IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare ad
Alitalia  -  Linee  aeree italiane S.p.A., mediante la concessione di
garanzie   dello  Stato  conformemente  alle  norme  comunitarie,  la
capacita'  di ricorrere a finanziamenti di breve termine per il tempo
necessario  a consentire la definizione e la successiva realizzazione
da parte della Societa' di un piano industriale di ristrutturazione e
rilancio;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
concedere,   con   uno   o  piu'  decreti  dirigenziali  adottati  in
conformita'  alla  normativa  comunitaria e nel rispetto dei principi
contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004,
la  garanzia  dello  Stato  per  l'adempimento da parte di Alitalia -
Linee   aeree   italiane  S.p.A.  delle  obbligazioni  principali  ed
accessorie   dalla  stessa  assunte  in  relazione  a  finanziamenti,
contratti  da  Alitalia, previo esperimento di procedura competitiva,
entro  il  31  ottobre  2004,  il cui rimborso sara' effettuato entro
dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme
prestate   e  di  importo  in  linea  capitale  complessivamente  non
superiore  a  euro  400  milioni. La garanzia dello Stato restera' in
vigore  fino  alla  scadenza  del  predetto  termine  di rimborso. Le
modalita'  di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di
preventiva  escussione,  sono  stabilite  con  i  decreti  di  cui al
presente comma.
  2.  I  crediti  dello  Stato  nei  confronti  di Alitalia derivanti
dall'eventuale  escussione della garanzia concessa ai sensi del comma
1 sono subordinati e potranno essere soddisfatti soltanto al completo
soddisfacimento degli altri creditori della Societa'.
  3.  Agli  eventuali  oneri derivanti dall'escussione della garanzia
concessa  ai  sensi del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 7,
secondo  comma,  numero  2),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.