IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale"; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica; Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275 che, modificando l'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, individua nel Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato l'autorita' amministrativa alla quale deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto ministeriale (Mi.PA.F.) del 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1992, in particolare l'articolo 11 il quale dispone che i termini dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla sua data di entrata in vigore saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo; Considerato che nella tabella D, allegata al decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 376, tra i procedimenti amministrativi dell'Ispettorato Generale (ex Direzione generale per l'economia montana e per le foreste) di competenza della Divisione II, non risulta incluso quello relativo al contenzioso per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in quanto procedimento individuato successivamente alla sua data di entrata in vigore, con l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275; Ritenuto che si rende necessario individuare un termine congruo e rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento sanzionatorio di cui alla precitata legge n. 689 del 1981; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere n. 8034/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 giugno 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. C. 200404850 del 30 luglio 2004; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. La tabella D, allegata al decreto 25 maggio 1992, n. 376, relativa all'Ispettorato Generale (ex Direzione generale per l'economia montana e per le foreste), nella parte concernente la Divisione II, e' cosi' integrata, relativamente al procedimento amministrativo di competenza del Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' individuato quale autorita' amministrativa competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. +------------------------------------------------------------+--------+ | Procedimento |Termine | +------------------------------------------------------------+--------+ | Norma |(giorni)| +------------------------------------------------------------+--------+ |Divisione II | | +------------------------------------------------------------+--------+ | | | |2. Emanazione dell'ordinanza sia di ingiunzione di pagamento| | |che di archiviazione, ai sensi dell'art. 18 della legge | 180 | |24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e | | |punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 | | +------------------------------------------------------------+--------+ Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° settembre 2004 Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 318
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1995, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca la "disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica". Il principale obiettivo di tale Convenzione internazionale, denominata in sigla CITES, e' la regolamentazione del commercio degli animali e delle piante, al fine di garantire l'equilibrato sfruttamento delle risorse naturali. L'Unione europea, con il regolamento (CE) n. 338/97, adottato da tutti gli Stati membri, ha recepito le disposizioni della CITES, individuando procedure di autorizzazione della detenzione e del commercio degli esemplari e delle loro parti e dei prodotti derivati dalle stesse specie. In Italia, e' la legge 7 febbraio 1992, n. 150, sopra richiamata che ha individuato specifiche sanzioni per punire i responsabili di azioni illegali nei riguardi di specie di flora e fauna tutelate dalla CITES e dalla relativa regolamentazione comunitaria, demandando al Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato i relativi compiti di controllo e certificazione. Note all'art. 1: Il decreto 25 maggio 1992, n. 376, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contiene norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti. In particolare, la tabella D del decreto citato, che elenca i procedimenti della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste (ora Ispettorato generale), e' cosi' modificata: TABELLA D ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE Parte di provvedimento in formato grafico Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, riordina il sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, modificando, tra l'altro, la legge 7 febbraio 1992, n. 150. In particolare, l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recita che: "L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato". La legge 24 novembre 1981, n. 689, contiene norme relative alla modifica del sistema penale. In particolare l'art. 17, comma 1, inserito all'interno del Capo I relativo alle sanzioni amministrative, cosi' recita: "Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto".