IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

  Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2003,  n.  226  ed, in
particolare,  l'articolo  6, comma 2, che prevede che con regolamento
del  Ministro  per  le  pari  opportunita'  vengano determinati quali
attribuzioni,  competenze  e  rapporti  giuridici  facenti  capo alla
Commissione  nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo
e  donna  di  cui  alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti
alla  Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna istituita
dal suddetto decreto legislativo;
  Considerata,  altresi',  la  necessita'  di emanare le disposizioni
attuative  della  disciplina  di cui al decreto legislativo 31 luglio
2003,  n.  226,  al fine di garantire il regolare funzionamento della
suddetta Commissione;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
  Vista  la  nota  prot.  9919  del  19  maggio  2004 con la quale la
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, Dipartimento per gli Affari
Giuridici e Legislativi ha espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma
3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, il nulla osta all'ulteriore
corso del provvedimento;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
            Composizione e attribuzioni della Commissione
              per le pari opportunita' fra uomo e donna

                               Art. 1
                   Composizione della Commissione

  1.  La Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna di cui
all'articolo  1  del  decreto  legislativo 31 luglio 2003, n. 226, di
seguito  denominata:  "Commissione",  e'  composta  da  25 componenti
nominati dal Ministro per le pari opportunita' che la presiede.
  2.  La sede della Commissione e' presso il Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 13, della legge
          6 luglio    2002,   n.   137   (Delega   per   la   riforma
          dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici):
              "Art.  13 (Delega per il riordino delle disposizioni in
          tema  di  parita'  e  pari opportunita). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare,  entro  diciotto mesi dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
          legislativi  per  il riordino delle disposizioni in tema di
          parita' e pari opportunita' tra uomo e donna.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, senza
          determinare  nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio
          dello  Stato,  si  attengono ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) razionalizzare    gli    organismi   titolari   di
          competenze  generali  in  materia  di  parita'  e  di  pari
          opportunita'  tra  uomo  e  donna  che  operano  a  livello
          nazionale   e   le   relative   funzioni   anche   mediante
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
                b) ricondurre   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  la  funzione  di  coordinamento  delle  attivita'
          svolte  da  tutti  gli  organismi  titolari  di  competenze
          generali  in  materia di parita' e di pari opportunita' tra
          uomo e donna che operano a livello nazionale.".
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 6, comma 2 del
          decreto  legislativo 31 luglio 2003, n. 226 (Trasformazione
          della  Commissione  nazionale per la parita' in Commissione
          per  le  pari  opportunita'  fra  uomo  e  donna,  a  norma
          dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
              "Art. 6 (Disposizioni transitorie). - 1. (Omissis).
              2.  Il  Ministro  determina,  con  apposito regolamento
          quali   attribuzioni,   competenze  e  rapporti  giuridici,
          previsti  da  qualsiasi  normativa o provvedimento, in capo
          alla  Commissione  nazionale  per  la  parita'  e  le  pari
          opportunita'  fra  uomo e donna di cui alla legge 22 giugno
          1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione disciplinata
          dal presente decreto.".
              - La  legge  22 giugno  1990, n. 164, reca "Norme sulla
          composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma
          2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e
          4,   della   legge   23 agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1 del citato
          decreto legislativo n. 226 del 2003:
              "Art. 1 (Trasformazione della Commissione nazionale per
          la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
          dell'art.  13  della  legge 6 luglio 2002, n. 137). - 1. La
          Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
          fra  uomo  e  donna, istituita dall'art. 21, comma 2, della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, e disciplinata dalla legge
          22 giugno 1990, n. 164, e' trasformata in organo consultivo
          e   di   proposta,   denominato  Commissione  per  le  pari
          opportunita'  fra  uomo  e  donna,  di  seguito denominato:
          "Commissione",   presso   il   Dipartimento   per  le  pari
          opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              2.  La  Commissione  fornisce  al  Ministro per le pari
          opportunita',  di  seguito  denominato:  "Ministro", che lo
          presiede,   consulenza   e   supporto   tecnico-scientifico
          nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari
          opportunita'   fra   uomo   e   donna;  in  particolare  la
          Commissione:
                a) formula  proposte  al  Ministro per l'elaborazione
          delle  modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi
          forma  di  discriminazione,  sia diretta che indiretta, nei
          confronti   delle   donne  ed  a  conformare  l'ordinamento
          giuridico  al  principio  di  pari  opportunita' fra uomo e
          donna,  fornendo elementi informativi, documentali, tecnici
          e  statistici,  utili  ai  fini della predisposizione degli
          atti normativi;
                b) cura  la  raccolta,  l'analisi e l'elaborazione di
          dati  allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle
          politiche  di pari opportunita' nei vari settori della vita
          politica,  economica e sociale e di segnalare le iniziative
          opportune;
                c) redige  un  rapporto annuale per il Ministro sullo
          stato di attuazione delle politiche di pari opportunita';
                d) fornisce   consulenza  tecnica  e  scientifica  in
          relazione  a  specifiche  problematiche  su  richiesta  del
          Ministro o del Dipartimento per le pari opportunita';
                e) svolge attivita' di studio e di ricerca in materia
          di pari opportunita' fra uomo e donna.
              3.  Le  competenze  della Commissione non riguardano la
          materia  della parita' fra i sessi nell'accesso al lavoro e
          sul lavoro.".