IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
            E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                                  e 
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2000; 
  Vista la direttiva 1999/13/CE, sulla  limitazione  delle  emissioni
dei composti organici volatili dovute all'uso dei  solventi  organici
in talune attivita' ed in taluni impianti; 
  Vista la decisione della Commissione  del  27  giugno  2002  n.  C.
(2002)2234, concernente il questionario relativo alle relazioni degli
Stati membri sull'attuazione della citata direttiva 1999/13/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203,  concernente   norme   in   materia   di   qualita'   dell'aria,
relativamente a specifici agenti, e di  inquinamento  prodotto  dagli
impianti industriali, e, in particolare, gli articoli 3, comma  2,  e
11; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  12  luglio  1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 
176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle
emissioni inquinanti degli impianti industriali e la  fissazione  dei
valori minimi e massimi di emissione; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  21  dicembre  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio  1996,  sulla
disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli
impianti industriali; 
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente  la
prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,  e  successive
modifiche,  concernente   la   classificazione,   l'etichettatura   e
l'imballaggio delle sostanze pericolose; 
  Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2003; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata con nota n. UL/2003/8413 del 12 novembre 2003; 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto disciplina, in  attuazione  della  direttiva
99/13/CE e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio  1988,  n.  203,  i  valori  limite,  i  criteri
temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle
emissioni prodotte dagli  impianti,  come  definiti  all'articolo  2,
comma 1, lettera r), che nell'esercizio delle  attivita'  individuate
all'allegato I superano le soglie di  consumo  di  solvente  indicate
nello stesso allegato. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione del decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
          28  dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  recante  disciplina  dall'attivita'  di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214 (S.O.) e' il seguente:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - La   legge   29   dicembre   2000,  n.  422,  recante
          disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dell'appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita'  europea  -
          Legge   comunitaria   2000  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16 (S.O.).
              - La  direttiva  1999/13/CE  dell'11  marzo 1999, sulla
          limitazione  delle  emissioni di composti organici volatili
          dovuta  all'uso  di solventi organici in talune attivita' e
          in  taluni  impianti e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 85/1 del 29 marzo 1999.
              - L'art.  3,  comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle
          direttive  CEE  numeri  80/779,  82/884,  84/360  e  85/203
          concernenti   norme   in  materia  di  qualita'  dell'aria,
          relativamente   a   specifici   agenti:  inquinanti,  e  di
          inquinamento  prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
          dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140 (S.O.) e'
          il seguente:
              "2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   i   Ministri  della  sanita'  e  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentita  la conferenza dei
          presidenti   delle   giunte   regionali,  sono  fissati  ed
          aggiornati:
                a) le   linee   guida   per   il  contenimento  delle
          emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
                b) i  metodi  di campionamento, analisi e valutazione
          degli inquinanti e dei combustibili;
                c) i   criteri  per  l'utilizzazione  delle  migliori
          tecnologie disponibili;
                d) i  criteri temporali per l'adeguamento progressivo
          degli   impianti  esistenti  alla  normativa  del  presente
          decreto.".
              -  L'art.  11 del predetto decreto del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
              "Art.  11.  -  1. Le  prescrizioni  dell'autorizzazione
          possono  essere  modificate in seguito all'evoluzione della
          migliore  tecnologia  disponibile,  nonche' alla evoluzione
          della situazione ambientale.".
              - Il   decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  372,
          recante: "Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa alla
          prevenzione  e  riduzione  integrata  dell'inquinamento  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26 ottobre 1999, n.
          252".
              - Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,
          recante  attuazione  della  direttiva 92/32/CEE concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze   pericolose,  e'  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58 (S.O.).".
          Note all'art. 1:
              - La  citata direttiva 99/13/CE e' riportata nelle note
          alle premesse.
              - Il  comma  2  dell'art.  3 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' riportato nelle
          note alle premesse.