IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 1, commi 1 e 4, della legge 1° marzo 2002, n. 39,
recante  disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 2001);
  Visto  il  decreto  legislativo  12 giugno  2003,  n.  210, recante
attuazione  della  direttiva  2000/9/CE in materia di impianti a fune
adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, delle attivita' produttive e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                      Modifica all'articolo 23
           del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210
  1.  Il  comma  2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno
2003, n. 210, e' sostituito dal seguente:
  «2.  La  costruzione  e  la messa in servizio degli impianti, i cui
progetti  definitivi  siano  stati presentati per l'approvazione o il
rilascio  del  nulla  osta  tecnico  ai fini della sicurezza entro il
2 maggio  2004,  ferma  restando l'applicazione delle altre norme del
presente  decreto,  e'  consentita  in deroga a quanto previsto dagli
articoli 9 e 11 a condizione che:
    a) siano   comunque  rispettate  le  procedure,  le  norme  e  le
specifiche  tecniche  nazionali  vigenti  necessarie  e rilevanti per
garantire   la   rispondenza   dei  componenti  di  sicurezza  e  dei
sottosistemi  utilizzati nell'impianto ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 5, comma 1;
    b) la  costruzione dell'impianto sia completata entro e non oltre
ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
    c) la  messa  in  servizio  avvenga  entro gli ulteriori sei mesi
dalla scadenza della data di cui alla lettera b).».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - Gli   articoli 76   e  87  della  Costituzione  cosi'
          recitano:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87. -  Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratitica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - L'art.  1, commi 1 e 4, della legge 1° marzo 2002, n.
          39,  recante:  «Disposizioni  per l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee   (legge   comunitaria   2001)»,   pubblicata   nel
          supplemento   ordinario   n.  54  alla  Gazzetta  Ufficiale
          26 marzo 2002, n. 72, cosi' recita:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              (Omissis).
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.».
              - Il   decreto  legislativo  12 giugno  2003,  n.  210,
          recante:  «Attuazione  della direttiva 2000/9/CE in materia
          di  impianti  a  fune  adibiti  al  trasporto  di persone e
          relativo   sistema   sanzionatorio»,   e'   pubblicato  nel
          supplemento   ordinario  n.  130  alla  Gazzetta  Ufficiale
          9 agosto 2003, n. 184.
          Nota all'art. 1.
              - Il   testo   dell'art.  23  del  decreto  legislativo
          12 giugno  2003,  n. 210, cosi' come modificato dal decreto
          qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  23  (Disposizioni  transitorie  e  finali). - 1.
          Qualsiasi  decisione  adottata in applicazione del presente
          decreto  che limiti l'impiego dei componenti di sicurezza o
          dei  sottosistemi  in  un impianto o la loro immissione sul
          mercato   deve  essere  motivata.  Essa  e'  notificata  ai
          soggetti  interessati  con l'indicazione delle procedure di
          ricorso  ammesse  dalla  legislazione vigente e dei termini
          entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.
              2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti
          i  cui  progetti  definitivi  siano  stati  presentati  per
          l'approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini
          della  sicurezza  entro  il  2 maggio  2004, ferma restando
          l'applicazione  delle  altre  norme  del  presente  decreto
          legislativo,  e'  consentita  in  deroga  a quanto previsto
          dagli articoli 9 e 11 a condizione che:
                a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e
          le  specifiche  tecniche  nazionali  vigenti  necessarie  e
          rilevanti  per  garantire  la rispondenza dei componenti di
          sicurezza  e  dei  sottosistemi utilizzati nell'impianto ai
          requisiti essenziali di cui all'art. 5, comma 1;
                b) la  costruzione dell'impianto sia completata entro
          e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
                c) la  messa  in servizio avvenga entro gli ulteriori
          sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).
              3.  In relazione a quanto disposto dall'art. 117, comma
          5, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto
          afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni
          e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano, che non
          abbiano  ancora  provveduto  al recepimento della direttiva
          2000/9/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore
          della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma,  nel  rispetto  dei  vincoli derivanti
          dall'ordinamento  comunitario  e  dei principi fondamentali
          desumibili dal presente decreto.».