IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A della predetta legge, da destinare ad interventi per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo economico-sociale delle predette isole; Visto l'articolo 25, comma 8, della citata legge n. 448 del 2001 che quantifica, per l'anno 2002, le risorse del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori in 51.545.689,90 euro ridotte a 46.395.390 euro, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001, che individua la tipologia ed i settori degli interventi che possono essere ammessi ad accedere al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori; Visto l'articolo 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le modalita' per l'accesso al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Udito il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 febbraio 2004; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del decreto 1. Il presente decreto definisce le modalita' di accesso e di riparto del Fondo per la realizzazione di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori previsto dall'articolo 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 25, commi 7, 8 e 9 e dell'allegato A) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» (in supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale, 29 dicembre, n. 301): «Art. 25. (omissis). 7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A) annesso alla presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori. 8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002. 9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». «All. 1. Allegato A) (Art. 25, comma 7). Isole Tremiti. 1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa. Mare: da 1 miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali. Pantelleria. 2. Pantelleria. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. Isole Pelagie. 3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Egadi. 4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 5. Ustica: Ustica. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Eolie. 6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la meta' della distanza tra Lipari e Salina. 7. Salina: Salina. Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Sulcitane. 8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole del Nord Sardegna. 9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Partenopee. 10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. Mare: l'intero golfo di Napoli. Isole Ponziane. 11. Ponza, Palmarola, Zannone. Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Toscane. 13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto. Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche delle Meloria. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. Isole del Mare Ligure. 16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto. Mare: fino alla costa delle Punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.». - Il decreto- legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 31 ottobre 2002, n. 246, reca: «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».