IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali e disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero; Viste le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la Risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004; Viste le Risoluzioni n. 6-00095 e n. 6-00062 approvate, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 20 maggio 2004, a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la prosecuzione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonche' la prosecuzione (in condizioni di sicurezza) degli interventi umanitari a sostegno della popolazione; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana ad altre operazioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonche' la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione. 2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro: a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attivita' di assistenza alla popolazione; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq; d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.