La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

    1. Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare
l'Emendamento  all'articolo 1  della  Convenzione sulla proibizione o
limitazione  dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere
considerate  eccessivamente  dannose  o aventi effetti indiscriminati
(CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.