IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo
1 e l'allegato A; 
  Vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23  ottobre  2001,
relativa alle misure comunitarie  di  lotta  contro  la  peste  suina
classica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002, del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme  sanitarie  relative
ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e
successive modifiche; 
  Vista la decisione 2002/106/CE della Commissione, del  1°  febbraio
2002,  recante  approvazione  di  un  manuale  di  diagnostica,   che
stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni
e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della
conferma della peste suina classica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; 
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  non
ha espresso il prescritto parere nel termine di cui  all'articolo  2,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 febbraio 2004; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto stabilisce le  misure  di  lotta  contro  la
peste suina classica, di seguito denominata "malattia". 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo'  essre
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita: 
              "Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. Lo Stato  ha  legislazione
          esclusiva nelle seguenti materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in
          ogni altra materia. I  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.". 
              La legge 3 febbraio 2003, n.  14,  reca:  "Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Legge   comunitaria
          2002". L'art. 1 e l'allegato A  della  citata  legge  cosi'
          recitano: 
              "Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in vigore  della  presente  legge,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B nonche', qualora sia previsto il  ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono  emanati
          anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  previsto
          per il parere dei competenti organi parlamentari scada  nei
          trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei   termini
          previsti ai commi 1 e 4 o  successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
              4. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei  principi  e  criteridirettivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi' emanati  ai  sensi  del
          comma 1. 
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,   della   Costituzione,   i   decreti    legislativi
          eventualmente  adottati   nelle   materie   di   competenza
          legislativa delle regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          propria normativa di attuazione, alla data di scadenza  del
          termine  stabilito   per   l'attuazione   della   normativa
          comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere  dalla
          data di entrata in vigore  della  normativa  di  attuazione
          adottata da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e, nelle materie di competenza  concorrente,  dei  principi
          fondamentali stabiliti dalla legislazione  dello  Stato.  A
          tale  fine  i  decreti   legislativi   recano   l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.". 
                                                          "Allegato A 
                                               (Art. 1, commi 1 e 3): 
              2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo  ai
          medicinali veterinari (14); 
              2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo  ai
          medicinali per uso umano; 
              2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
          a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  la  peste  suina
          classica; 
              2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 dicembre 2001, che modifica la  direttiva  94/57/CE  del
          Consiglio relativa alle disposizioni e  alle  norme  comuni
          per gli organi che effettuano le ispezioni e le  visite  di
          controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
          amministrazioni marittime (15); 
              2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 gennaio 2002, che modifica la direttiva  85/611/CEE  del
          Consiglio concernente il coordinamento  delle  disposizioni
          legislative, regolamentari ed amministrative in materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le  societa'  di
          gestione ed i prospetti semplificati (16); 
              2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 gennaio 2002, che modifica la direttiva  85/611/CEE  del
          Consiglio concernente il coordinamento  delle  disposizioni
          legislative, regolamentari ed amministrative in materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM; 
              2001/111/CE  del  Consiglio,  del  20  dicembre   2001,
          relativa  a  determinati   tipi   di   zucchero   destinati
          all'alimentazione umana; 
              2001/113/CE  del  Consiglio,  del  20  dicembre   2001,
          relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
          alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana; 
              2001/114/CE  del  Consiglio,  del  20  dicembre   2001,
          relativa a taluni tipi di latte conservato  parzialmente  o
          totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana; 
              2001/115/CE del Consiglio, del 20  dicembre  2001,  che
          modifica la direttiva 77/388/CEE al fine  di  semplificare,
          modernizzare e armonizzare  le  modalita'  di  fatturazione
          previste in materia di IVA; 
              2002/10/CE del Consiglio, del  12  febbraio  2002,  che
          modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva  92/80/CEE  e
          la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
          aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati; 
              2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 marzo 2002, che  modifica  la  direttiva  79/267/CEE  del
          Consiglio per quanto riguarda il  margine  di  solvibilita'
          delle imprese di assicurazione sulla vita (18); 
              2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 marzo 2002, che  modifica  la  direttiva  73/239/CEE  del
          Consiglio per quanto riguarda il  margine  di  solvibilita'
          delle   imprese   di   assicurazione   nei   rami   diversi
          dall'assicurazione sulla vita (19); 
              2002/38/CE  del  Consiglio,  del  7  maggio  2002,  che
          modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
          riguarda  il  regime  di  imposta   sul   valore   aggiunto
          applicabile ai servizi di radiodiffusione e di  televisione
          e a determinati servizi prestati tramite mezzi  elettronici
          (20); 
              2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          10 giugno 2002, per il  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri relative agli integratori alimentari; 
              2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,  relativa
          al catalogo comune delle varieta' delle  specie  di  piante
          agricole (21); 
              2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,  relativa
          alla  commercializzazione  delle  sementi  di  barbabietole
          (22); 
              2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,  relativa
          alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (23); 
              2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,  relativa
          alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (24); 
              2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,  relativa
          alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
          e da fibra (25); 
              2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno  2002,  recante
          disposizioni specifiche per la lotta contro la peste  suina
          africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE  per
          quanto riguarda la malattia di Teschen  e  la  peste  suina
          africana; 
              2002/68/CE del  Consiglio,  del  19  luglio  2002,  che
          modifica   la   direttiva    2002/57/CE    relativa    alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra.". 
              -  La  direttiva  del  Consiglio   n.   2001/89/CE   e'
          pubblicata nella GUCE del 1° dicembre 2001, n. L 316. 
              - Il regolamento (CE)  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio n. 1774/2002 e'  pubblicato  nella  GUCE  del  10
          ottobre 2002, n. L 273. 
              -  La  decisione  della  Commissione   2002/106/CE   e'
          pubblicata nella GUCE del 9 febbraio 2002, n. L 39. 
              - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reca:
          "Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali".  L'art.  2,
          comma 3, del citato decreto, cosi' recita: 
              "3. La Conferenza  Stato-regioni  e'  obbligatoriamente
          sentita in ordine agli schemi di  disegni  di  legge  e  di
          decreto legislativo o  di  regolamento  del  Governo  nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  che  si  pronunzia  entro
          venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
          attuazione di direttive comunitarie sono emanati  anche  in
          mancanza di detto parere. Resta fermo  quanto  previsto  in
          ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.".