IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470,  recante  attuazione  della  direttiva 76/160/CEE del Consiglio,
dell'8   dicembre   1975,  relativa  alla  qualita'  delle  acque  di
balneazione;
  Visto  il  decreto-legge  13  aprile  1993, n. 109, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, tra
l'altro,  e'  stato  consentito  alle  regioni  di  derogare,  per un
triennio  ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro
ossigeno  disciolto  di  cui  al  punto 11) dell'allegato 1 al citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai
fini del giudizio di idoneita' delle acque di balneazione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di ulteriormente
prorogare  la  facolta'  prevista dal citato decreto-legge n. 109 del
1993,  tenuto  conto  del  perdurare  del fenomeno di eutrofizzazione
delle acque;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 giugno 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di  concerto con i Ministri dell'ambiente e
della  tutela  del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e
per gli affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
               Differimento termini ossigeno disciolto

  1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e
successive modificazioni, e' differita al 31 dicembre 2006.
  2.  La disciplina di cui al comma 1 e' assicurata dall'approvazione
o  dall'aggiornamento  dei  piani  d'ambito,  che devono contenere le
misure  di  adeguamento  dei  sistemi di collettamento e depurazione,
volti  a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli
obiettivi  di  qualita' di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia.
  3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani
sono   trasmessi  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto;  le  medesime  misure  devono essere contenute nei
piani  di  tutela  che le regioni approvano e trasmettono entro il 31
dicembre 2004 al medesimo Ministero.