IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo
17, comma 3;
  Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche;
  Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modifiche;
  Vista  la  legge  12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
 Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, e in particolare l'articolo 3;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in
data 13 agosto 2003;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 24 novembre
  2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota n. 18345 L3b/41 del 26 gennaio 2004;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3 della
legge  5  marzo 2001, n. 57, disciplina le modalita' di esercizio del
diritto  di  accesso  agli  atti  a  conclusione  dei procedimenti di
constatazione,  valutazione  e  liquidazione  dei danni, da parte dei
contraenti   dell'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei
natanti  con le imprese di assicurazione esercenti tale ramo, nonche'
da  parte  degli  assicurati e di coloro che sono stati danneggiati a
seguito di un sinistro.
  2.  Salvo  quanto  disposto per l'accesso ai singoli dati personali
dal  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di cui al
comma  1 puo' essere esercitato dal contraente, dall'assicurato e dal
danneggiato  solo  quando  siano  conclusi  i  procedimenti di cui al
medesimo comma 1, e piu' precisamente:
    a)  dal  momento  in  cui  e' comunicata al danneggiato la misura
della somma offerta per il risarcimento;
    b)  ovvero  dal  momento  in cui sono comunicati al danneggiato i
motivi per i quali non si ritiene di fare offerta;
    c) ovvero in caso di mancata offerta:
      1)  dopo  trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di  risarcimento,  se  si  tratta  di  danni a cose e se il modulo di
denuncia e' stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
      2) dopo sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
      3)  dopo novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di  risarcimento,  se  il  sinistro ha causato lesioni personali o il
decesso;
    d)  ovvero  dopo  centoventi giorni dalla data di accadimento del
sinistro.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,   n.   400   (pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          12 settembre  1988, n. 214, supplemento ordinario), recante
          "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - La   legge   24 dicembre   1969,   n.   990,  recante
          "Assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita' civile
          derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei
          natanti",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio
          1970, n. 2.
              - La  legge  26 febbraio 1977, n. 39, recante "Modifica
          della   disciplina  dell'assicurazione  obbligatoria  della
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
          veicoli   a  motore  e  dei  natanti"  di  conversione  del
          decreto-legge  23 dicembre 1976, n. 857 (Gazzetta Ufficiale
          29 dicembre  1976,  n.  345)  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 26 febbraio 1977, n. 54.
              - La  legge  12 agosto  1982,  n. 576, recante "Riforma
          della  vigilanza  sulle assicurazioni", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              - Il testo dell'art. 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
          recante  "Disposizioni in materia di apertura e regolazione
          dei  mercati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo
          2001, n. 66, e' il seguente:
              "Art.  3  (Norme  per  il  diritto di accesso agli atti
          delle imprese di assicurazioni). - Omissis.
              2.   Il   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  di cui al comma 3 dell'art.
          12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal
          comma  1  del  presente  articolo, e' emanato entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.".
              -  Il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
          recante   "Codice   in   materia  di  protezione  dei  dati
          personali",   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

          Note all'art. 1:
              - Per il testo dell'art. 3 della legge 5 marzo 2001, n.
          57, vedasi le note alle premesse.
              -  Per il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n. 196, vedasi le note alle premesse.