IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  23 aprile  1959,  n.  189, sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.   34,   recante  «Norme  per  la  determinazione  della  struttura
ordinativa del Corpo della Guardia di finanza»;
  Visto   il  decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n.  68,  recante
«Adeguamento  del compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
  Visto   il  decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'articolo  4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare
gli  articoli 6,  7, 8 e 9, nei quali e' previsto che con decreto del
Ministro  delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento  dei  corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale,
aereonavale,   speciale   e   tecnico-logistico-amministrativo  degli
ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione
delle  graduatorie,  nonche'  le  cause e le procedure di rinvio e di
espulsione dai menzionati corsi;
  Vista  la  legge  10 aprile  1954,  n.  113,  recante  «Stato degli
ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica», estesa
alla Guardia di finanza con legge 15 dicembre 1959, n. 1089;
  Vista  la legge 3 agosto 1961, n. 833, recante «Stato giuridico dei
vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545,  con  il  quale  e' stato adottato il «Regolamento di disciplina
militare»;
  Vista  la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000,  n.  24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
  Visto  il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo
unico  delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della  maternita'  e della paternita', a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53»;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 novembre  1997, n. 464, recante
«Riforma  strutturale  delle  Forze  armate, a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,  n.  509,  concernente
«Regolamento  recante  norme  concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della difesa e
con  il Ministro delle finanze 12 aprile 2001 recante «Determinazione
delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie
nelle scienze della difesa e della sicurezza»;
  Viste  le  disposizioni  di  servizio  interno dell'Accademia della
Guardia  di  finanza approvate con decreto del Ministro delle finanze
27 ottobre  1994  (vistato  e  registrato  al  Ministero del tesoro -
Ragioneria  centrale presso il Ministero delle finanze - Divisione IV
al n. 1151 in data 13 dicembre 1994), e successive modifiche;
  Viste   le  disposizioni  per  lo  svolgimento  del  corso  per  il
reclutamento   dei  sottotenenti  in  servizio  permanente  effettivo
provenienti  dai  marescialli  della Guardia di finanza approvate con
decreto  del  Ministro  delle  finanze  27  ottobre  1994  (vistato e
registrato  al  Ministero  del tesoro - Ragioneria centrale presso il
Ministero delle finanze - Divisione IV al n. 1152 in data 13 dicembre
1994);
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  ed,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 3;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato n. 3595/03, espresso dalla
sezione   consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  del
29 settembre 2003;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 3-1899 del 9 febbraio 2004;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                        Compiti istituzionali

  1.  L'Accademia  della  Guardia  di finanza, istituto di formazione
militare  e di studi superiori a carattere universitario, organizza i
corsi  in  modo tale da sviluppare le qualita' etiche e la formazione
militare  degli  allievi  e  per  far  acquisire loro la preparazione
professionale  necessaria  per ben assolvere la funzione di ufficiale
della Guardia di finanza.
  2.  A  tal  fine, si avvale delle dotazioni organiche stabilite dal
Comandante  generale,  il  quale  individua altresi' le autorita' che
esercitano le funzioni di Comandante di corpo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - La   legge   23 aprile   1959,   n.   189,   recante:
          «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di  finanza»,  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n.
          98.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
          1999,  n.  34,  recante: «Norme per la determinazione della
          struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1999,
          n. 44.
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante:
          «Adeguamento   dei  compiti  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78»  e'  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 26 marzo 2001, n. 71.
              - La  legge  31 marzo  2000, n. 78, recante: «Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle Forze di polizia», e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il
          testo dell'art. 4:
              «Art.  4  (Delega  al Governo per il riordino del Corpo
          della  guardia  di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
          giuridico  e  l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
          guardia  di  finanza  e  per  l'adeguamento, fermo restando
          l'art.  1  della  legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti
          del   Corpo   in   relazione  al  riordino  della  pubblica
          amministrazione.
              2.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
          osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) previsione   dell'esercizio   delle   funzioni  di
          polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
          Stato e dell'Unione europea;
                b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
                c) adeguamento  dei  ruoli e delle relative dotazioni
          organiche  alle  esigenze  funzionali e tecnico-logistiche,
          nonche'   alle   necessita'  operative  connesse  al  nuovo
          ordinamento    tributario   ed   ai   compiti   di   natura
          economico-finanziaria    derivanti    dalla    appartenenza
          all'Unione   europea.   All'adeguamento  potra'  procedersi
          mediante   riordino   dei   ruoli   normale,   speciale   e
          tecnico-operativo  esistenti,  l'eventuale soppressione, la
          non  alimentazione  di  essi  ovvero l'istituzione di nuovi
          ruoli,  con  eventuale  rideterminazione  delle consistenze
          organiche  del  restante  personale.  Tale revisione potra'
          riguardare  anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
          requisiti,  i  titoli  e  le  modalita'  di reclutamento ed
          avanzamento,  nonche'  le  aliquote  di  valutazione  ed il
          numero   delle   promozioni   annue   per   ciascun  grado,
          l'istituzione  del  grado  apicale  di  generale  di  Corpo
          d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
          assolvere   ed   all'armonico   sviluppo   delle  carriere,
          l'elevazione  a sessantacinque anni del limite di eta', per
          i  generali  di  Corpo d'armata e di Divisione, equiparando
          correlativamente  anche  quello  del comandante generale in
          carica,  nonche',  solo  se necessario per la funzionalita'
          del  servizio,  innalzando  i limiti di eta' per i restanti
          gradi;     conseguentemente    verranno    assicurati    la
          sovraordinazione  gerarchica  del comandante generale ed il
          mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
                d) aggiornamento   delle   disposizioni  inerenti  ad
          attivita'  incompatibili  con il servizio, nonche' riordino
          della   normativa   relativa  ai  provvedimenti  di  stato,
          realizzando  l'uniformita'  della  disciplina  di  tutto il
          personale;
                e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
          adeguarne   la   disponibilita'   alle  effettive  esigenze
          operative   ed  al  nuovo  modello  organizzativo  previsto
          dall'art.  27,  comma  3,  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449;
                f) riordino,  secondo criteri di selettivita' ed alta
          qualificazione,  della  disciplina  del  Corso superiore di
          polizia tributaria;
                g) previsione  di  disposizioni  transitorie  per  il
          graduale   passaggio   dalla  vigente  normativa  a  quella
          adottata con i decreti legislativi.
              3.  L'elevazione  a  sessantacinque  anni del limite di
          eta', di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
              4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
          trasmette  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica  gli  schemi  dei  decreti legislativi di cui ai
          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
          il  parere  delle  Commissioni  parlamentari competenti per
          materia,   esteso   anche  alle  conseguenze  di  carattere
          finanziario,  che  si esprimono entro sessanta giorni dalla
          data di assegnazione.
              5.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'art. 8».
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante:
          «Riordino   del   reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
          dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78»,  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  del  26 marzo  2001,  n. 71. Si riporta il testo
          degli articoli 6, 7, 8 e 9:
              «Art.  6  (Ufficiali  del  ruolo  normale).  -  1.  Gli
          ufficiali  del  ruolo  normale  del  Capo  della guardia di
          finanza  sono  tratti,  con  il  grado  di sottotenente, da
          coloro  che  hanno  completato,  con  esito  favorevole, il
          secondo anno di corso dell'Accademia.
              2.   L'eta'  per  la  partecipazione  al  concorso  per
          l'ammissione  all'Accademia  non puo' essere inferiore a 17
          anni  e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di
          concorso.  Il  termine massimo e' elevato a 28 anni per gli
          ispettori e i sovrintendenti del Corpo.
              3.  Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale
          in servizio permanente e' articolato in :
                a) un  corso  di  Accademia,  di durata triennale, da
          frequentare   per   due  anni  nella  qualita'  di  allievo
          ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente;
                b) un  corso  di applicazione, di durata biennale, da
          frequentare  per un anno nel grado di sottotenente e per un
          anno nel grado di tenente.
              4.  I  vincitori  del  concorso  di cui al comma 2 sono
          ammessi   alla  frequenza  del  primo  anno  del  corso  di
          Accademia.   La   nomina  a  sottotenente  avviene  secondo
          l'ordine  della  graduatoria stilata al termine del secondo
          anno  del  corso  di  Accademia.  Al  termine  del corso di
          applicazione viene determinata la nuova anzianita' relativa
          dei tenenti.
              5.  Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di
          applicazione i frequentatori che:
                a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al
          corso;
                b) dimostrano  di  non  possedere  il complesso delle
          qualita'   e   delle  attitudini  indispensabili  per  bene
          assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano.
              6.  Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre
          che non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b)
          del   comma   5,   e'   consentito   ripetere,  nell'ambito
          dell'intero  ciclo  formativo,  un  solo  anno del corso di
          Accademia  o  del  corso  di applicazione. Il frequentatore
          che, per la seconda volta, non supera gli esami e' rinviato
          dal  corso,  fatta  salva  la  possibilita', per coloro che
          hanno   gia'   conseguito   la   nomina  ad  ufficiale,  di
          transitare,  a  domanda  e  previo  parere favorevole della
          commissione  ordinaria  di avanzamento, nel ruolo speciale,
          anche  in  eccedenza rispetto alla consistenza organica del
          grado.  L'iscrizione  in detto ruolo avviene, mantenendo il
          grado,  l'anzianita'  e la ferma precedentemente contratta,
          dopo  i  parigrado  in  possesso  della  stessa  anzianita'
          assoluta.  Eventuali  situazioni  di  parita'  sono risolte
          sulla  base  dell'ultima  classifica finale riportata dagli
          interessati.  Coloro  i  quali risultano assenti all'ultima
          sessione  di esami utile dell'anno di corso frequentato per
          cause  documentate e indipendenti dalla loro volonta' o per
          effetto  delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del
          decreto   legislativo  31 gennaio  2000,  n.  24,  o  degli
          articoli 4,  5  e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1024,
          sono  ammessi  a  ripetere  l'anno  di  corso  senza essere
          considerati ripetenti.
              7.  Sono  espulsi dal corso di Accademia e dal corso di
          applicazione  i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni
          disciplinari.
              8.  Con  decreto del Ministro delle finanze da emanarsi
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei
          corsi  di  Accademia e di applicazione, ivi comprese quelle
          di  formazione  delle  graduatorie  a  norma  del  comma 4,
          nonche'  le  cause  e  le procedure di rinvio, ai sensi del
          comma  5, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 7.
          Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti
          con determinazione del comandante generale della Guardia di
          finanza.
              9.  Dall'entrata  in  vigore  del regolamento di cui al
          comma 8, l'art. 40, della legge 10 aprile 1954, n. 113, non
          si  applica agli ufficiali frequentatori dei corsi previsti
          dagli articoli 6, 7 e 9, del presente decreto.
              10.  Gli  allievi  o  ufficiali  rinviati o espulsi non
          possono  partecipare  ai  successivi concorsi di ammissione
          all'Accademia.  Essi  vengono  restituiti alla Forza armata
          per  l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva.
          Se  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia  erano gia' in
          servizio  nella  Guardia  di  finanza,  essi  riassumono la
          precedente  posizione  di  stato, salvo l'adozione nei loro
          confronti  degli  ulteriori  occorrenti  provvedimenti.  Il
          periodo  di durata del corso e', in tal caso, computato per
          intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado».
              «Art.  7  (Ufficiali  del  ruolo  aeronavale). - 1. Gli
          ufficiali  del  ruolo aeronavale del Corpo della guardia di
          finanza  sono  tratti,  con  il  grado  di sottotenente, da
          coloro  che  hanno  completato,  con  esito  favorevole, il
          secondo  anno  di  corso  aeronavale  dell'Accademia  della
          Guardia di finanza.
              2.   L'eta'  per  la  partecipazione  al  concorso  per
          l'ammissione  all'Accademia  non puo' essere inferiore a 17
          anni  e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di
          concorso.  Tale limite di eta' e' elevato a 28 anni per gli
          ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio.
              3.   Il   ciclo   formativo  dell'ufficiale  del  ruolo
          aeronavale  in  servizio permanente, reclutato ai sensi del
          comma  1,  e'  corrispondente  a  quello dell'ufficiale del
          ruolo   normale   di   cui  all'art.  6.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 4, dell'art. 6.
              4.  Sono  rinviati al corso di Accademia e dal corso di
          applicazione i frequentatori che:
                a) si trovano in una delle condizioni di cui all'art.
          6, comma 5;
                b) perdono  in via definitiva l'idoneita' psicofisica
          al volo o alla navigazione.
              5.  Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre
          che  non ricorrano alle condizioni di cui alle lettere a) e
          b)   del  comma  4,  e'  consentito  ripetere,  nell'ambito
          dell'intero  ciclo  formativo,  un  solo  anno del corso di
          Accademia  o  del  corso  di applicazione. Il frequentatore
          che, per la seconda volta, non supera gli esami e' rinviato
          dal  corso,  fatta  salva  la  possibilita', per coloro che
          hanno   gia'   conseguito   la   nomina  ad  ufficiale,  di
          transitare,  a  domanda  e  previo  parere favorevole della
          commissione  ordinaria  di avanzamento, nel ruolo speciale,
          anche  in  eccedenza  alla  consistenza organica del grado.
          L'iscrizione  in  detto ruolo avviene, mantenendo il grado,
          l'anzianita'  e  la ferma precedentemente contratta, dopo i
          pari  grado  in  possesso della stessa anzianita' assoluta.
          Eventuali  situazioni  di  parita'  sono risolte sulla base
          dell'ultima  classifica finale riportata dagli interessati.
          Coloro  i  quali  risultano  assenti all'ultima sessione di
          esami  utili  dell'anno  di  corso  frequentato  per  cause
          documentate e indipendenti alla loro volonta' o per effetto
          delle  disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto
          legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e
          7,  della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, sono ammessi a
          ripetere   l'anno   di   corso   senza  essere  considerati
          ripetenti.
              6.  L'ufficiale  frequentatore  dei  corsi, rinviato ai
          sensi del comma 4, lettera b), transita, a domanda e previo
          parere    favorevole   della   commissione   ordinaria   di
          avanzamento,   nel   ruolo  speciale,  anche  in  eccedenza
          rispetto  alla consistenza organica del grado. L'iscrizione
          in  tale ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianita' e
          la  ferma  precedentemente  contratta, dopo i pari grado in
          possesso   della   stessa  anzianita'  assoluta.  Eventuali
          situazioni  di  parita' sono risolte sulla base dell'ultima
          classifica finale riportata dagli interessati.
              7.  Ai  frequentatori  dei  corsi  di  Accademia  e  di
          applicazione  del ruolo aeronavale si applica la disciplina
          di cui all'art. 6, commi 7 e 10.
              8.  Gli  ufficiali  del  ruolo  aeronavale  sono  anche
          tratti, previo concorso per titoli ed esami, in numero pari
          al  25%  dei  posti  da mettere a concorso per l'ammissione
          allo  specifico ruolo, dal personale del Corpo appartenente
          al  ruolo  ispettori  in  possesso  del  diploma  di laurea
          previsto  dal  decreto  di cui all'art. 5, comma 2, che non
          abbia  superato  il quarantaduesimo anno di eta', che abbia
          frequentato  specifici corsi di specializzazione, sia stato
          gia'  impiegato  per  almeno  un quinquennio nella relativa
          specialita'  ed  abbia  riportato  nell'ultimo  biennio  la
          qualifica  finale  non  inferiore  a superiore alla media o
          equivalente.
              9.  I  requisiti  di  cui  al  comma  8,  devono essere
          posseduti alla data indicata nel bando di concorso.
              10.  I  candidati utilmente collocati nella graduatoria
          di  merito  dei concorsi di cui al comma 8, vengono ammessi
          alla  frequenza  di  un corso di durata non inferiore ad un
          anno,  al  termine del quale sono nominati sottotenenti del
          ruolo aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della
          graduatoria  di  fine corso, con decorrenza successiva alla
          conclusione  di  tale  attivita'  addestrativa, ma comunque
          posteriore a quella con la quale, nello stesso anno solare,
          sono   nominati   ufficiali  i  provenienti  dai  corsi  di
          Accademia del ruolo aeronavale.
              11. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma 8, sono
          disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi previsti
          dal presente articolo, ivi comprese quelle formazioni delle
          graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di
          espulsione  dei  frequentatori.  Le  materie di studio ed i
          relativi  programmi  sono  stabiliti con determinazione del
          Comandante generale della Guardia di finanza».
              «Art.  8  (Ufficiali  del  ruolo  speciale).  -  1. Gli
          ufficiali  del  ruolo  speciale  del Corpo della guardia di
          finanza  sono  tratti,  con  il  grado di sottotenente, nei
          limiti     delle    seguenti    percentuali    dei    posti
          complessivamente messi a concorso.
                a) previo concorso per titoli ed esami riservato:
                  1)  per il 50 per cento ai marescialli aiutanti del
          Corpo  in  possesso del diploma di istruzione secondaria di
          secondo grado;
                  2)  per  il  40  per cento agli altri ispettori del
          Corpo  in  possesso del diploma di istruzione secondaria di
          secondo grado e che abbiano almeno sette anni di anzianita'
          nel  ruolo  di  provenienza se reclutato ai sensi dell'art.
          35,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  199,  ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di
          provenienza  se  reclutato  ai sensi dell'art. 35, comma 1,
          lettera. b), del medesimo decreto legislativo;
                b) previo  concorso per titoli ed esami riservato per
          il  10  per  cento,  ai  militari  del  Corpo  in  servizio
          permanente  in  possesso del diploma di laurea previsto dal
          decreto di cui all'art. 5, comma 2.
              2. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          deve  aver compiuto il trentaquattresimo anno di eta' e non
          aver  superato  il  quarantaduesimo  anno  di  eta'  e aver
          riportato  nell'ultimo  biennio  la  qualifica  finale  non
          inferiore a superiore alla media o equivalente. I requisiti
          per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono
          essere  posseduti, se non diversamente stabilito, alla data
          indicata nei rispettivi bandi di concorso.
              3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di
          merito  dei  concorsi  di cui al comma 1, sono ammessi alla
          frequenza  di  un corso di durata non inferiore ad un anno,
          al  termine  del quale sono nominati sottotenenti del ruolo
          speciale  ed  iscritti  in  ruolo  secondo  l'ordine  della
          graduatoria  di  fine corso, con decorrenza successiva alla
          conclusione di tale attivita' addestrativa.
              4.  Ai  frequentatori  del corso speciale e' attesa, in
          quanto  applicabile, la disciplina di cui all'art. 6, commi
          5,  6,  7 e 10. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma
          8, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso,
          ivi   comprese  quelle  di  formazione  delle  graduatorie,
          nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei
          frequentatori.  Le materie di studio e i relativi programmi
          sono  stabiliti  con determinazione del comandante generale
          della Guardia di finanza.
              5.  Al concorso di cui al comma 1, non puo' partecipare
          il   personale   del   ruolo   ispettori   in  possesso  di
          specializzazione  o  abilitazione  del servizio aereo o del
          servizio navale».
              «Art.        9        (Ufficiali        del       ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo).  1.  L'accesso  al ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
          finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso
          per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
                a) i  cittadini  in possesso del diploma di laurea in
          discipline  attinenti  alla  specializzazione  per la quale
          concorrono,  previsto  dal decreto di cui all'art. 5, comma
          2, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta';
                b) il  personale  del  Corpo  appartenente  ai  ruoli
          ispettori,   sovrintendenti,  appuntati  e  finanzieri,  in
          possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla
          specializzazione   per  la  quale  concorre,  previsto  dal
          decreto  di  cui all'art. 5, comma 2, che abbia compiuto il
          trentatresimo  anno  di  eta'  e  che non abbia superato il
          quarantaduesimo anno di eta' ed abbia riportato nell'ultimo
          biennio  la qualifica finale non inferiore a superiore alla
          media o equivalente.
              2.  I  requisiti  di  cui  al  comma  1,  devono essere
          posseduti,   se   non  diversamente  stabilito,  alla  data
          indicata  nel  bando  di  concorso.  A  parita'  di  merito
          costituisce  titolo  preferenziale  l'aver  prestato  senza
          demerito  servizio quale ufficiale di complemento del Corpo
          della  guardia  di finanza. I candidati utilmente collocati
          nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1,
          sono  nominati tenenti, iscritti in ruolo nell'ordine della
          graduatoria  stessa  e  avviati  alla frequenza di un corso
          della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale
          l'anzianita' relativa e' rideterminata in base al punteggio
          conseguito nella graduatoria di fine corso.
              3.    Agli    ufficiali    frequentatori    del   corso
          tecnico-logistico-amministrativo   e'   estesa,  in  quanto
          applicabile, la disciplina di cui all'art. 6, commi 5, 6, 7
          e 10.
              4.  Con il regolamento di cui all'art. 6, comma 8, sono
          disciplinate  le  modalita'  di  svolgimento del corso, ivi
          comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le
          cause  e  le  procedure  di  rinvio  e  di  espulsione  dei
          frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi
          sono  stabiliti  con determinazione del Comandante generale
          della Guardia di finanza».
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri» e' pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
          214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:
              «Art. 17 (Regolamenti). 1. - 2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              (Omissis)».
              - La  legge  10 aprile  1954,  n.  113, recante: «Stato
          degli    ufficiali    dell'Esercito,    della    Marina   e
          dell'Aeronautica»,  e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1954, n. 98.
              - La legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante: «Stato e
          avanzamento  degli  ufficiali della Guardia di finanza», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1959,
          n. 311.
              - La  legge  3 agosto  1961,  n.  833,  recante: «Stato
          giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della
          Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 30 agosto 1961, n. 214.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
          1986,  n.  545,  recante:  «Approvazione del regolamento di
          disciplina  militare,  ai  sensi  dell'art. 5, primo comma,
          della  legge  11 luglio  1978, n. 382», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1986, n. 214.
              - La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante: «Delega al
          Governo  per l'istituzione del servizio militare volontario
          femminile»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          29 ottobre  1999,  n. 255; si riporta il testo dell'art. 1,
          comma 2:
              «Art. 1. - (Omissis).
              2.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, su
          proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con i
          Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio
          e   della  programmazione  economica,  delle  finanze,  dei
          trasporti  e  della navigazione e per la funzione pubblica,
          sentita  la  Commissione nazionale per la parita' e le pari
          opportunita'  tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno
          1990,   n.   164,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
          disciplinare   il   reclutamento,   lo  stato  giuridico  e
          l'avanzamento  del personale militare femminile, sulla base
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) assicurare  la  realizzazione  del principio delle
          pari   opportunita'   uomo-donna,   nel   reclutamento  del
          personale   militare,   nell'accesso   ai   diversi  gradi,
          qualifiche,  specializzazioni  ed  incarichi  del personale
          delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;
                b) applicare   al   personale  militare  femminile  e
          maschile  la  normativa vigente per il personale dipendente
          delle  pubbliche amministrazioni in materia di maternita' e
          paternita' e di pari opportunita' uomo-donna, tenendo conto
          dello status del personale militare .
              (Omissis)».
              - Il   decreto  legislativo  31 gennaio  2000,  n.  24,
          recante:  «Disposizioni  in materia di reclutamento su base
          volontaria,  stato  giuridico  e  avanzamento del personale
          militare  femminile  nelle  Forze  armate e nel Corpo della
          guardia  di  finanza,  a  norma dell'art. 1, comma 2, della
          legge   20 ottobre  1999,  n.  380»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2000, n. 38.
              - Il   decreto   legislativo  26 marzo  2001,  n.  151,
          recante:  «testo  unico  delle  disposizioni legislative in
          materia  di  tutela  e  sostegno  della  maternita' e della
          paternita',  a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
          n.  53»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, n. 96.
              - La  legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni
          per il sostegno della maternita' e della paternita', per il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei  tempi  delle  citta»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  13 marzo  2000,  n. 60; si riporta il testo
          dell'art. 15:
              «Art.  15  (Testo  unico).  -  1.  Al fine di conferire
          organicita'  e  sistematicita'  alle  norme  in  materia di
          tutela  e  sostegno  della  maternita'  e della paternita',
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare un
          decreto   legislativo   recante   il   testo   unico  delle
          disposizioni  legislative  vigenti in materia, nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle
          norme;
                b) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche
          implicitamente, da successive disposizioni;
                c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e
          sistematica  della  normativa,  anche al fine di adeguare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                d) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
                e) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  con  espressa  indicazione
          delle stesse in apposito allegato al testo unico;
                f) esplicita   abrogazione   delle  norme  secondarie
          incompatibili  con le disposizioni legislative raccolte nel
          testo unico.
              2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
          e'  deliberato  dal Consiglio dei ministri ed e' trasmesso,
          con  apposita  relazione  cui  e'  allegato  il  parere del
          Consiglio    di    Stato,   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari  permanenti,  che  esprimono  il  parere entro
          quarantacinque giorni dall'assegnazione.
              3.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  possono essere
          emanate,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi di
          cui  al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
          2, disposizioni correttive del testo unico».
              - Il  decreto  legislativo  28 novembre  1997,  n. 464,
          recante  «Riforma  strutturale  delle Forze armate, a norma
          dell'art.  1,  comma  1,  lettere a), d) ed h), della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549»,  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3.
              - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica», e' pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del
          29 dicembre  1995, n. 302; si riporta il testo dell'art. 1,
          comma 1:
              «Art.1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,  entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti
          a:
                a) ridurre   il   numero   dei  comandi  operativi  e
          territoriali  e  delle  altre  strutture  periferiche della
          difesa,   anche   a   livello   di   regione  militare,  di
          dipartimento  militare  marittimo,  di  regione  aerea, ivi
          comprese  le corrispondenti direzioni di amministrazione, e
          di   istituti  di  formazione,  garantendo  una  loro  piu'
          efficace   articolazione,   composizione,   ubicazione   ed
          attribuzione delle competenze;
                (Omissis).
                d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle
          attivita'  rivolte  alla  protezione  civile  e alla tutela
          ambientale;
                (Omissis).
                h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore
          interforze  che unifichi e sostituisca i corsi superiori di
          Stato   maggiore  della  scuola  di  guerra  dell'esercito,
          dell'istituto  di guerra marittima e della scuola di guerra
          aerea».
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca  scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
          recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
          didattica   degli  atenei»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2.
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con il
          Ministro  della  difesa  e  con  il  Ministro delle finanze
          12 aprile 2001, recante: «Determinazione delle classi delle
          lauree  e  delle  lauree specialistiche universitarie nelle
          scienze  della  difesa e della sicurezza» e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno
          2001, n. 128.
              - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          recante:  «Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze  delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del
          9 maggio 2001, n. 106.