IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2000; Vista la direttiva 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni dei composti organici volatili dovute all'uso dei solventi organici in talune attivita' ed in taluni impianti; Vista la decisione della Commissione del 27 giugno 2002 n. C. (2002)2234, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della citata direttiva 1999/13/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e, in particolare, gli articoli 3, comma 2, e 11; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose; Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. UL/2003/8413 del 12 novembre 2003; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della direttiva 99/13/CE e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera r), che nell'esercizio delle attivita' individuate all'allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dall'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (S.O.) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2000 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16 (S.O.). - La direttiva 1999/13/CE dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovuta all'uso di solventi organici in talune attivita' e in taluni impianti e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 85/1 del 29 marzo 1999. - L'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti: inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140 (S.O.) e' il seguente: "2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati: a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione; b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili; c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili; d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.". - L'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente: "Art. 11. - 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonche' alla evoluzione della situazione ambientale.". - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: "Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e' e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58 (S.O.).". Note all'art. 1: - La citata direttiva 99/13/CE e' riportata nelle note alle premesse. - Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' riportato nelle note alle premesse.