IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'allegato
B; 
  Vista  la  direttiva  2001/81/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre  2001,  relativa  ai  limiti  nazionali  di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  351,  recante
attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione  e  di
gestione della qualita' dell'aria ambiente; 
  Tenuto conto del «Programma nazionale per la progressiva  riduzione
delle emissioni nazionali annue  di  biossido  di  zolfo,  ossidi  di
azoto,  composti  organici  volatili  ed  ammoniaca»  comunicato  dal
Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   alla
Commissione europea con nota prot. n. UL/7071, del 22 settembre 2003; 
  Considerato che i limiti nazionali  di  emissione  stabiliti  dalla
citata  direttiva  2001/81/CE  sono  finalizzati  a   consentire   il
conseguimento  nell'intera  Comunita'  degli   obiettivi   ambientali
provvisori stabiliti dall'articolo 5 della stessa direttiva; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 2004; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 29 aprile 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 maggio 2004; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e
delle finanze, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei
trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute  e  per
gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                  Campo di applicazione e finalita' 
  1. Il presente decreto legislativo, al fine di tutelare  l'ambiente
e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla  acidificazione,
dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al  livello
del suolo, individua gli strumenti per assicurare  che  le  emissioni
nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli  ossidi  di  azoto,
per i composti organici volatili e per l'ammoniaca,  come  risultanti
dagli inventari di cui all'articolo 4, rispettino, entro  il  2010  e
negli anni successivi, i  limiti  nazionali  di  emissione  stabiliti
nell'allegato I. 
  2. Il presente decreto legislativo non si  applica  alle  emissioni
derivanti dal traffico marittimo  internazionale  ed  alle  emissioni
degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e di decollo. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2002». L'allegato B cosi' recita:
                                  «Allegato B
                             (art. 1, commi 1 e 3)
              2001/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile  2001,  in  materia  di risanamento e liquidazione
          degli enti creditizi;
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  che  modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  (di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie;
              2001/81/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2091, relativa ai limiti nazionali di emissione
          di alcuni inquinanti atmosferici;
              2001/88/CE  del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
          modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
          minime per la protezione dei suini;
              2001/93/CE  della  Commissione,  del  9 novembre  2001,
          recante  modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
          le norme minime per la protezione dei suini;
              2001/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 dicembre  2001,  relativa  alla  sicurezza  generale  dei
          prodotti;
              2001/97/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre   2001,   recante   modifica   della   direttiva
          91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
          del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
          di attivita' illecite;
              2001/110/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente il miele;
              2001/112/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente  i  succhi  di frutta e altri prodotti analoghi
          destinati all'alimentazione umana;
              2002/3/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11  marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori;
              2002/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 maggio   2002,   relativa  alle  sostanze  indesiderabili
          nell'alimentazione degli animali;
              2002/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 giugno  2002,  che  modifica  la  direttiva 97/67/CE per
          quanto  riguarda  l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
          servizi postali della Comunita';
              2002/47/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 giugno   2002,   relativa   ai   contratti   di  garanzia
          finanziaria;
              2002/70/CE  della  Commissione, del 26 luglio 2002, che
          stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
          diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.».
              - La  direttiva  2001/81/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          309 del 27 novembre 2001.
              - La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri». L'art. 14, cosi' recita:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              - Il  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 351, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   96/62/CE  in  materia  di
          valutazione   e   di   gestione  della  qualita'  dell'aria
          ambiente.».
              - La  direttiva 96/62/CE e' pubblicata in GUCE n. L 296
          del 21 novembre 1996.
              - Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202. L'art.
          8, cosi' recita:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».