IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265;
  Visti  gli  articoli  27,  28,  32 e 33 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento   degli   enti   locali  approvato  con  il  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto  l'articolo  1-quater,  commi  7, 8 e 9, del decreto-legge 31
marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116;
  Vista   la   necessita'  e  l'urgenza  di  apportare  modifiche  ed
integrazioni  al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000,
n.  318,  disciplinante i criteri di utilizzo dei contributi erariali
disponibili  per il finanziamento delle procedure di unione e fusione
di comuni, ai fini di una ordinata gestione transitoria delle risorse
finanziarie disponibili per l'anno 2004;
  Ritenuto,  per  le  considerazioni sopra riportate, che il presente
decreto ha un'efficacia temporale limitata all'anno 2004;
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 agosto 2004;
  Vista  la  comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifiche ed integrazioni  al  decreto  del  Ministro dell'interno 1°
                      settembre 2000, n. 318

  1. Al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318,
  sono  apportate  le  modifiche  ed  integrazioni di cui ai seguenti
  commi.
    2. Il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.
  3.  All'articolo  3, dopo la lettera g) del comma 1, e' aggiunta la
seguente:
  "g-bis)  3  per  cento  per  le unioni di comuni ove siano presenti
almeno due comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.".
  4.  Al  secondo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  5 la parola
"consuntivo" e' sostituita dalla seguente: "rendiconto".
  5.  I  commi  3  e  4  dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti
commi:
  "3.  A  ciascuna  unione  di comuni ed a ciascuna comunita' montana
spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo
pari:
    a)  al  15  per  cento  delle spese correnti ed in conto capitale
certificate ove l'ente gestisca in forma associata due servizi;
    b)  al  19  per  cento  delle spese correnti ed in conto capitale
certificate  ove  l'ente  gestisca in forma associata da tre a cinque
servizi;
    c)  al  26  per  cento  delle spese correnti ed in conto capitale
certificate  ove  l'ente  gestisca  in forma associata piu' di cinque
servizi.
  4.  Le  percentuali  di cui al comma 3 sono elevate del 5 per cento
per  le  spese  certificate  relative ai seguenti servizi: anagrafe e
stato  civile, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio
e  polizia  locale.  La  percentuale  di  incremento  spetta anche se
l'esercizio associato riguarda solo tali servizi.".
 6. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:
  "4-bis.  Ove  vengano conferite integralmente in gestione associata
una  o  piu' funzioni, composte da piu' di due servizi individuati ai
sensi  dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31
gennaio  1996, n. 194, il contributo determinato ai sensi dei commi 3
e 4 ad esse riferibile e' incrementato del 10 per cento.
  4-ter.  Per  la determinazione del contributo spettante alle unioni
di  comuni  nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate
dai  singoli  comuni  con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
calcolate  con  riferimento  alla  spesa media nazionale per abitante
sostenuta   dai   comuni   sino  a  5.000  abitanti.  Tale  spesa  e'
moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti.
  4-quater.  Le  unioni  di  comuni  e le comunita' montane svolgenti
l'esercizio  associato  di  funzioni  comunali  che hanno ricevuto il
contributo  in  relazione  alle fattispecie previste dal comma 1 sono
tenute a dimostrare l'effettivo avvio della funzionalita' dei servizi
per  i  quali e' stato attribuito il contributo statale. A tale fine,
con il decreto di cui al comma 2, sono stabiliti gli elementi in base
ai  quali  e'  possibile  valutare  l'effettivo avvio dei servizi nel
primo  anno  di funzionamento. I predetti enti sono tenuti comunque a
certificare  le  spese  correnti  ed  in conto capitale sostenute nel
primo  anno  di funzionamento. Ove dette spese risultino inferiori di
almeno  il  10  per  cento  di  quelle  certificate  per  ottenere il
contributo  nelle  fattispecie  di cui al comma 1, tale differenza e'
recuperata in sede di attribuzione dei successivi contributi annuali.
In  tale  caso il recupero e' proporzionale al rapporto esistente tra
le  spese  certificate  per  le  fattispecie  di cui al comma 1 ed il
contributo  spettante ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui
si  accerti  che  le  unioni  di comuni e le comunita' montane, nelle
fattispecie  di cui al comma 1, non abbiano esercitato effettivamente
i  servizi il contributo di cui al presente articolo e' revocato. Per
le  unioni di comuni il raffronto e' effettuato tra le spese prese in
considerazione  ai  fini  dell'attribuzione  del  contributo  per  le
fattispecie  di cui al comma 1 e le spese sostenute nel primo anno di
funzionamento definite secondo i criteri di cui al comma 5-bis.".
  7.  Al  primo  periodo del comma 5, dell'articolo 5, dopo le parole
"il  contributo di cui al comma 1," sono inserite le seguenti parole:
"a   decorrere  dall'anno  successivo  quello  cui  si  riferisce  la
certificazione di cui al comma 4-ter,".
  8.  Alla  fine  del comma 5 dell'articolo 5 e' aggiunto il seguente
periodo:  "Il  contributo e' aumentato del 5 per cento a favore delle
unioni  di  comuni  e  delle  comunita'  montane  la  cui spesa media
complessiva  per  abitante  per la gestione dei servizi sia superiore
alla   spesa   media   nazionale   per   abitante   risultante  dalle
certificazioni  trasmesse  rispettivamente  dalle  unioni di comuni e
dalle comunita' montane.".
 9. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:
  "5-bis.  Il contributo da rideterminare triennalmente nei confronti
delle  unioni  di  comuni ai sensi del comma 5 e' calcolato in misura
pari  al  prodotto  della spesa media per abitante certificata per il
numero  degli  abitanti dei singoli comuni facenti parte dell'unione,
considerando  comunque  la  popolazione  di  ciascun  ente sino ad un
massimo  di 5.000 abitanti. In sede di rideterminazione triennale del
contributo,  dalle  spese  certificate  dalle  unioni  di comuni sono
detratte  quelle  attribuibili  ai comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti. A tale fine la spesa da detrarre e' pari al prodotto
risultante  tra  la spesa media per abitante delle unioni di comuni e
la popolazione dei comuni superiori a 30.000 abitanti.
  5-ter.  Ove  le  unioni  di  comuni  e  le  comunita'  montane  non
trasmettano  la  certificazione  di  cui  al  comma  5,  la quota del
contributo  determinata  ai sensi del presente articolo e le quote di
contributo   di  cui  agli  articoli  3  e  4  sono  sospese  con  la
possibilita'   della  corresponsione  delle  stesse,  all'atto  della
presentazione   della   certificazione,   solo  ove  residuino  fondi
disponibili.".
  10. Al comma 6 dell'articolo 5, le parole "di cui al comma 5", sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4-quater e 5".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 1° ottobre 2004
                                                  Il Ministro: Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2004

  Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 51
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 17, comma 3,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 8, della legge
          3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia
          e  ordinamento  degli  enti  locali, nonche' modifiche alla
          legge 8 giugno 1990, n. 142):
              "8.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge il Ministro dell'interno, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, adotta, con proprio
          decreto,  i  criteri  per  l'utilizzo  delle risorse di cui
          all'art.  31,  comma  12,  della legge 23 dicembre 1998, n.
          448".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 27, 28, 32 e 33
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
              "Art.  27  (Natura  e ruolo). - 1. Le comunita' montane
          sono  unioni  di  comuni, enti locali costituiti fra comuni
          montani   e  parzialmente  montani,  anche  appartenenti  a
          province  diverse, per la valorizzazione delle zone montane
          per  l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite
          e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
              2.  La comunita' montana ha un organo rappresentativo e
          un  organo  esecutivo  composti  da  sindaci,  assessori  o
          consiglieri  dei  comuni  partecipanti.  Il presidente puo'
          cumulare  la carica con quella di sindaco di uno dei comuni
          della   comunita'.   I   rappresentanti  dei  comuni  della
          comunita'  montana  sono  eletti  dai  consigli  dei comuni
          partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la
          rappresentanza delle minoranze.
              3.  La  regione  individua,  concordandoli  nelle  sedi
          concertative  di  cui  all'art.  4,  gli  ambiti  o le zone
          omogenee  per  la  costituzione delle comunita' montane, in
          modo  da  consentire  gli  interventi per la valorizzazione
          della  montagna  e  l'esercizio  associato  delle  funzioni
          comunali.  La  costituzione della comunita' montana avviene
          con provvedimento del presidente della giunta regionale.
              4.  La  legge regionale disciplina le comunita' montane
          stabilendo in particolare:
                a) le modalita' di approvazione dello statuto;
                b) le procedure di concertazione;
                c) la  disciplina  dei  piani  zonali e dei programmi
          annuali;
                d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane
          dei   finanziamenti   regionali  e  di  quelli  dell'Unione
          europea;
                e) i   rapporti  con  gli  altri  enti  operanti  nel
          territorio.
              5.  La  legge  regionale puo' escludere dalla comunita'
          montana   i   comuni  parzialmente  montani  nei  quali  la
          popolazione  residente nel territorio montano sia inferiore
          al  15  per  cento  della popolazione complessiva, restando
          sempre  esclusi  i  capoluoghi  di provincia e i comuni con
          popolazione   complessiva   superiore  a  40.000  abitanti.
          L'esclusione  non  priva i rispettivi territori montani dei
          benefici  e  degli  interventi  speciali  per  la  montagna
          stabiliti  dall'Unione  europea  e  dalle  leggi  statali e
          regionali. La legge regionale puo' prevedere, altresi', per
          un  piu'  efficace  esercizio  delle funzioni e dei servizi
          svolti   in   forma   associata,  l'inclusione  dei  comuni
          confinanti,   con   popolazione   non  superiore  a  20.000
          abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico
          e socio-economico della comunita'.
              6.  Al  comune montano nato dalla fusione dei comuni il
          cui territorio coincide con quello di una comunita' montana
          sono  assegnate  le  funzioni  e le risorse attribuite alla
          stessa  in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.
          Tale  disciplina si applica anche nel caso in cui il comune
          sorto  dalla  fusione  comprenda comuni non montani. Con la
          legge  regionale  istitutiva  del  nuovo comune si provvede
          allo scioglimento della comunita' montana.
              7.  Ai  fini della graduazione e differenziazione degli
          interventi  di  competenza  delle regioni e delle comunita'
          montane,  le regioni, con propria legge, possono provvedere
          ad   individuare  nell'ambito  territoriale  delle  singole
          comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo
          conto   dell'andamento   orografico,   del   clima,   della
          vegetazione,  delle difficolta' nell'utilizzazione agricola
          del   suolo,   della   fragilita'   ecologica,  dei  rischi
          ambientali e della realta' socio-economica.
              8.  Ove  in luogo di una preesistente comunita' montana
          vengano  costituite  piu'  comunita' montane, ai nuovi enti
          spettano  nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti
          all'ente  originario,  ripartiti  in attuazione dei criteri
          stabiliti  dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 504, e successive modificazioni".
              "Art.  28  (Funzioni).  -  1.  L'esercizio associato di
          funzioni  proprie  dei  comuni  o  a questi conferite dalla
          regione  spetta  alle  comunita' montane. Spetta, altresi',
          alle  comunita'  montane l'esercizio di ogni altra funzione
          ad  esse  conferita  dai  comuni,  dalla  provincia e dalla
          regione.
              2.   Spettano   alle   comunita'  montane  le  funzioni
          attribuite  dalla  legge  e  gli interventi speciali per la
          montagna  stabiliti  dalla  Unione  europea  o  dalle leggi
          statali e regionali.
              3.  Le  comunita' montane adottano piani pluriennali di
          opere  ed  interventi  e individuano gli strumenti idonei a
          perseguire  gli  obiettivi  dello sviluppo socio-economico,
          ivi  compresi  quelli  previsti dalla Unione europea, dallo
          Stato   e   dalla  regione,  che  possono  concorrere  alla
          realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione
          del piano.
              4.  Le  comunita'  montane,  attraverso  le indicazioni
          urbanistiche  del piano pluriennale di sviluppo, concorrono
          alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
              5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i
          suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunita' montane ed
          approvati  dalla  provincia  secondo  le procedure previste
          dalla legge regionale.
              6.  Gli  interventi finanziari disposti dalle comunita'
          montane  e  da  altri  soggetti  pubblici  a  favore  della
          montagna   sono   destinati   esclusivamente  ai  territori
          classificati montani.
              7.  Alle comunita' montane si applicano le disposizioni
          dell'art. 32, comma 5".
              "Art.  32  (Unioni  di comuni) - 1. Le unioni di comuni
          sono  enti  locali costituiti da due o piu' comuni di norma
          contermini,  allo  scopo  di  esercitare congiuntamente una
          pluralita' di funzioni di loro competenza.
              2.  L'atto  costitutivo  e  lo statuto dell'unione sono
          approvati  dai  consigli  dei  comuni  partecipanti  con le
          procedure  e  la  maggioranza  richieste  per  le modifiche
          statutarie.  Lo  statuto individua gli organi dell'unione e
          le  modalita' per la loro costituzione e individua altresi'
          le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
              3.  Lo  statuto  deve  comunque prevedere il presidente
          dell'unione  scelto  tra i sindaci dei comuni interessati e
          deve prevedere che altri organi siano formati da componenti
          delle   giunte   e   dei  consigli  dei  comuni  associati,
          garantendo la rappresentanza delle minoranze.
              4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina
          della  propria  organizzazione,  per  lo  svolgimento delle
          funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
          con i comuni.
              5.  Alle  unioni  di  comuni  si  applicano,  in quanto
          compatibili,  i  principi  previsti  per  l'ordinamento dei
          comuni.  Si  applicano, in particolare, le norme in materia
          di  composizione  degli  organi  dei  comuni; il numero dei
          componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti
          previsti  per  i comuni di dimensioni pari alla popolazione
          complessiva  dell'ente.  Alle unioni competono gli introiti
          derivanti  dalle  tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
          servizi ad esse affidati".
              "Art.  33 (Esercizio associato di funzioni e servizi da
          parte  dei  comuni). - 1. Le regioni, nell'emanazione delle
          leggi  di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il
          trasferimento    delle   funzioni   nei   confronti   della
          generalita' dei comuni.
              2.  Al  fine  di  favorire  l'esercizio associato delle
          funzioni  dei  comuni  di minore dimensione demografica, le
          regioni  individuano  livelli  ottimali  di esercizio delle
          stesse,   concordandoli  nelle  sedi  concertative  di  cui
          all'art.  4.  Nell'ambito  della  previsione  regionale,  i
          comuni   esercitano   le   funzioni   in  forma  associata,
          individuando  autonomamente  i  soggetti,  le  forme  e  le
          metodologie,  entro  il  termine  temporale  indicato dalla
          legislazione  regionale.  Decorso inutilmente il termine di
          cui  sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle
          forme stabilite dalla legge stessa.
              3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni
          nelle   apposite   sedi   concertative,   un  programma  di
          individuazione  degli  ambiti  per  la  gestione  associata
          sovracomunale  di  funzioni  e  servizi,  realizzato  anche
          attraverso  le  unioni,  che  puo'  prevedere  altresi'  la
          modifica  di  circoscrizioni  comunali  e  i criteri per la
          corresponsione  di  contributi e incentivi alla progressiva
          unificazione.  Il  programma  e'  aggiornato ogni tre anni,
          tenendo  anche  conto  delle  unioni di comuni regolarmente
          costituite.
              4.  Al fine di favorire il processo di riorganizzazione
          sovracomunale   dei   servizi,   delle   funzioni  e  delle
          strutture,   le  regioni  provvedono  a  disciplinare,  con
          proprie  leggi,  nell'ambito  del programma territoriale di
          cui  al  comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio
          associato   delle   funzioni   da  parte  dei  comuni,  con
          l'eventuale  previsione nel proprio bilancio di un apposito
          fondo.  A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e
          dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti
          principi fondamentali:
                a) nella disciplina delle incentivazioni:
                  1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra
          i  comuni,  graduando  la  corresponsione  dei  benefici in
          relazione  al  livello  di  unificazione, rilevato mediante
          specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle
          caratteristiche  delle  funzioni  e dei servizi associati o
          trasferiti   in   modo  tale  da  erogare  il  massimo  dei
          contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
                  2) prevedono  in  ogni  caso  una maggiorazione dei
          contributi  nelle  ipotesi di fusione e di unione, rispetto
          alle altre forme di gestione sovracomunale;
                b) promuovono   le  unioni  di  comuni,  senza  alcun
          vincolo   alla   successiva  fusione,  prevedendo  comunque
          ulteriori   benefici   da  corrispondere  alle  unioni  che
          autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli
          comunali interessati, di procedere alla fusione".
              - Si  riporta il testo dell'art. 1-quater, commi 7, 8 e
          9, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla
          legge  20 maggio  2003,  n.  116  (Disposizioni  urgenti in
          materia di bilanci degli enti locali):
              "7.  I  contributi  a  favore  delle unioni di comuni e
          delle  comunita'  montane  svolgenti  l'esercizio associato
          delle  funzioni  e  dei  servizi  comunali  previsti  dalle
          vigenti  disposizioni  di  legge, ad eccezione di quelli di
          cui al comma 2, dell'art. 31, della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289,  sono  utilizzati anche per il finanziamento degli
          enti risultanti dalla fusione di comuni.
              8.  Qualora  comuni  con  popolazione superiore a 5.000
          abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri
          di  riparto  previsti dal decreto del Ministro dell'interno
          adottato  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  8,  della  legge
          3 agosto  1999,  n.  265,  sono applicati considerando tali
          enti  come  comuni  con  popolazione sino a 5.000 abitanti.
          Sono   comunque   esclusi  ai  fini  dell'applicazione  dei
          parametri  di  riparto i comuni con popolazione superiore a
          30.000 abitanti.
              9.  Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'interno 1° settembre
          2000,  n.  318, reca: "Regolamento concernente i criteri di
          riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle
          procedure  di  fusione tra i comuni e l'esercizio associato
          di funzioni comunali".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata)  -  1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo integrale degli articoli 2, 3 e
          5, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000,
          n. 318, come modificati dal presente decreto:
              "Art.   2  (Contributi  per  l'esercizio  associato  di
          funzioni   comunali).   -  1.  Alle  unioni  di  comuni  e'
          attribuito un contributo in base:
                a) alla  popolazione  della unione dei comuni secondo
          quanto previsto dall'art. 3;
                b) al  numero  di  comuni  facenti  parte dell'unione
          secondo quanto previsto dall'art. 4;
                c) ai  servizi  esercitati in forma associata secondo
          quanto previsto dall'art. 5.
              2. (Abrogato).
              3.  Il  contributo determinato secondo i criteri di cui
          ai commi 1 e 2 e' aumentato del 5 per cento ove l'unione di
          comuni  coincida  esattamente  con  gli ambiti territoriali
          ottimali  di  esercizio delle funzioni individuati ai sensi
          dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  112.  A tale fine gli enti interessati attestano
          l'esistenza  della predetta condizione secondo i modelli di
          certificazione  da  definire  con  il decreto del Ministero
          dell'interno di cui all'art. 5, comma 2.
              4.   Alle   comunita'   montane  svolgenti  l'esercizio
          associato  di funzioni comunali e' attribuito un contributo
          in  base  ai  servizi esercitati in forma associata secondo
          quanto previsto dall'art. 5.
              5.  Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, in caso
          di   insufficienza   dei   fondi   erariali   destinati  al
          finanziamento   delle  unioni  e  delle  funzioni  comunali
          esercitate  in  forma associata dalle comunita' montane, il
          contributo  spettante  ai  singoli  enti come determinato a
          norma del presente decreto e' proporzionalmente ridotto.
              6. Entro il 30 settembre dell'anno di prima istituzione
          delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento
          di nuovi servizi, ed in sede di primo conferimento in forma
          associata  di  servizi comunali alle comunita' montane o di
          nuovi  conferimenti,  le  unioni  di  comuni e le comunita'
          montane  trasmettono la richiesta di contributo, unitamente
          alla  certificazione  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  per
          l'attribuzione  entro  il  31 ottobre dello stesso anno. Il
          contributo   e'   attribuito   in  proporzione  al  periodo
          temporale  di  istituzione.  Ove  l'esercizio  associato di
          funzioni   abbia  termine  l'ente  interessato  deve  darne
          immediata  comunicazione  ai  fini della interruzione della
          corresponsione  del  contributo.  Agli  enti che inviano la
          richiesta  di  contributo  successivamente  il  termine del
          30 settembre  e  non  oltre il 31 dicembre viene attribuito
          sia  per lo stesso anno che per il successivo un contributo
          nei  limiti  delle  disponibilita'  di  fondi  risultanti a
          seguito dei predetti riparti.
              7.  Alle unioni di comuni istituite prima della entrata
          in  vigore  della  legge  3 agosto  1999,  n. 265, che gia'
          percepiscono il contributo quest'ultimo viene rideterminato
          in base ai criteri del presente decreto".
              "Art.  3  (Determinazione  dei contributi per le unioni
          dei  comuni  in  base  alla  popolazione).  - 1. A ciascuna
          unione  di  comuni  spetta  in  base  alla  popolazione  un
          contributo  per abitante pari ad una percentuale del valore
          nazionale  medio  per  abitante dei contributi erariali. Le
          percentuali da applicare sono le seguenti:
                a) 5   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti;
                b) 6   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti;
                c) 7   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti;
                d) 8   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti;
                e) 9   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti;
                f) 5   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti;
                g) 3   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti;
                g-bis)  3 per cento per le unioni di comuni ove siano
          presenti  almeno  due  comuni  con  popolazione superiore a
          5.000 abitanti.
              2.  Il  contributo  di  cui al comma 1 e' rideterminato
          ogni  dieci anni. Il contributo e' comunque rideterminato a
          seguito   di   variazione   del   numero   dei  comuni  che
          costituiscono l'unione".
              "Art.  5  (Determinazione  dei contributi per le unioni
          dei  comuni  e  le  comunita'  montane  in  base ai servizi
          esercitati  in  forma  associata).  -  1.  In sede di prima
          istituzione  delle  unioni,  di  variazione  del numero dei
          comuni  che  costituiscono  le stesse unioni, di variazione
          del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in
          forma  associata di servizi comunali alle comunita' montane
          o   di   variazione  del  numero  degli  stessi,  i  comuni
          interessati  inviano  attraverso  le  unioni di comuni e le
          comunita' montane entro il termine di cui all'art. 2, comma
          6,   apposita   certificazione   al  fine  di  ottenere  il
          contributo  erariale.  Le  notizie sono riferite all'ultimo
          rendiconto approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui
          non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati
          di  previsione corredati da apposita relazione esplicativa,
          in modo analitico, dei dati stessi.
              2.  Con  decreto del Ministero dell'interno da emanarsi
          entro  il  31 maggio  di  ciascun  anno  vengono definiti i
          modelli per le certificazioni di cui al comma 1.
              3.  A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunita'
          montana  spetta  in  base  ai  servizi  esercitati in forma
          associata un contributo pari:
                a) al  15  per cento delle spese correnti ed in conto
          capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata
          2 servizi;
                b) al  19  per cento delle spese correnti ed in conto
          capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata
          da 3 a 5 servizi;
                c) al  26  per cento delle spese correnti ed in conto
          capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata
          piu' di 5 servizi.
              4.  Le percentuali di cui al comma 3 sono elevate del 5
          per  cento  per  le  spese certificate relative ai seguenti
          servizi:   anagrafe   e   stato  civile,  ufficio  tecnico,
          urbanistica  e gestione del territorio e polizia locale. La
          percentuale  di  incremento  spetta  anche  se  l'esercizio
          associato riguarda solo tali servizi.
              4-bis.  Ove vengano conferite integralmente in gestione
          associata  una  o  piu'  funzioni,  composte da piu' di due
          servizi  individuati  ai  sensi dell'art. 2 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 gennaio  1996, n. 194, il
          contributo  determinato  ai  sensi  dei commi 3 e 4 ad esse
          riferibile e' incrementato del 10 per cento.
              4-ter.  Per  la determinazione del contributo spettante
          alle  unioni di comuni nelle fattispecie di cui al comma 1,
          le  spese  certificate  dai  singoli comuni con popolazione
          superiore  a  5.000 abitanti sono calcolate con riferimento
          alla  spesa  media  nazionale  per  abitante  sostenuta dai
          comuni  sino  a  5.000 abitanti. Tale spesa e' moltiplicata
          per il numero di 5.000 abitanti.
              4-quater.  Le  unioni  di comuni e le comunita' montane
          svolgenti  l'esercizio  associato  di funzioni comunali che
          hanno  ricevuto il contributo in relazione alle fattispecie
          previste  dal  comma 1 sono tenute a dimostrare l'effettivo
          avvio  della funzionalita' dei servizi per i quali e' stato
          attribuito  il  contributo  statale.  A  tale  fine, con il
          decreto  di  cui al comma 2, sono stabiliti gli elementi in
          base  ai  quali e' possibile valutare l'effettivo avvio dei
          servizi  nel  primo  anno di funzionamento. I predetti enti
          sono  tenuti comunque a certificare le spese correnti ed in
          conto  capitale  sostenute nel primo anno di funzionamento.
          Ove  dette  spese  risultino  inferiori di almeno il 10 per
          cento  di  quelle  certificate  per  ottenere il contributo
          nelle  fattispecie  di  cui  al comma 1, tale differenza e'
          recuperata   in   sede   di   attribuzione  dei  successivi
          contributi   annuali.   In   tale   caso   il  recupero  e'
          proporzionale   al   rapporto   esistente   tra   le  spese
          certificate  per  le  fattispecie  di  cui al comma 1 ed il
          contributo  spettante  ai  sensi del presente articolo. Nel
          caso  in  cui  si  accerti  che  le  unioni  di comuni e le
          comunita' montane, nelle fattispecie di cui al comma 1, non
          abbiano  esercitato  effettivamente i servizi il contributo
          di  cui  al presente articolo e' revocato. Per le unioni di
          comuni  il  raffronto  e'  effettuato tra le spese prese in
          considerazione ai fini dell'attribuzione del contributo per
          le  fattispecie  di cui al comma 1 e le spese sostenute nel
          primo  anno  di funzionamento definite secondo i criteri di
          cui al comma 5-bis.
              5.  Mediante apposita certificazione, da trasmettere al
          Ministero  dell'interno, il contributo di cui al comma 1, a
          decorrere  dall'anno  successivo quello cui si riferisce la
          certificazione di cui al comma 4-ter, e' rideterminato ogni
          triennio  sulla  base dei dati relativi alle spese correnti
          ed  in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in
          forma  associata  attestate  dalle unioni di comuni e dalle
          comunita'  montane,  nonche'  in relazione al miglioramento
          dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il
          decreto  di  cui  al  comma  2.  Il  contributo e' comunque
          rideterminato  a  seguito  di  variazione  del  numero  dei
          servizi  esercitati  in  forma  associata. Il contributo e'
          aumentato del 5 per cento a favore delle unioni di comuni e
          delle  comunita' montane la cui spesa media complessiva per
          abitante  per  la  gestione  dei servizi sia superiore alla
          spesa   media   nazionale  per  abitante  risultante  dalle
          certificazioni  trasmesse  rispettivamente  dalle unioni di
          comuni e dalle comunita' montane.
              5-bis. Il contributo da rideterminare triennalmente nei
          confronti  delle  unioni  di comuni ai sensi del comma 5 e'
          calcolato  in misura pari al prodotto della spesa media per
          abitante  certificata  per  il  numero  degli  abitanti dei
          singoli  comuni  facenti  parte  dell'unione,  considerando
          comunque  la popolazione di ciascun ente sino ad un massimo
          di  5.000  abitanti.  In sede di rideterminazione triennale
          del  contributo,  dalle  spese  certificate dalle unioni di
          comuni  sono  detratte  quelle  attribuibili  ai comuni con
          popolazione  superiore  a  30.000  abitanti. A tale fine la
          spesa  da  detrarre  e'  pari al prodotto risultante tra la
          spesa  media  per  abitante  delle  unioni  di  comuni e la
          popolazione dei comuni superiori a 30.000 abitanti.
              5-ter.  Ove  le unioni di comuni e le comunita' montane
          non  trasmettano  la  certificazione  di cui al comma 5, la
          quota  del  contributo  determinata  ai  sensi del presente
          articolo  e le quote di contributo di cui agli articoli 3 e
          4  sono  sospese  con  la possibilita' della corresponsione
          delle    stesse,   all'atto   della   presentazione   della
          certificazione, solo ove residuino fondi disponibili.
              6.  Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i
          modelli  per le certificazioni di cui ai commi 4-quater e 5
          e le modalita' relative alle dichiarazioni finalizzate alla
          rideterminazione del contributo".