IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  la  messa  in  sicurezza delle grandi dighe per le
quali   risulti   assente  il  concessionario  di  derivazione  o  il
richiedente  la  concessione  e per le quali non abbia avuto luogo la
dismissione   definitiva,   tenuto   conto   che   le   stesse  dighe
costituiscono  un  potenziale  rischio  per le popolazioni a valle da
salvaguardarsi   ai  fini  della  pubblica  incolumita',  nonche'  la
indifferibilita'  di  effettuare  aggiornate  verifiche  sismiche  ed
idrologiche  per  consentire  il  completamento  delle  attivita'  di
rivalutazione  delle  condizioni  di  sicurezza  delle  grandi  dighe
esistenti  sul  territorio nazionale, nonche' per altri interventi ed
iniziative  relativi  a  compiti  istituzionali  e di sicurezza della
collettivita', affidati alla Protezione civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
       Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza

  1.  Il  Registro  italiano  dighe,  sulla  base  del registro degli
iscritti  di  cui  all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
nonche'  delle  risultanze  dell'attivita'  di  vigilanza  di  cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  individua,  predisponendo apposito elenco con l'indicazione
delle  caratteristiche  tecniche  e dello stato delle opere, le dighe
fuori  esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  8  agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21  ottobre  1994,  n.  584, per le quali non sia stata
rinnovata  o  richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto
luogo  la  dismissione definitiva della diga, cosi' da costituire una
condizione  di  rischio  per  le  popolazioni  a valle. Ai fini delle
disposizioni  di cui al presente comma, per dismissione definitiva di
una  diga  si  intende  la  demolizione  anche parziale dell'opera di
sbarramento purche' risulti garantita la sicurezza del sito.
  2.  L'elenco  delle  opere  di  cui  al  comma  1 e' comunicato dal
Registro  italiano  dighe alle regioni, alle province autonome e alle
autorita'  di bacino territorialmente interessate, anche in relazione
al  rischio  idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le
autorita'  di bacino segnalano al Registro italiano dighe la presenza
nel  loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi
le  caratteristiche  di  cui  al  comma  1, tenendo anche conto delle
risultanze dell'attivita' straordinaria di ricognizione lungo i corsi
d'acqua  di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre
2000,  n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365.