IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10
ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi
presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;
  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  ed,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 3;
  Visto  il  decreto-legge  21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, che all'articolo 2
autorizza   il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  a
provvedere,  con  regolamento  da  emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma   3,   della   legge   23 agosto   1988,  n.  400,  sentite  le
rappresentanze  del personale interessato e le competenti commissioni
parlamentari,   alla   razionalizzazione   dell'Ispettorato  centrale
repressione frodi;
  Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'articolo 3,
comma  3,  stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e'
posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e
forestali,  opera  con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di
spesa;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002,
n.  278,  recante  «Rideterminazione  della  dotazione  organica  del
personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale
repressione frodi»;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
13 febbraio 2003, n. 44, con il quale, ai sensi dell'articolo 2 della
legge  19 gennaio  2001,  n.  3,  e'  stato emanato il Regolamento di
riorganizzazione  della struttura operativa dell'Ispettorato centrale
repressione frodi;
  Considerato  che il suddetto decreto ministeriale 13 febbraio 2003,
n.  44,  individua, nell'ambito dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, 22 unita' organizzative di livello dirigenziale non generale;
  Visto  il  decreto-legge  27 gennaio  2004,  n. 16, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'articolo 2,
comma  2-bis,  stabilisce  che,  al  fine di favorire un piu' elevato
livello  di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle azioni di
contrasto   alle  frodi  nel  settore  agroalimentare,  la  dotazione
organica  dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi prevista dal
decreto  del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, e'
incrementata di 239 unita', tra cui 4 dirigenti di seconda fascia;
  Ritenuto  di  adeguare  l'organizzazione  dell'Ispettorato centrale
repressione frodi alle disposizioni della citata legge 27 marzo 2004,
n.  77,  al fine di garantire una piu' efficace tutela della qualita'
dei  prodotti  agroalimentari  e  dei  consumatori  e di incrementare
l'efficacia   dell'attivita'   di  indirizzo  e  coordinamento  della
struttura,   mediante   l'istituzione  di  ulteriori  quattro  unita'
organizzative  di  livello  dirigenziale,  di  cui  tre uffici presso
l'Amministrazione   centrale,  ai  quali  affidare,  rispettivamente,
compiti  di  consulenza  giuridica  agli  uffici ed ai laboratori, di
studio   e   ricerca   nei   settori   istituzionali   di  competenza
dell'Ispettorato, di controllo di gestione e vigilanza amministrativa
sugli uffici periferici ed i laboratori;
  Considerato   che   l'Ufficio   periferico   di   Firenze,  di  cui
all'articolo  2  del  decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali  13 febbraio  2003,  n.  44,  con le tre sedi distaccate di
Pisa,  Perugia  e  Ancona,  presenta  una circoscrizione territoriale
eccessivamente  ampia,  anche in considerazione delle caratteristiche
del  contesto  economico e produttivo delle regioni Toscana, Umbria e
Marche;
  Ritenuto  pertanto, nell'ambito delle suddette quattro nuove unita'
organizzative  di  livello  dirigenziale,  di  istituire ad Ancona un
nuovo   Ufficio  periferico  dirigenziale,  con  sede  distaccata  in
Perugia,  allo  scopo  di  garantire  un controllo piu' capillare sul
territorio delle Marche e dell'Umbria;
  Considerato,  altresi',  necessario procedere all'istituzione di un
laboratorio  centrale, con sede in Roma, di livello non dirigenziale,
con   compiti   di   coordinamento   dell'attivita'   dei  laboratori
dell'Ispettorato    sotto    il   profilo   tecnico-scientifico,   di
espletamento  di particolari analisi specialistiche, di coordinamento
dell'attivita'  di studio e ricerca svolta dagli altri laboratori, di
gestione  del  controllo di qualita' dei laboratori ed organizzazione
di   prove   interlaboratorio,   sia   all'interno   che  all'esterno
dell'Ispettorato;
  Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 aprile 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 luglio 2004 e
del 30 agosto 2004;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 6839 del 27 ottobre 2004;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  L'articolo  1  del  decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 13 febbraio 2003, n. 44, e' sostituito dal seguente:
  «1.    L'Amministrazione    centrale    dell'Ispettorato   centrale
repressione  frodi  e'  articolata  nei  seguenti  uffici  di livello
dirigenziale non generale:
    Ufficio   I:   supporto   all'Ispettore   generale  capo  per  il
coordinamento  della struttura, per l'assegnazione degli obiettivi ai
dirigenti  e  per la valutazione dei relativi risultati; monitoraggio
della  legislazione nazionale e comunitaria nei settori istituzionali
di  competenza dell'Ispettorato; supporto e consulenza giuridica agli
uffici per la predisposizione di provvedimenti generali di attuazione
di  norme  legislative  e  regolamentari  nelle materie di competenza
dell'Ispettorato; comunicazione istituzionale; relazioni sindacali;
    Ufficio   II:   programmazione   delle  attivita'  istituzionali;
monitoraggio  e  valutazione  dei programmi di attivita' svolti dagli
uffici  centrali,  periferici  e  dai  laboratori;  organizzazione  e
funzionamento  del sistema informativo dell'Ispettorato; gestione del
Comitato previsto di cui al successivo articolo 4;
    Ufficio  III: indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita'
ispettiva   svolta   dagli   uffici   periferici   nei  vari  settori
merceologici;  relazioni con altri organismi di controllo nazionali e
internazionali;   gestione   del   Comitato   di  cui  al  successivo
articolo 5;
    Ufficio  IV:  indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita'
svolta  dai  laboratori nei vari settori merceologici; monitoraggio e
verifica della qualita' dei laboratori; aggiornamento delle metodiche
ufficiali  di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di
uso  agrario e forestale; direzione del Laboratorio di Roma di cui al
successivo articolo 3;
    Ufficio   V:   attivita'   di   studio   e  ricerca  nei  settori
istituzionali  di competenza dell'Ispettorato; analisi del fabbisogno
di   formazione   ed   aggiornamento   professionale  del  personale;
programmazione  di  attivita' formative e organizzazione dei relativi
corsi;
    Ufficio  VI:  trattamento giuridico ed economico del personale in
servizio  ed  in quiescenza, e relativo contenzioso; reclutamento del
personale  e  relativo  contenzioso;  mobilita';  conto annuale delle
spese  sostenute  per  il  personale  ai  sensi  dell'articolo 60 del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165; gestione dell'anagrafe
delle prestazioni;
    Ufficio   VII:   affari  generali;  bilancio  dell'Ispettorato  e
gestione  dei relativi capitoli; tenuta della contabilita' analitica;
attivita'    contrattuale;    servizi   di   economato;   analisi   e
programmazione  dei  fabbisogni  di  risorse strumentali e logistiche
dell'Ispettorato;  coordinamento  della gestione e della manutenzione
dei  beni  dell'Ispettorato;  attuazione  delle  norme  in materia di
sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori;
    Ufficio   VIII:  irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  di
competenza dell'Ispettorato e relativo contenzioso;
    Ufficio IX: vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i
laboratori; controllo di gestione.».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  trascrive  il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
          del  decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1986, n. 462, recante
          «Misure  urgenti  in  materia  di prevenzione e repressione
          delle sofisticazioni alimentari», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986:
              «1.   Presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e'  istituto  un  Ispettorato centrale repressioni
          frodi   per   l'esercizio   delle  funzioni  inerenti  alla
          prevenzione    e   repressione   delle   infrazioni   nella
          preparazione  e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
          delle  sostanze di uso agrario e forestale, al controllo di
          qualita'  alle  frontiere  ed,  in genere, al controllo nei
          settori di competenza del Ministero stesso, ivi compressi i
          controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
          applicati dalla legge ad altri organismi.
              2.  L'Ispettorato  centrale si articola perifericamente
          in   uffici   a   livello   interregionale,   regionale  ed
          interprovinciale, con laboratori di analisi».
              -  Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge   23   agosto   1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo ed ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente  fornisca  tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge
          21  novembre  2000,  n. 335, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19 gennaio 2001, n. 3, recante «Misure per il
          potenziamento   della   sorveglianza  epidemiologica  della
          encefalopatia   spongiforme   bovina»,   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 16 del 20 gennaio
          2001:
              «Art.  2.  -  Allo  scopo  di  garantire  una  maggiore
          efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale
          repressioni  frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986,
          n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1986,  n.  462,  il  Ministro  delle  politiche  agricole e
          forestali  e'  autorizzato a provvedere, con regolamento da
          emanarsi  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge n.
          400/1988,   sentite   le   rappresentanze   del   personale
          interessato  e le competenti commissioni parlamentari, alla
          razionalizzazione   di   tale   struttura   operativa,  con
          particolare  riguardo  alla  dislocazione  logistica  degli
          uffici,  al fine di conseguire una piu' funzionale presenza
          del  personale  a  livello  centrale  e  periferico,  fermo
          l'attuale  organico  determinato con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del
          29  gennaio  1997, ed una piu' razionale organizzazione dei
          laboratori  d'analisi,  senza oneri aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato.  L'ispettorato  opera  alle dirette
          dipendenze   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti
          e  la  nutrizione  (INRAN)  e'  autorizzato ad effettuare a
          richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione.».
              -  Si  trascrive  il  testo del comma 3 dell'art. 3 del
          decreto-legge   11 gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9 marzo  2001, n. 49, recante
          «Disposizioni  urgenti  per  la  distruzione  del materiale
          specifico  a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
          delle   proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche'  per
          l'ammasso  pubblico  temporaneo  delle  proteine  animali a
          basso   rischio.   Ulteriori  interventi  per  fronteggiare
          l'emergenza    derivante   dall'encefalopatia   spongiforme
          bovina»,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 16 del 12 marzo 2001:
              «3.  L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
          fini  di  cui  al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
          del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali; opera
          con   organico   proprio   ed  autonomia  organizzativa  ed
          amministrativa   e   costituisce   un  autonomo  centro  di
          responsabilita' di spesa.».
              -   Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  106 del 9 maggio 2001, reca: «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          15 novembre   2002,   n.  278,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  -  serie generale - n. 299 del 21 dicembre 2002,
          reca: «Regolamento recante rideterminazione della dotazione
          organica  del  personale  appartenente alle aree funzionali
          dell'Ispettorato centrale repressione frodi».
              -  Il  decreto  ministeriale  13 febbraio  2003, n. 44,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          67    del    21 marzo    2003,    reca:   «Regolamento   di
          riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato
          centrale repressione frodi».
              - Si trascrive il testo del comma 2-bis dell'art. 2 del
          decreto-legge  27  gennaio  2004,  n.  16,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 marzo 2004, n. 77, recante
          «Disposizioni urgenti concernentii settori dell'agricoltura
          e della pesca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - n. 73 del 27 marzo 2004:
              «2-bis.   Per  favorire  un  piu'  elevato  livello  di
          efficienza   e   di   efficacia,  su  tutto  il  territorio
          nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle
          frodi  nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni
          di  controllo  svolte  ai  sensi  dell'art. 1, comma 4, del
          decreto-legge   28 marzo   2003,  n.  49,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30 maggio  2003,  n.  119, la
          dotazione  oranica  dell'Ispettorato  centrale  repressione
          frodi  prevista  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15 novembre 2002, n. 278, e'
          incrementata  di  239 unita', di cui 4 dirigenti di seconda
          fascia,  65  appartenenti  alla posizione economica C2, 140
          alla  posizione  economica  B3, 10 alla posizione economica
          B2,  10  alla  posizione  economica  Bl e 10 alla posizione
          economica Al.».
              -  Per  il  testo  dell'art. 2 del decreto ministeriale
          13 febbraio   2003,   n.   44,   recante   «Regolamento  di
          riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato
          centrale  repressione  frodi» si veda l'art. 2 del presente
          regolamento.».