IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio,    del   19   dicembre   2001,   relativo   ai   pagamenti
transfrontalieri  in  euro,  il  quale  ha  introdotto  una  serie di
obblighi  a  carico  delle  imprese  che,  nell'ambito  della propria
attivita',   eseguono  pagamenti  transfrontalieri  in  euro,  ed  in
particolare l'articolo 7;
  Visto  l'articolo  3  della  legge  3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee,   legge
comunitaria  2002,  in base al quale il Governo, fatte salve le norme
penali  vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni
penali  o  amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari
vigenti  alla  data  di  entrata  in vigore della legge stessa, per i
quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 giugno 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri e dell'economia e delle finanze;

               Emana il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  Per  la  violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3
del  regolamento  (CE)  n.  2560/2001  del  Parlamento  europeo e del
Consiglio,  del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati
di  eseguire  il  pagamento  transfrontaliero  si applica la sanzione
amministrativa  pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Nei casi di
violazioni   particolarmente   gravi   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria  non  puo'  essere  inferiore  a  euro  50.000. In caso di
reiterazione  delle  violazioni,  ferma l'applicazione della sanzione
amministrativa   pecuniaria,   puo'   essere   disposta  la  sanzione
interdittiva    della   sospensione   dell'attivita'   dei   bonifici
transfrontalieri.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio».
              - L'art. 14, della citata legge, cosi' recita:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il  parere e espresso dalle commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni».
              -  Il  regolamento  (CE) n. 2560/2001, e' pubblicato in
          GUCE n. L 344 del 28 dicembre 2001.
              - L'art. 7, del citato regolamento, cosi' recita:
              «Art.  7  (Rispetto  del  presente  regolamento).  - Il
          rispetto  del  presente  regolamento e' assicurato mediante
          sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive».
              -  La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  Legge comunitaria
          2002».
              - L'art. 3, della citata legge, cosi' recita:
              «Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa ai sensi
          della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
          1998,  n.  128,  e  della  presente legge, e di regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  noi  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma  1 e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  a  norma dell'art. 14 della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
          informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c).
              3.  Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui al
          presente  articolo,  il  Governo  acquisisce  i  pareri dei
          competenti  organi  parlamentari che devono essere espressi
          entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso
          inutilmente  il  termine  predetto,  i  decreti legislativi
          possono essere comunque emanati.».
          Note all'art. 1:
              -  Per il regolamento (CE) n. 2560/2001, vedi note alle
          premesse.
              - L'art. 3, del citato regolamento, cosi' recita:
              «Art.  3 (Commissioni sulle operazioni transfrontaliere
          di  pagamento elettronico e sui bonifici transfrontalieri).
          - 1. Dal 1° luglio 2002 le commissioni applicate da un ente
          sulle  operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico
          in  euro  fino  a  un  massimo  di 12.500 EUR sono uguali a
          quelle   addebitate   dallo   stesso   ente  sui  pagamenti
          corrispondenti  in euro eseguiti nello Stato membro dove e'
          stabilito detto ente.
              2.  Dal  1° luglio  2003  al  piu' tardi le commissioni
          applicate  da un ente sui bonifici transfrontalieri in euro
          fino  a  un  massimo  di  12.500  EUR  sono uguali a quelle
          addebitate dallo stesso ente sui bonifici corrispondenti in
          euro  eseguiti  nello  Stato membro dove e' stabilito detto
          ente.
              3.  A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'importo di 12.500
          EUR e' portato a 50.000 EUR».