IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia»  il  quale prevede che: «Le operazioni di credito agrario
possono   essere  assistite  dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo
interbancario  di  garanzia, avente personalita' giuridica e gestione
autonoma  e  sottoposto  alla vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze»;
  Visto  l'articolo 45, comma 2, del predetto decreto legislativo, il
quale  prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari
e  forestali,  individua  le  operazioni  alle  quali  si  applica la
garanzia  del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i
limiti  degli  interventi,  nonche'  l'entita' delle contribuzioni ad
esso  dovute  da  parte  delle  banche, in rapporto all'ammontare dei
finanziamenti assistiti dalla garanzia;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1996, n. 285, con
il  quale e' stato adottato il regolamento del Fondo interbancario di
garanzia;
  Vista la nota del presidente del Fondo interbancario di garanzia n.
57479  del  14 dicembre  2001 con la quale sono state proposte alcune
modifiche  al  predetto  regolamento,  preventivamente  approvate dal
Consiglio di Amministrazione del Fondo;
  Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 26 gennaio 2004;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 19 maggio 2004;
  Ritenuto di dovere provvedere in merito;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1. All'articolo  1  del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre
1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 3, primo periodo, le parole: «da 10.000.000 e fino a
3  miliardi»  sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.200 e fino a
euro 1.550.000»;
    b) al  comma  3, ultimo periodo, le parole: «nella misura del 70%
della  perdita subita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura
del 75% della perdita subita.»;
    c) al  comma  4, le parole: «nella misura del 50% della perdita.»
sono   sostituite   dalle  seguenti:  «nella  misura  del  55%  della
perdita.»;
    d) la  lettera  a)  del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «a)
55%  della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino
a euro 104.000;»;
    e) la  lettera  b)  del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «b)
35%  della  perdita  subita  su  finanziamenti  di importo originario
superiore a euro 104.000 e fino a euro 775.000, riferiti alla singola
banca.»;
    f) alla fine e' aggiunto il seguente comma:
  «7.   La  garanzia  del  Fondo  opera  anche  nel  caso  in  cui  i
finanziamenti  vengano  prorogati in forza di specifiche disposizioni
di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti gia' garantiti,
non   occorre   versare  una  nuova  contribuzione.  Se  le  proroghe
riguardano   operazioni  finanziarie  non  assistite  dal  Fondo,  le
proroghe  stesse  possono essere garantite dal Fondo solo se disposte
per  legge  e  riguardano  operazioni  a tasso agevolato. La garanzia
opera  secondo  i  criteri previsti per le operazioni fino a diciotto
mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n 59):
              «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio
          e   della   programmazione   economica   e  delle  finanze,
          eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente decreto,
          ad  altri  Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve,
          ai  sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
          comma  1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle
          regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
          ministeriale  12 novembre 1996, n. 612 (Regolamento recante
          norme   sul   Fondo  interbancario  di  garanzia  istituito
          dall'art.  36  della  legge  2 giugno  1961,  n. 454), come
          modificato dal presente regolamento:
              «Art. 1. - 1. Il Fondo interbancario di garanzia ha per
          scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati
          dal presente regolamento, al ripianamento della perdita che
          le  banche  dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento,
          nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di
          riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui
          all'art. 4 del presente regolamento.
              2.   Il   Fondo   risponde  nei  limiti  delle  proprie
          disponibilita' finanziarie.
              3.  Sono  assistibili  dalla  garanzia  sussidiaria del
          Fondo  le  operazioni di credito agrario ai sensi dell'art.
          43  del  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di
          durata superiore a 18 mesi, di importo da euro 5.200 e fino
          a   euro   1.550.000,   destinate   alla  realizzazione  di
          investimenti    aziendali,   all'acquisto   di   proprieta'
          coltivatrice,   nonche'  al  consolidamento  di  passivita'
          onerose,  quando  erogate  in favore di operatori agricoli,
          cooperative  agricole  e  loro  consorzi ed associazioni di
          produttori  riconosciute.  I  finanziamenti  in  favore  di
          societa'  di capitali sono garantiti se il capitale sociale
          e'  detenuto  da cooperative agricole e/o loro consorzi per
          almeno  il 60%. Per le operazioni di cui al presente comma,
          ad  eccezione  di quelle di consolidamento di passivita' la
          garanzia  si  esplica  nella  misura  del 75% della perdita
          subita.
              4.  Le  operazioni  di  consolidamento delle passivita'
          onerose,  nonche'  i  prestiti  pluriennali per acquisto di
          macchine,  attrezzature  e  bestiame  sono  garantite nella
          misura del 55% della perdita.
              5. Sono altresi' coperte dalla garanzia sussidiaria del
          Fondo  le  operazioni  di  credito agrario di durata fino a
          diciotto mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche,
          nelle seguenti percentuali:
                a) 55%  della  perdita  subita  su  finanziamenti  di
          importo originario fino a Euro 104.000;
                b) 35%  della  perdita  subita  su  finanziamenti  di
          importo  originario  superiore  a  Euro 104.000  e  fino  a
          Euro 775.000, riferiti alla singola banca.
              6.  Le percentuali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5,
          riferite    all'ammontare   del   finanziamento   concesso,
          costituiscono il limite massimo di copertura del Fondo.
              7.  La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i
          finanziamenti  vengano  prorogati  in  forza  di specifiche
          disposizioni  di  legge.  In  tal  caso,  ove  si tratti di
          finanziamenti gia' garantiti, non occorre versare una nuova
          contribuzione.   Se   le   proroghe  riguardano  operazioni
          finanziarie  non  assistite  dal  Fondo, le proroghe stesse
          possono  essere  garantite  dal  Fondo solo se disposte per
          legge   e  riguardano  operazioni  a  tasso  agevolato.  La
          garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni
          fino  a  diciotto  mesi,  previo  versamento  della  dovuta
          contribuzione.».