IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni;
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
  Visto  il  disegno  di  legge  recante  disposizioni  in materia di
graduatorie  permanenti  del  personale  docente  della  scuola  e di
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel testo approvato
dalla  7ยช  Commissione  permanente  del Senato della Repubblica (atto
Senato n. 2529/A);
  Considerato  che  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 19
novembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 301 del 30
dicembre  2003,  e'  stato  determinato,  in  misura  non superiore a
quindicimila  unita',  il  contingente  di  personale della scuola da
assumere  con  contratto  a tempo indeterminato per l'anno scolastico
2004-2005;
  Considerato  che  il  disegno  di  legge  sopraindicato  prevede la
rideterminazione,  sulla base della tabella di valutazione dei titoli
ad  essa  allegata, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, delle
graduatorie  permanenti  di  cui  all'articolo  401  del  testo unico
approvato   con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni;
  Considerato    che   le   predette   graduatorie   permanenti,   da
rideterminare  sulla  base  della  nuova  tabella  di valutazione dei
titoli,  devono  essere  approntate  in tempo utile per consentire le
assunzioni  per  l'anno  scolastico 2004-2005 autorizzate dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  19  novembre 2003, e comunque non
oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente, dovrebbe farsi ricorso,
per   le   predette   assunzioni,   alle   graduatorie  preesistenti,
predisposte  ed  aggiornate sulla base di criteri previgenti definiti
con  provvedimenti amministrativi e che hanno determinato una mole di
contenzioso  tra  le  diverse  categorie  di personale inserito nelle
graduatorie  e,  di conseguenza, grande incertezza sulla collocazione
definitiva nelle graduatorie stesse;
  Considerato  che  i  tempi  presumibili  di esame parlamentare e di
approvazione definitiva del citato disegno di legge non consentono di
assicurare  con  certezza  l'operativita'  delle nuove norme in tempi
tali   da   consentire   all'amministrazione   di   provvedere   alla
rideterminazione delle graduatorie nel termine predetto del 31 maggio
2004;
  Visto  l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame
in  Commissione del citato disegno di legge, nella seduta del 2 marzo
2004,  con  il quale si e' impegnato il Governo a provvedere entro il
31  luglio  prossimo  alle  assunzioni  gia'  autorizzate  per l'anno
scolastico  2004-2005,  sulla  base  delle  graduatorie rideterminate
secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione allegata
al predetto disegno di legge;
  Considerata   l'esigenza   di   escludere   dal   limite   disposto
dall'articolo  51,  comma  4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i
costi   derivanti   agli  Atenei  dagli  incrementi  stipendiali  del
personale  docente  e  non docente, nonche' di ridurre di un terzo le
spese  per  il  personale  convenzionato  con  il  Sistema  sanitario
nazionale (S.S.N.), sempre ai fini della citata esclusione;
  Considerato  altresi'  che  i  laureati  in  medicina  e  chirurgia
nell'ambito  del previgente ordinamento, qualora sostenessero l'esame
di  Stato  con  la  disciplina  prevista  dal  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n.
445,  pur  avendo  compiuto  il  tirocinio  semestrale  previsto  dal
previgente  ordinamento,  sarebbero  costretti ad effettuare anche il
tirocinio  di  tre mesi previsto quale prova pratica continuativa dal
predetto decreto ministeriale;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
specifiche   disposizioni   per   conseguire   gli   obiettivi  sopra
illustrati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 aprile 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
          Disposizioni in materia di graduatorie permanenti

  1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2004-2005  le  graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  e  successive  modificazioni, di seguito denominato:
"testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione
previsto  dall'articolo  1,  comma 1, lettera b), del decreto-legge 3
luglio  2001,  n.  255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto  2001,  n.  333,  in  base  alla  Tabella allegata al presente
decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio,
esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.
  2.  Ai  fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei
titoli, non si applica l'articolo 401, comma 3, del testo unico.
  3.  L'abilitazione  conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo
ai  fini  dell'inserimento  nell'ultimo  scaglione  delle graduatorie
permanenti di cui al comma 1.
  4.  A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e
le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base
e  per  tutti  gli  scaglioni,  sono effettuati con cadenza biennale.
All'articolo  2,  comma  1,  del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le
parole: "da effettuare con periodicita' annuale entro il 31 maggio di
ciascun   anno"  sono  soppresse  con  effetto  dall'anno  scolastico
2005-2006.