IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge  23  dicembre
2000,  n.  388,  in  base  al  quale  l'offerta  da  presentare   per
l'affidamento dei lavori pubblici e' corredata  da  una  cauzione  da
prestare  anche  mediante  fideiussione  rilasciata  da  intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  approvato
con decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  seguito
denominato: «testo unico», che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati  dal  Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, approvato  con  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, ed in particolare l'articolo  161  in  base  al
quale la CONSOB provvede  alla  tenuta  di  un  albo  speciale  delle
societa'  di  revisione  abilitate  all'esercizio   delle   attivita'
previste dagli articoli 155 e 158 del medesimo testo unico; 
  Visto  il  testo  unico  ed  in  particolare  l'articolo  107   che
disciplina l'iscrizione  degli  intermediari  finanziari  nell'elenco
speciale; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro in data  13  maggio  1996,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  125  del  30  maggio  1996,
recante  criteri  di   iscrizione   degli   intermediari   finanziari
nell'elenco speciale di cui all'articolo  107,  comma  1,  del  testo
unico; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro in  data  6  luglio  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  170  del  22  luglio  1994,
recante la definizione, ai sensi  dell'articolo  106,  comma  4,  del
testo unico, del contenuto  delle  attivita'  indicate  nello  stesso
articolo  106,  comma  1,  nonche'  in  quali   circostanze   ricorre
l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica in data  2  aprile  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  86  del   14   aprile   1999,   recante   la
determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera b),  del
testo unico, dei requisiti patrimoniali  relativi  agli  intermediari
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di  rilascio  di
garanzie; 
  Visto l'articolo 114 del testo unico secondo il quale  il  Ministro
del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da
parte di soggetti aventi  sede  legale  all'estero,  delle  attivita'
indicate nell'articolo 106, comma 1; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro in data  28  luglio  1994,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  184  dell'8  agosto  1994,
recante disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da
parte di soggetti aventi  sede  legale  all'estero,  delle  attivita'
finanziarie elencate all'articolo 106 del testo unico; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2004; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto si intende per: 
    a) «testo unico», il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385; 
    b) «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107,  comma
1, del testo unico; 
    c) «rilascio di garanzie», l'attivita' indicata  all'articolo  2,
comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro  in  data  6
luglio  1994,  relativo  alla  determinazione  del  contenuto   delle
attivita' indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico; 
    d) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato ai  sensi  delle
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo
5 del decreto Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996,  recante  criteri
di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale; 
    e) «esercizio in via prevalente  dell'attivita'  di  rilascio  di
garanzie» la fattispecie, rilevante ai fini  dell'articolo  30  della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, che si  verifica  quando  dall'ultimo
bilancio approvato di  un  intermediario  risulti  uno  dei  seguenti
presupposti: 
      1. ammontare complessivo delle garanzie rilasciate superiore al
totale delle attivita' dello stato patrimoniale; 
      2. ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio  di
garanzie superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi. 
  2. Ai fini del calcolo della prevalenza di cui alla lettera e)  del
comma 1, non si tiene conto delle garanzie  rilasciate  a  favore  di
banche  o  di  altri  intermediari  finanziari  in   relazione   alla
concessione di finanziamenti per cassa. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvata  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislalivi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri» e' pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n.
          214; si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera
          a):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;».
              - La  legge  11 febbraio  1994, n. 109, recante: «Legge
          quadro  in  materia  di  lavori pubblici» e' pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio
          1994, n. 41; si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1,
          come  integrato  dall'articolo  145,  comma 50, della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388  (recante  «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria  2001»  -  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2000, n.
          302):
                «1.  L'offerta  da  presentare per l'affidamento dell
          esecuzione dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione
          pari  al  2  per cento dell'importo dei lavori, da prestare
          anche  mediante  fidejussione  bancaria  o  assicurativa  o
          rilasciata    dagli    intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107  del  decreto
          legislativo  1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
          esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a
          cio'  autorizzati  dal Ministero del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica,   e   dall'impegno  del
          fidejussore  a  rilasciare  la  garanzia di cui al comma 2,
          qualora  l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione
          copre  la  mancata  sottoscrizione  del contratto per fatto
          dell'aggiudicatario  ed  e'  svincolata  automaticamente al
          momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
          aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni
          dall'aggiudicazione.».
              -  Il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385,
          recante  «testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
          creditizia»  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230; si riporta il
          testo dell'art. 107:
              «Art.   107.   (Elenco  speciale).  -  1.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
          la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
          all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
          indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
          d'Italia.
              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando  siano stati autorizzati all'esercizio di
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo  I,  sezione I e III; in luogo degli
          artt. 86,  commi  6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57,
          commi  4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia
          di  mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della
          legge 6 febbraio 1996, n. 52.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47.».
              - Il   decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58
          recante:  «testo  unico  delle  disposizioni  in materia di
          intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli artt. 8 e 21
          della  legge  6  febbraio  1996,  n. 52.» e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  26 marzo
          1988, n. 71; si riporta il testo dell'art. 161:
                «Art.   161.   (Albo   speciale   delle  societa'  di
          revisione).  - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo
          speciale    delle    societa'    di   revisione   abilitate
          all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e
          158.
              2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
          speciale   previo   accertamento   dei  requisiti  previsti
          dall'art.  6,  comma  1, del decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
          essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
          il  cui  amministratore  si  trovi  in una delle situazioni
          previste  dall'art.  8,  comma  1,  del decreto legislativo
          27 gennaio 1992, n. 88.
              3.  Le  societa'  di  revisione  costituite  all'estero
          possono  essere  iscritte  nell'albo  se  in  possesso  dei
          requisiti  previsti  dal comma 2. Tali societa' trasmettono
          alla  CONSOB  una  situazione  contabile  annuale  riferita
          all'attivita'   di  revisione  e  organizzazione  contabile
          esercitata in Italia.
              4.  Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
          devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
          assicurazioni  o intermediari iscritti nell'elenco speciale
          previsto   dall'articolo   107   del   decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti
          dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile.»
              - Il  decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio
          1996,  recante:  «Criteri  di iscrizione degli intermediari
          finanziari  nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma
          1,  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125.
              - Il  decreto  del Ministro del tesoro in data 6 luglio
          1994,  recante:  «Determinazione,  ai  sensi dell'art. 106,
          comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          del  contenuto  delle  attivita' indicate nello stesso art.
          106,   comma   1,  nonche'  in  quali  circostanze  ricorre
          l'esercizio  delle  suddette  attivita'  nei  confronti del
          pubblico.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio
          1994, n. 170.
              - Il   testo  dell'art.  106  del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasi
          nota precedente) e' il seguente:
              «Art.  106.  (Elenco  generale).  -  1. L'esercizio nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari   iscritti   in   un   apposito   elenco  tenuto
          dall'U.I.C.
              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
          e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
          artt. 108 e 109.
              4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          la Banca d'Italia e l'UIC:
                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
          nel   comma   1,   nonche'  in  quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                b)  per  gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5.   L'U.I.C.   indica   le   modalita'  di  iscrizione
          nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca
          d'Italia e alla CONSOB.
              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,  l'U.I.C.  puo'  chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'U.I.C.,  con  le  modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.»
              - Il  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica  in  data  2 aprile  1999,
          recante:  «Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4,
          lettera  b),  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385,  dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari
          che  svolgono  attivita'  di rilascio di garanzie nonche' a
          quelli  che  operano  quali  intermediari  in  cambi  senza
          assunzione  di  rischi  in  proprio  (money  brokers).»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1999, n. 86.
              - Il   testo  dell'art.  114  del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasi
          nota precedente) e' il seguente:
              «Art.  114.  (Norme finali). - 1. Fermo quanto disposto
          dall'art.  18,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze
          disciplina  l'esercizio nel territorio della Repubblica, da
          parte  di  soggetti  aventi  sede  legale all'estero, delle
          attivita' indicate nell'art. 106, comma 1.
              2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
          ai soggetti gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di
          vigilanza    sostanzialmente   equivalenti   sull'attivita'
          finanziaria  svolta.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C., verifica se
          sussistono le condizioni per l'esenzione.».
              - Il  decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio
          1994,  recante:  «Disciplina  dell'esercizio nel territorio
          della  Repubblica,  da parte di soggetti aventi sede legale
          all'estero,  delle  attivita' finanziarie elencate all'art.
          106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994,
          n. 184.
              - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
          recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  30 agosto  1999,  n.  203.  Si  riporta il testo
          dell'art. 23:
              «Art. 23. (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto. ad altri Ministeri
          o  ad  Agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti  degli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e
          b)  della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite
          dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali
          e alle autonomie funzionali.».

          Note all'art. 1:
              - Per  il  titolo  del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art. 107 del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.
              - Per  il titolo del decreto del Ministro del tesoro in
          data 6 luglio 1994, vedasi la nota alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art. 106 del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.
              - Per  il titolo del decreto del Ministro del tesoro in
          data 13 maggio 1996, vedasi la nota alle premesse.
              - Il  testo  dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109 e' il seguente:
              «Art.  30.  (Garanzie  e  coperture assicurative). - 1.
          L'offerta  da  presentare per l'affidamento dell'esecuzione
          dei  lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2
          per  cento  dell'importo  dei  lavori,  da  prestare  anche
          mediante  fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata
          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
          di  cui  all'art.  107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  che svolgono in via esclusiva o prevalente
          attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  e  dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
          garanzia  di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
          aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
          del   contratto   per   fatto   dell'aggiudicatario  ed  e'
          svincolata  automaticamente al momento della sottoscrizione
          del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
          restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
              2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
          garanzia  fidejussoria  del 10 per cento dell'importo degli
          stessi.  In  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d'asta
          superiore  al  10  per  cento,  la garanzia fidejussoria e'
          aumentata  di  tanti  punti  percentuali quanti sono quelli
          eccedenti  il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
          20  per  cento,  l'aumento  e' di due punti percentuali per
          ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
              2-bis.   La   fidejussione   bancaria   o   la  polizza
          assicurativa  di  cui  ai  commi  1  e  2  dovra' prevedere
          espressamente  la  rinuncia  al  beneficio della preventiva
          escussione  del  debitore  principale e la sua operativita'
          entro  quindici  giorni  a semplice richiesta scritta della
          stazione  appaltante.  La  fidejussione  bancaria o polizza
          assicurativa  relativa  alla  cauzione  provvisoria  dovra'
          avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di
          presentazione dell'offerta.
              2-ter.  La  garanzia  fidejussoria di cui al comma 2 e'
          progressivamente   svincolata   a  misura  dell'avanzamento
          dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  75  per  cento
          dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
          per  le  entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
          di  benestare del committente, con la sola condizione della
          preventiva   consegna   all'istituto   garante,   da  parte
          dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
          avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
          o  in  copia  autentica,  attestanti l'avvenuta esecuzione.
          L'ammontare  residuo,  pari  al  25 per cento dell'iniziale
          importo  garantito,  e'  svincolato  secondo  la  normativa
          vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
          deroga.  Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni dalla
          consegna  degli stati di avanzamento o della documentazione
          analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
          dell'impresa  per  la  quale  la  garanzia  e' prestata. La
          mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
          determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
          cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
          aggiudica  l'appalto  o  la  concessione al concorrente che
          segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
          mancato  od  inesatto  adempimento e cessa di avere effetto
          solo  alla  data  di  emissione del certificato di collaudo
          provvisorio.  Le  disposizioni  di cui al presente comma si
          applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai
          soggetti   di   cui   all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),
          anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.
              3.  L'esecutore  dei  lavori  e'  altresi'  obbligato a
          stipulare  una  polizza  assicurativa  che tenga indenni le
          amministrazioni    aggiudicatrici    e   gli   altri   enti
          aggiudicatori   o   realizzatori   da  tutti  i  rischi  di
          esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati, salvo quelli
          derivanti   da   errori   di  progettazione,  insufficiente
          progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
          che  preveda  anche  una garanzia di responsabilita' civile
          per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
          di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
              4.  Per  i  lavori  il cui importo superi gli ammontari
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici,
          l'esecutore   e'   inoltre   obbligato   a  stipulare,  con
          decorrenza  dalla  data  di  emissione  del  certificato di
          collaudo  provvisorio,  una polizza indennitaria decennale,
          nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi,
          della  medesima  durata,  a  copertura dei fischi di rovina
          totale  o  parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
          da gravi difetti costruttivi.
              5.  Il  progettista  o  i  progettisti incaricati della
          progettazione  esecutiva  devono  essere muniti, a far data
          dall'approvazione   del   progetto,   di   una  polizza  di
          responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
          dallo  svolgimento  delle  attivita' di propria competenza,
          per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  sino  alla  data di
          emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio.  La
          polizza  del  progettista  o  dei progettisti deve coprire,
          oltre  alle  nuove spese di progettazione, anche i maggiori
          costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
          di  cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
          in  corso  di  esecuzione.  La  garanzia e' prestata per un
          massimale  non  inferiore  al 10 per cento dell'importo dei
          lavori  progettati,  con il limite di 1 milione di ECU, per
          lavori  di  importo  inferiore  a  5 milioni di ECU, I.v.a.
          esclusa,  e  per un massimale non inferiore al 20 per cento
          dell'importo  dei  lavori  progettati,  con  il limite di 2
          milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
          milioni di ECU, I.v.a. esclusa. La mancata presentazione da
          parte  dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
          amministrazioni  pubbliche  dal  pagamento  della  parcella
          professionale.
              6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
          lavori,  le  stazioni  appaltanti  devono  verificare,  nei
          termini  e  con  le modalita' stabiliti dal regolamento, la
          rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
          all'art.  16,  commi  1  e  2,  e  la loro conformita' alla
          normativa  vigente.  Gli  oneri derivanti dall'accertamento
          della   rispondenza   agli   elaborati   progettuali   sono
          ricompresi  nelle  risorse  stanziate  per la realizzazione
          delle  opere.  Con  apposito regolamento, adottato ai sensi
          dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei
          progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
                a) per  i lavori di importo superiore a 20 milioni di
          euro,  la  verifica  deve essere effettuata da organismi di
          controllo  accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
          EN 45004;
                b) per  i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
          euro,  la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli uffici
          tecnici  delle predette stazioni appaltanti ove il progetto
          sia  stato  redatto  da  progettisti  esterni  o  le stesse
          stazioni  appaltanti  dispongano  di  un sistema interno di
          controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati
          secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
                c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica
          del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
          civile  per  danni  a  terzi  per  i rischi derivanti dallo
          svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
              6-bis.   Sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  al  comma  6, la verifica puo' essere
          effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
          dagli  organismi  di  controllo  di cui alla lettera a) del
          medesimo  comma.  Gli  incarichi  di  verifica di ammontare
          inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
          soggetti di fiducia della stazione appaltante.
              7.  Sono  soppresse  le  altre  forme  di garanzia e le
          cauzioni previste dalla normativa vigente.
              7-bis.  Con  apposito  regolamento, da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,    previo    parere    delle   competenti
          Commissioni  parlamentari,  che si esprimono entro sessanta
          giorni   dalla   trasmissione   del   relativo  schema,  e'
          istituito,  per i lavori di importo superiore a 100 milioni
          di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui
          possono  avvalersi  i  soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
          lettere  a)  e  b).  Il  sistema,  una  volta istituito, e'
          obbligatorio  per  tutti  i  contratti  di cui all'art. 19,
          comma  1,  lettera b), di importo superiore a 75 milioni di
          euro.»