IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  1-bis,  comma  3,  del decreto-legge 30 dicembre
1989,  n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990,  n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002,
n.   189,  che  dispone  l'emanazione  di  apposito  regolamento  per
l'attuazione della medesima norma e dei successivi articoli 1-quater,
comma 1, e 1-quinquies, comma 3;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 10 dicembre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 26 gennaio 2004
e del 19 aprile 2004;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro  dell'interno  e del Ministro per le riforme istituzionali e
la  devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
lavoro e delle politiche sociali;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a)  "testo  unico": il testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
    b)   "decreto":  il  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni;
    c)    "richiedente    asilo":   lo   straniero   richiedente   il
riconoscimento  dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione
di  Ginevra  del  28  luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
resa  esecutiva  in  Italia  con  legge  24  luglio  1954,  n. 722, e
modificata dal Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;
    d)  "domanda di asilo": la domanda di riconoscimento dello status
di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;
    e)  "centri":  i  centri  di  identificazione  istituiti ai sensi
dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;
    f) "Commissione territoriale": la Commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
    g)  "Commissione  nazionale":  la  Commissione  nazionale  per il
diritto di asilo;
    h)  "Procedura semplificata": la procedura prevista dall'articolo
1-ter del citato decreto-legge;
    i)  "ACNUR":  l'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per i
rifugiati;
    l)  "minore non accompagnato": il minore degli anni 18, apolide o
di  cittadinanza  di  Stati estranei all'Unione europea, che si trova
per  qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e
rappresentanza legale.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
              -  Per completezza di informazione, si riporta il testo
          integrale degli articoli 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, del
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme
          urgenti  in  materia  di  asilo  politico,  di  ingresso  e
          soggiorno    dei    cittadini    extracomunitari    e    di
          regolarizzazione  dei  cittadini extracomunitari ed apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato):
              "Art.   1-bis   (Casi   di   trattenimento).  -  1.  Il
          richiedente  asilo  non puo' essere trattenuto al solo fine
          di  esaminare  la  domanda  di asilo presentata. Esso puo',
          tuttavia,  essere  trattenuto  per  il  tempo  strettamente
          necessario   alla  definizione  delle  autorizzazioni  alla
          permanenza   nel   territorio  dello  Stato  in  base  alle
          disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero,  di  cui al decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286, nei seguenti casi:
                a) per verificare o determinare la sua nazionalita' o
          identita',  qualora  egli non sia in possesso dei documenti
          di viaggio o d'identita', oppure abbia, al suo arrivo nello
          Stato, presentato documenti risultati falsi;
                b) per  verificare  gli  elementi  su  cui si basa la
          domanda   di   asilo,   qualora  tali  elementi  non  siano
          immediatamente disponibili;
                c) in  dipendenza  del  procedimento  concernente  il
          riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio
          dello Stato.
              2.  Il  trattenimento  deve  sempre essere disposto nei
          seguenti casi:
                a) a  seguito  della  presentazione di una domanda di
          asilo  presentata dallo straniero fermato per avere eluso o
          tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo,
          o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
                b) a  seguito  della  presentazione di una domanda di
          asilo  da  parte  di  uno straniero gia' destinatario di un
          provvedimento di espulsione o respingimento.
              3.  Il  trattenimento previsto nei casi di cui al comma
          1,  lettere  a),  b)  e  c),  e nei casi di cui al comma 2,
          lettera  a),  e'  attuato  nei  centri  di  identificazione
          secondo  le  norme  di  apposito  regolamento.  Il medesimo
          regolamento  determina  il  numero, le caratteristiche e le
          modalita' di gestione di tali strutture e tiene conto degli
          atti  adottati  dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
          per   i   rifugiati   (ACNUR),  dal  Consiglio  d'Europa  e
          dall'Unione  europea.  Nei  centri di identificazione sara'
          comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.
          L'accesso  sara'  altresi'  consentito agli avvocati e agli
          organismi  ed  enti  di tutela dei rifugiati con esperienza
          consolidata   nel   settore,   autorizzati   dal  Ministero
          dell'interno.
              4.  Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b),
          si osservano le norme di cui all'art. 14 del testo unico di
          cui  al  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286. Nei
          centri  di  permanenza  temporanea  e  assistenza di cui al
          medesimo  art.  14  sara'  comunque consentito l'accesso ai
          rappresentanti   dell'ACNUR.   L'accesso   sara'   altresi'
          consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
          dei  rifugiati  con  esperienza  consolidata  nel  settore,
          autorizzati dal Ministero dell'interno.
              5.  Allo  scadere del periodo previsto per la procedura
          semplificata di cui all'art. 1-ter, e qualora la stessa non
          si  sia  ancora  conclusa,  allo  straniero  e' concesso un
          permesso  di  soggiorno  temporaneo  fino  al termine della
          procedura stessa.".
              "Art.  1-quater  (Commissioni territoriali) - 1. Presso
          le  prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con
          il  regolamento  di  cui  all'art.  1-bis,  comma  3,  sono
          istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento
          dello   status   di  rifugiato.  Le  predette  commissioni,
          nominate   con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sono
          presiedute  da  un funzionario della carriera prefettizia e
          composte  da  un  funzionario della Polizia di Stato, da un
          rappresentante   dell'ente   territoriale  designato  dalla
          Conferenza   Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  da  un
          rappresentante  dell'ACNUR.  Per  ciascun  componente  deve
          essere  previsto  un componente supplente. Tali commissioni
          possono essere integrate, su richiesta del Presidente della
          Commissione  centrale per il riconoscimento dello status di
          rifugiato  prevista  dall'art.  2 del regolamento di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.
          136,  da  un  funzionario del Ministero degli affari esteri
          con  la  qualifica  di componente a tutti gli effetti, ogni
          volta  che  sia  necessario,  in  relazione  a  particolari
          afflussi  di  richiedenti asilo, in ordine alle domande dei
          quali   occorra   disporre   di   particolari  elementi  di
          valutazione   in   merito  alla  situazione  dei  Paesi  di
          provenienza   di  competenza  del  Ministero  degli  affari
          esteri. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
          Ove  necessario,  in  relazione  a  particolari afflussi di
          richiedenti  asilo,  le commissioni possono essere composte
          da   personale   posto   in  posizione  di  distacco  o  di
          collocamento  a  riposo. La partecipazione del personale di
          cui  al  precedente periodo ai lavori delle commissioni non
          comporta  la  corresponsione di compensi o di indennita' di
          qualunque natura.
              2.  Entro  due  giorni dal ricevimento dell'istanza, il
          questore  provvede  alla  trasmissione della documentazione
          necessaria    alla    commissione   territoriale   per   il
          riconoscimento  dello  status di rifugiato che entro trenta
          giorni  provvede  all'audizione.  La  decisione e' adottata
          entro i successivi tre giorni.
              3.   Durante   lo   svolgimento   dell'audizione,   ove
          necessario,  le  commissioni  territoriali  si avvalgono di
          interpreti.  Del colloquio con il richiedente viene redatto
          verbale.  Le  decisioni  sono  adottate  con atto scritto e
          motivato.  Le  stesse  verranno  comunicate al richiedente,
          unitamente     all'informazione    sulle    modalita'    di
          impugnazione,  nelle  forme  previste dall'art. 2, comma 6,
          del   testo   unico   delle   disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286.
              4.  Nell'esaminare  la  domanda di asilo le commissioni
          territoriali  valutano  per i provvedimenti di cui all'art.
          5,  comma  6,  del  citato  testo  unico  di cui al decreto
          legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio
          alla   luce  degli  obblighi  derivanti  dalle  convenzioni
          internazionali   di   cui  l'Italia  e'  firmataria  e,  in
          particolare,  dell'art.  3 della Convenzione europea per la
          salvaguardia   dei   diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
          fondamentali,  ratificata  ai  sensi  della  legge 4 agosto
          1955, n. 848.
              5.  Avverso le decisioni delle commissioni territoriali
          e'  ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente
          competente che decide ai sensi dell'art. 1-ter, comma 6.".
              "Art. 1-quinquies (Commissione nazionale per il diritto
          di   asilo)   -   1.   La   Commissione   centrale  per  il
          riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'art.
          2  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  15 maggio  1990,  n.  136,  e'  trasformata  in
          Commissione  nazionale  per il diritto di asilo, di seguito
          denominata  "Commissione  nazionale",  nominata con decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su proposta
          congiunta  dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.
          La  Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta
          da  un  dirigente  in  servizio  presso  la  Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri,  da un funzionario della carriera
          diplomatica,  da  un funzionario della carriera prefettizia
          in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
          l'immigrazione  e  da  un  dirigente del Dipartimento della
          pubblica    sicurezza.    Alle    riunioni   partecipa   un
          rappresentante  del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna
          amministrazione   designa,   altresi',   un  supplente.  La
          Commissione   nazionale,   ove   necessario,   puo'  essere
          articolata in sezioni di analoga composizione.
              2.  La  Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e
          coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione
          e   a   aggiornamento   dei   componenti   delle   medesime
          commissioni,  di  raccolta  di  dati  statistici  oltre che
          poteri  decisionali  in  tema di revoche e cessazione degli
          status concessi.
              3.  Con  il regolamento di cui all'art. 1-bis, comma 3,
          sono   stabilite   le   modalita'  di  funzionamento  della
          Commissione nazionale e di quelle territoriali.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Note all'art. 1:
              -  Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca:
          "Testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello
          straniero".
              -  Per  il  testo  dell'art.  1-bis  del  decreto-legge
          30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39, v. nelle note alle
          premesse.
              -  La  legge  24 luglio 1954, n. 722, reca: Ratifica ed
          esecuzione  della  Convenzione  relativa  allo  statuto dei
          rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.
              - Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge
          30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39:
              "Art.  1-ter (Procedura semplificata). - 1. Nei casi di
          cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 2 dell'art. 1-bis e'
          istituita  la  procedura  semplificata  per  la definizione
          della  istanza  di riconoscimento dello status di rifugiato
          secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6.
              2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello
          status di rifugiato di cui all'art. 1-bis, comma 2, lettera
          a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta
          e'   stata   presentata   dispone  il  trattenimento  dello
          straniero  interessato in uno dei centri di identificazione
          di  cui  all'art.  1-bis,  comma  3.  Entro  due giorni dal
          ricevimento   dell'istanza,   il   questore  provvede  alla
          trasmissione    della    documentazione   necessaria   alla
          commissione territoriale per il riconoscimento dello status
          di  rifugiato  che,  entro  quindici  giorni  dalla data di
          ricezione  della documentazione, provvede all'audizione. La
          decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
              3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello
          status di rifugiato di cui all'art. 1-bis, comma 2, lettera
          b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta
          e'   stata   presentata   dispone  il  trattenimento  dello
          straniero  interessato  in  uno  dei  centri  di permanenza
          temporanea  di  cui  all'art.  14 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove gia' sia in
          corso  il trattenimento, il questore chiede al tribunale in
          composizione   monocratica   la   proroga  del  periodo  di
          trattenimento  per  ulteriori  trenta giorni per consentire
          l'espletamento della procedura di cui al presente articolo.
          Entro  due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
          provvede  alla trasmissione della documentazione necessaria
          alla  commissione  territoriale per il riconoscimento dello
          status  di  rifugiato che, entro quindici giorni dalla data
          di  ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
          La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
              4.  L'allontanamento  non autorizzato dai centri di cui
          all'art. 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
              5.  Lo  Stato  italiano  e'  competente all'esame delle
          domande  di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
          al  presente  articolo,  ove  i tempi non lo consentano, ai
          sensi  della  Convenzione  di  Dublino  ratificata ai sensi
          della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
              6.   La   commissione  territoriale,  integrata  da  un
          componente  della  Commissione  nazionale per il diritto di
          asilo,  procede,  entro  dieci  giorni,  al  riesame  delle
          decisioni   su   richiesta   adeguatamente  motivata  dello
          straniero  di  cui  e' disposto il trattenimento in uno dei
          centri  di  identificazione di cui all'art. 1-bis, comma 3.
          La  richiesta  va  presentata alla commissione territoriale
          entro  cinque  giorni  dalla comunicazione della decisione.
          L'eventuale  ricorso avverso la decisione della commissione
          territoriale  e'  presentato  al  tribunale in composizione
          monocratica   territorialmente  competente  entro  quindici
          giorni,   anche   dall'estero   tramite  le  rappresentanze
          diplomatiche.  Il  ricorso non sospende il provvedimento di
          allontanamento  dal  territorio  nazionale;  il richiedente
          asilo  puo'  tuttavia  chiedere  al  prefetto competente di
          essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino
          all'esito  del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso
          e' immediatamente esecutiva.".