IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
che  istituisce,  presso  il  Ministero dell'interno, il Fondo per la
tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori individuate
tra  gli  ambiti territoriali indicati nell'allegato A della predetta
legge, da destinare ad interventi per la salvaguardia ambientale e lo
sviluppo economico-sociale delle predette isole;
  Visto  l'articolo  25,  comma 8, della citata legge n. 448 del 2001
che quantifica, per l'anno 2002, le risorse del Fondo per la tutela e
lo  sviluppo  economico-sociale  delle  isole minori in 51.545.689,90
euro  ridotte  a  46.395.390  euro,  in conseguenza dell'applicazione
delle  disposizioni  contenute nel decreto-legge 6 settembre 2002, n.
194,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n.
246;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
7 marzo 2003, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della legge
n.  448  del  2001,  che  individua  la  tipologia ed i settori degli
interventi  che  possono  essere  ammessi ad accedere al Fondo per la
tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;
  Visto  l'articolo  25,  comma  9,  della  legge n. 448 del 2001 che
demanda  ad  apposito  decreto  del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza   Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  le  modalita'  per
l'accesso  al  Fondo  per  la  tutela e lo sviluppo economico-sociale
delle isole minori;
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
  Udito  il  parere  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 febbraio 2004;
  Vista  la  comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Oggetto del decreto
  1.  Il  presente  decreto  definisce  le  modalita' di accesso e di
riparto  del  Fondo  per  la  realizzazione di misure di salvaguardia
ambientale  e  sviluppo  socio-economico  delle isole minori previsto
dall'articolo 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 25, commi 7, 8 e 9 e
          dell'allegato  A)  della  legge  28  dicembre  2001, n. 448
          recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»
          (in  supplemento  ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale,
          29 dicembre, n. 301):
              «Art. 25.
              (omissis).
              7.  Per  l'adozione  urgente  di misure di salvaguardia
          ambientale  e  sviluppo socio-economico delle isole minori,
          individuate    tra   gli   ambiti   territoriali   indicati
          nell'allegato  A) annesso alla presente legge, e' istituito
          presso  il  Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e
          lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
              8.  Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  7 sono
          determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002.
              9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su   proposta   del  Ministro  dell'interno,  individua  la
          tipologia  e i settori degli interventi ammessi ad accedere
          al  Fondo  di  cui  al  comma  7. Il Ministro dell'interno,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con
          decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  determina le modalita' per
          l'accesso  al  Fondo  e  provvede  alla  ripartizione delle
          risorse.   Resta   fermo   quanto   stabilito  dal  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
              «All. 1.
              Allegato A)
              (Art. 25, comma 7).
              Isole Tremiti.
              1.   San  Nicola:  San  Nicola,  San  Domino,  Capraia,
          Pianosa.
              Mare:  da  1  miglio  dalla  costa continentale fino al
          limite delle acque territoriali.
              Pantelleria.
              2. Pantelleria.
              Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.
              Isole Pelagie.
              3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
              Mare:  per  un  raggio  di 40 miglia intorno a ciascuna
          isola.
              Isole Egadi.
              4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.
              Mare:  fino  a  1 miglio dalla costa siciliana e per un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
              5. Ustica: Ustica.
              Mare:  fino  a  1 miglio dalla costa siciliana e per un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
              Isole Eolie.
              6.   Lipari:   Lipari,   Vulcano,   Alicudi,  Filicudi,
          Stromboli, Panarea.
              Mare:  fino  a  1 miglio dalla costa siciliana e per un
          raggio  di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la
          meta' della distanza tra Lipari e Salina.
              7. Salina: Salina.
              Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
              Isole Sulcitane.
              8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
              Mare:  fino  alla  costa  sarda  da  Capo Pecora a Capo
          Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
              Isole del Nord Sardegna.
              9.  La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano,
          Spargi,  Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara,
          Molara, Asinara.
              Mare:  fino  al confine delle acque territoriali con la
          Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
          nelle altre direzioni.
              Isole Partenopee.
              10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.
              Mare: l'intero golfo di Napoli.
              Isole Ponziane.
              11. Ponza, Palmarola, Zannone.
              Mare:  fino  a  1  miglio  dalla costa laziale e per un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
              12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
              Mare:  per  un  raggio  di 20 miglia intorno a ciascuna
          isola.
              Isole Toscane.
              13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
              Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e
          fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.
              14.  Giglio:  Isola  del Giglio, Giannutri, Formiche di
          Grosseto.
              Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per
          un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
              15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche delle Meloria.
              Mare:  fino  al confine delle acque territoriali con la
          Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.
              Isole del Mare Ligure.
              16.   Arcipelago   di  Porto  Venere:  Palmaria,  Tino,
          Tinetto.
              Mare:  fino  alla  costa  delle  Punta  di  San  Pietro
          all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio
          di 20 miglia nelle altre direzioni.».
              - Il   decreto-   legge   6  settembre  2002,  n.  194,
          convertito, con modificazioni, in legge 31 ottobre 2002, n.
          246, reca: «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza
          ed il contenimento della spesa pubblica.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».