misura non superiore al 95 per cento del primo
          miliardo  di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
          della  spesa  eccedente fino a tre miliardi e in misura non
          superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
              4.   Il   tasso  d'interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  3  per  cento  nominale  annuo  posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.
              4-bis.  (Comma  abrogato dall'art. 1-ter, decreto-legge
          28 agosto 1995, n. 364).
              5.  Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
          il  tasso  di  interesse  agevolato  di  cui al comma 4, il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  corrisponde,  a  valere sul
          Fondo  di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
          alla differenza fra il tasso fisso nominale annuo applicato
          dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
          pubblici  soggetti  ad imposta del mese precedente a quello
          di  stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
          rilevazione  della  Banca  d'Italia, maggiorato di un punto
          percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
          Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
          interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
              6.  Il  Fondo  centrale di garanzia istituito presso il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  ai  sensi  dell'art. 28 del
          decreto-legge  18 novembre  1966,  n.  976, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre 1966, n. 1142, e'
          incrementato  della  somma di lire 30 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1997  e  1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
          1999.
              7.  Le  disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono
          destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
          restituzione  del  capitale  e dalla mancata corresponsione
          dei  relativi  interessi ed altri accessori, oneri e spese,
          connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
          articolo.  La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
              8.   A   valere   sulle  somme  predette,  puo'  essere
          corrisposto,  previo  avvio  delle  procedure  di  recupero
          ritenute   utili  d'intesa  con  il  Mediocredito  centrale
          S.p.a.,  un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
          superiore  al 50 per cento dell'insolvenza salvo conguaglio
          in sede di definitiva determinazione della perdita.
              8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  7 e 8 del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
          garanzie,  se  acquisite,  salvo  quanto previsto dall'art.
          2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995,  n.  35.  Qualora  i  finanziamenti concessi ai sensi
          degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995,  n.  35,  siano  assistiti da garanzie rilasciate dai
          confidi,  l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
          subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
              9.   Le   condizioni  e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo    del    Mediocredito    centrale   S.p.a.   e
          dell'Artigiancassa  sui finanziamenti concessi dalle banche
          ai   sensi   del  presente  articolo  e  dell'art.  3  sono
          stabilite,  ove  non  gia'  disciplinate,  con  decreto del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'interno   e   con   il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato.  Per  la  gestione  delle
          agevolazioni  di cui ai suddetti articoli si applica l'art.
          3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.".
              "Art.  3. - 1.  Il  fondo per il concorso nel pagamento
          degli   interessi   istituito   dall'art.  37  della  Iegge
          25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle
          imprese  artigiane  S.p.a.  - Artigiancassa e' incrementato
          della  somma  di  lire  200  miliardi per l'anno 1995. Tale
          somma e' soggetta a gestione separata.
              2.  Le  disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate
          alla   corresponsione  di  contributi  agli  interessi  sui
          finanziamenti  concessi dalle banche alle imprese artigiane
          aventi  sede  nelle  regioni  di  cui  all'art. 1, comma 1,
          dichiarate   danneggiate   per  effetto  delle  eccezionali
          avversita'  atmosferiche  e  degli eventi alluvionali della
          prima decade del mese di novembre 1994.
              3.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore  dei beni danneggiati nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4 novembre  1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e  di  un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
          finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
          cento  per  il  primo  miliardo  di  spesa  e in misura non
          superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
          3 miliardi.
              4.  Il  tasso  di  interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  tre  per  cento  nominale annuo posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.  Nel  periodo di preammortamento l'onere per
          interessi  rimane  interamente a carico del fondo di cui al
          comma 1.
              5.   Le   somme  di  cui  al  comma  1,  sono  altresi'
          finalizzate  a  ridurre  al  3  per cento annuo il tasso di
          interesse  dovuto  dalle predette imprese sui finanziamenti
          accordati  dalle banche con i prestiti concessi alle banche
          stesse  dalla  Cassa  per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  -  Artigiancassa  ai  sensi  dell'art. 41, comma 1,
          della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
              6.  Gli  interventi  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito  ai  sensi  della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
          presso  la  Cassa  per  il  credito  alle imprese artigiane
          S.p.a.   -   Artigiancassa  sono  estesi  ai  finanziamenti
          agevolati  alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
          5  del  presente  articolo.  Per  gli  interventi del Fondo
          nessun  onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
          Ai  fini  di cui al presente comma la natura della garanzia
          del  Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
              7. [Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia
          del Fondo e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e la
          misura  del  relativo  intervento  viene fissata all'80 per
          cento  della  perdita  che  le  banche  dimostrino  di aver
          sofferto  dopo l'esperimento delle procedure di riscossione
          coattiva  condotte  sui beni che eventualmente garantiscono
          il  credito].  Avviare le procedure di riscossione coattiva
          del  credito, le banche possono chiedere l'intervento della
          garanzia    del    Fondo,   che   assicura   la   copertura
          dell'insolvenza  nella  misura massima del 50 per cento; la
          restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
          delle procedure stesse.
              7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino
          al  cento  per  cento  con  altre  forme  di  garanzia, ivi
          comprese quelle collettive e consortili.
              7-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6 e 7 del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia,  di  cui al citato comma 6, previa liberazione di
          ulteriori  garanzie,  se  acquisite, salvo quanto precisato
          dall'art.  2-bis,  comma  2,  del decreto-legge 19 dicembre
          1994,  n.  691,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 febbraio  1995,  n. 35. Qualora i finanziamenti concessi
          ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
          1994,  n.  691,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 febbraio  1995,  n.  55,  siano  assistiti  da  garanzie
          rilasciate  dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di
          garanzia  resta  subordinato  all'utilizzo  delle  predette
          garanzie.".
              - Il   testo   dell'art.  52,  comma  28,  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria), e' il seguente:
              "28.  Nell'ambito  delle  residue disponibilita' di cui
          agli  articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995,  n.  35, e successive modificazioni, il contributo al
          pagamento  degli  interessi  ivi previsto e' concesso sulla
          base  delle spese effettivamente sostenute e documentate ai
          fini  della  ripresa  dell'attivita' da parte delle imprese
          danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del
          mese  di novembre 1994, anche in difformita' con le voci di
          spesa  preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla
          base  di documentazione presentata anche successivamente al
          periodo  di  preammortamento,  e  ricomprese tutte le spese
          sostenute   per   l'estinzione  di  finanziamenti  connessi
          all'attivita' delle imprese antecedenti al mese di novembre
          1994.  In  caso  di  cessazione dell'attivita' o fallimento
          dell'impresa  danneggiata, il contributo di cui al presente
          comma   e'   concesso  sulla  base  della  stima  dei  beni
          danneggiati,  comprese  le scorte. Con decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dell'interno  e con il Ministro delle attivita' produttive,
          emanato  ai  sensi  dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge
          19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  16 febbraio  1995,  n.  35,  sono stabiliti i
          criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, in
          sostituzione   delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
          ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, emanato
          di  concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
          dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 84 del 10 aprile
          1995, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche
          gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.".
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  3  e 4, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Nota all'art. 1:
              - Per   il  testo  degli  articoli 2  e  3  del  citato
          decreto-legge n. 691 del 1994, convertito dalla legge n. 35
          del 1995, si vedano le note alle premesse.