IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 11;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo
55;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista  la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo
1,  che  prevede  la  possibilita'  di  emanare  uno  o  piu' decreti
legislativi  correttivi  o  modificativi  di decreti legislativi gia'
emanati,  ai  sensi  dell'articolo  11, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Ritenuto  necessario  procedere alla riorganizzazione del Ministero
delle  attivita'  produttive,  nel  rispetto  dei  principi  e  della
normativa  comunitaria  e  del  nuovo riparto di competenze di cui al
titolo  V  della  Costituzione,  cosi'  come  modificato  dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
  Acquisito  il  parere  della  competente  commissione  parlamentare
bicamerale  di  cui  all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
espresso in data 14 gennaio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la funzione pubblica;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifiche  all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
                                 300

  1.  Il  comma  2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «2.  Il  Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del
Consiglio  dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche
e  strategie  per  lo  sviluppo  del  sistema  produttivo, secondo il
principio  di  sussidiarieta'  e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati, e limitatamente ai settori di competenza ed
in  coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in
particolare, di:
    a) promuovere  le politiche per la competitivita' internazionale,
in  coerenza  con  le linee generali di politica estera e lo sviluppo
economico  del  sistema  produttivo  nazionale  e  di  realizzarle  o
favorirne  l'attuazione  a  livello  settoriale e territoriale, anche
mediante  la  partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e per il tramite dei rappresentanti
italiani  presso tali organizzazioni, alle attivita' delle competenti
istituzioni internazionali;
    b) sostenere  e integrare l'attivita' degli enti territoriali per
assicurare l'unita' economica del Paese;
    c) promuovere la concorrenza;
    d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo
sviluppo della competitivita';
    e) monitorare  l'impatto  delle  misure  di  politica  economica,
industriale,    infrastrutturale,    sociale   e   ambientale   sulla
competitivita' del sistema produttivo.».
  2.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo 27  del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis.  Per  realizzare  gli  obiettivi  indicati  al  comma 2, il
Ministero,   secondo  il  principio  di  sussidiarieta'  e  di  leale
collaborazione con gli enti territoriali interessati:
    a) definisce,  anche  in  concorso  con  le altre amministrazioni
interessate,  le strategie per il miglioramento della competitivita',
anche  a  livello internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza   e   dell'efficacia   della   concorrenza   nei  settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;
    b) promuove,   in   coordinamento  con  il  Dipartimento  di  cui
all'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303,  gli  interessi  del  sistema  produttivo  del  Paese  presso le
istituzioni  internazionali  e comunitarie di settore e facendo salve
le  competenze  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e del
Ministero  degli  affari  esteri  e per il tramite dei rappresentanti
italiani presso tali organismi;
    c) definisce  le  politiche  per  lo  sviluppo  economico  e  per
favorire  l'assunzione,  da  parte  delle imprese, di responsabilita'
relative  alle  modalita'  produttive, alla qualita' e alla sicurezza
dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;
    d) studia  la struttura e l'andamento dell'economia industriale e
aziendale;
    e) definisce   le  strategie  e  gli  interventi  della  politica
commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze
del  Ministero  degli  affari  esteri,  del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo.
  2-ter.   Il   Ministero   elabora   ogni   triennio,   sentite   le
amministrazioni  interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un
piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il
loro  raggiungimento,  delle modalita' di attuazione, delle procedure
di verifica e di monitoraggio.
  2-quater.  Restano  in  ogni caso ferme le attribuzioni degli altri
Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
 
          Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              -  L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante:
          «Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa»,  pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, e' il seguente:
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera   a),   l'istituzione   di  un  ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d)   prevedere   che   i  decreti  legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali  ed  equiparati"  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.».
              -   Gli   articoli 30  e  55  del  decreto  legislativo
          30 luglio     1999,     n.     300,    recante:    «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59», pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 301,
          sono i seguenti:
              «Art. 30 (Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri).
          - 1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'Istituto per la
          vigilanza   delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
          pubblico,     attualmente    esercitate    dal    Ministero
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  sono
          trasferite  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica.  Il  relativo  personale  e  le
          risorse  relative  sono  assegnati al Ministero del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica.».
              «Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
          del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                  il Ministero della salute;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze;
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero dell'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.
              2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo   il  Ministro  e  il  Ministero  di  grazia  e
          giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
          Ministro  della  giustizia e Ministero della giustizia e il
          Ministro  e il Ministero per le politiche agricole assumono
          rispettivamente   la   denominazione   di   Ministro  delle
          politiche  agricole e forestali e Ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli Ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo.
              4.   Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti  di
          organizzazione  gia'  adottati  ai  sensi  del  comma 4-bis
          dell'art.  17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e della
          legge 3 aprile 1997, n. 94.
              5.  Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
          3,  trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
          comma 1.
              6.   Salvo   disposizione   contraria,   la  decorrenza
          dell'operativita'  delle  disposizioni del presente decreto
          e'  distribuita,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente tra
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e la data di cui
          al   comma  1.  Qualora  ricorrano  specifiche  e  motivate
          esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta   del   Ministro  competente,  puo',  con  proprio
          decreto,  differire  o  gradualizzare temporalmente singoli
          adempimenti   od   atti,   relativi   ai   procedimenti  di
          riorganizzazione dei Ministeri.
              7.  Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
          del  Magistrato  per  il  Po  si  provvede, nel rispetto di
          quanto  disposto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  con  i  decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
              8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
          al  settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
          politiche   agricole   sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui
          agli  articoli 35  e 36 del presente decreto legislativo il
          Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
          Stato.  Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
          Ministero  dell'ambiente  e' disposto ai sensi dell'art. 4,
          comma  2,  del  decreto  legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
          contestualmente  alla emanazione del decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
              9.  All'art.  46,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
          le  aziende  autonome" sono sostituite dalle parole "per le
          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,  n.  175, recante: «Regolamento di organizzazione del
          Ministero  delle  attivita'  produttive»  e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale, 18 maggio
          2001, n. 114.
              -   Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          recante:  «Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
          nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
          2001, n. 106.
              -  L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
          «Delega  per  la  riforma dell'organizzazione del Governo e
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, nonche' di
          enti   pubblici»,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente:
              «Art.  1  (Deleghe  di  cui  all'art.  11  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nel rispetto delle competenze
          costituzionali  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti legislativi,
          correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia'
          emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
          e  d),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive
          modificazioni.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 28
          della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  come modificato
          dall'art. 2 della presente legge.
              2.  Nell'attuazione  della delega di cui al comma 1, il
          Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
          negli  articoli 12,  14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, e successive modificazioni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          adottati  previo parere della Commissione di cui all'art. 5
          della  citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi.
          Decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque adottati.
              4.  Al  comma  6  dell'art.  55 del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze,
          il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o
          gradualizzare  temporalmente  singoli  adempimenti od atti,
          relativi    ai   procedimenti   di   riorganizzazione   dei
          Ministeri"».
              -  La  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,
          recante:  «Modifiche  al titolo V della parte seconda della
          Costituzione»   e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248.
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto
          legislativo  n.  300/1999,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              «Art.  27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
              2.  Il  Ministero,  ferme  restando  le  competenze del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ha  lo scopo di
          formulare  e  attuare politiche e strategie per lo sviluppo
          del   sistema   produttivo,   secondo   il   principio   di
          sussidiarieta'  e  di  leale  collaborazione  con  gli enti
          territoriali  interessati,  e  limitatamente  ai settori di
          competenza  ed  in  coerenza  con gli obiettivi generali di
          politica industriale e, in particolare, di:
                a) promuovere  le  politiche  per  la  competitivita'
          internazionale,  in  coerenza  con  le  linee  generali  di
          politica   estera  e  lo  sviluppo  economico  del  sistema
          produttivo   nazionale   e   di   realizzarle  o  favorirne
          l'attuazione  a  livello  settoriale  e territoriale, anche
          mediante  la  partecipazione, fatte salve le competenze del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze e per il tramite
          dei  rappresentanti  italiani  presso  tali organizzazioni,
          alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
                b) sostenere   e  integrare  l'attivita'  degli  enti
          territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
                c) promuovere la concorrenza;
                d) coordinare  le  istituzioni  pubbliche  e  private
          interessate allo sviluppo della competitivita';
                e) monitorare  l'impatto  delle  misure  di  politica
          economica,   industriale,   infrastrutturale,   sociale   e
          ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
              2-bis.  Per  realizzare gli obiettivi indicati al comma
          2,  il  Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e
          di   leale   collaborazione   con   gli  enti  territoriali
          interessati:
                a) definisce,   anche   in   concorso  con  le  altre
          amministrazioni    interessate,   le   strategie   per   il
          miglioramento   della   competitivita',   anche  a  livello
          internazionale,   del  Paese  e  per  la  promozione  della
          trasparenza  e dell'efficacia della concorrenza nei settori
          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
          orientamenti;
                b) promuove,  in coordinamento con il Dipartimento di
          cui  all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  303,  gli  interessi  del sistema produttivo del
          Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
          settore   e  facendo  salve  le  competenze  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze e del Ministero degli affari
          esteri  e per il tramite dei rappresentanti italiani presso
          tali organismi;
                c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
          per  favorire  l'assunzione,  da  parte  delle  imprese, di
          responsabilita'  relative  alle  modalita' produttive, alla
          qualita'  e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
          relazioni con il consumatore;
                d) studia  la  struttura  e l'andamento dell'economia
          industriale e aziendale;
                e) definisce  le  strategie  e  gli  interventi della
          politica  commerciale  e  promozionale  con l'estero, ferme
          restando  le  competenze del Ministero degli affari esteri,
          del  Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
          per gli italiani nel Mondo.
              2-ter.  Il  Ministero elabora ogni triennio, sentite le
          amministrazioni  interessate  ed  aggiornandolo con cadenza
          annuale,  un  piano  degli  obiettivi, delle azioni e delle
          risorse   necessarie  per  il  loro  raggiungimento,  delle
          modalita'  di  attuazione, delle procedure di verifica e di
          monitoraggio.
              2-quater.  Restano  in  ogni caso ferme le attribuzioni
          degli  altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, del Ministero del commercio
          con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
          la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, fatte salve le
          risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
          decreto   legislativo   ad   altri   Ministeri,  agenzie  o
          autorita',   perche'  concernenti  funzioni  specificamente
          assegnate  ad  essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
          per  gli  effetti  degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
          lettere  a)  e  b),  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, le
          funzioni  conferite dalla vigente legislazione alle regioni
          ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
              4.   Spettano  inoltre  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive  le  risorse  e  il  personale del Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del
          Ministero  della  sanita', del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni assegnate al
          Ministero  delle  attivita' produttive dal presente decreto
          legislativo.
              5.  Restano  ferme le competenze spettanti al Ministero
          della difesa.».
              -  L'art.  3, comma 2, del decreto legislativo, recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, e' il seguente:
              «Art.  3  (Partecipazione  all'Unione  europea).  -  1.
          (Omissis).
              2.    Compete    al   Presidente   del   Consiglio   la
          responsabilita'  per  l'attuazione  degli  impegni  assunti
          nell'ambito  dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente
          si  avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del
          Consiglio.  Di  tale  struttura si avvale, altresi', per il
          coordinamento,   nella   fase   di   predisposizione  della
          normativa  comunitaria,  delle  amministrazioni dello Stato
          competenti  per  settore,  delle  regioni,  degli operatori
          privati  e  delle  parti sociali interessate, ai fini della
          definizione  della  posizione  italiana  da  sostenere,  di
          intesa  con  il  Ministero  degli affari esteri, in sede di
          Unione europea.
              3. (Omissis)».