IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta; 
  Visto l'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196; 
  Vista la proposta della commissione paritetica  prevista  dall'art.
48 bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Acquisito  il  parere   del   consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 12 novembre 2003; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 febbraio 2004; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro  della
giustizia; 
                             E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 59.  -  1.  La  regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  puo'
avvalersi del patrocinio legale e  della  consulenza  dell'Avvocatura
dello Stato o di liberi professionisti, nonche' di propri  dipendenti
che abbiano i requisiti di legge. 
    2. Gli atti giudiziari e giudiziali nei confronti  della  Regione
sono notificati secondo il codice di rito.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2004 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                   La Loggia, Ministro per gli affari 
                              regionali 
                              Castelli, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per materia dell'art. 10,
          comma 3,   del   testo   unico   delle  disposizioni  sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  La  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 59 del 10
          marzo 1948.
              -  La legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione
          dello  statuto speciale della Valle d'Aosta), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1978, n. 141.
              -  La  legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del
          25 settembre 1993.
              -  L'art.  48-bis  dello  statuto speciale per la Valle
          d'Aosta e' il seguente:
              "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
              Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso.".