IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante "Nuove norme  per
l'organizzazione dei servizi antincendi"; 
  Vista la legge 13 maggio 1961, n.  469,  recante  "Ordinamento  dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato
giuridico e trattamento economico del  personale  dei  sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; 
  Vista la  legge  5  dicembre  1988,  n.  521,  recante  "Misure  di
potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco" ed in particolare l'articolo 11; 
  Visto  il  C.C.N.L.  1998-2001  del  comparto   aziende   e   delle
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo  ed  il  C.C.N.L.
2002-2005 per il comparto delle Amministrazioni autonome dello  Stato
ad ordinamento autonomo; 
  Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,
recante   "Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione  e  di  controllo",  a
norma del quale la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche
amministrazioni non e' soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe
dettate da regolamenti delle singole  amministrazioni  connesse  alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; 
  Visto il decreto  ministeriale  3  maggio  1993,  n.  228,  recante
disciplina dei requisiti  psicofisici  per  il  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  Ritenuto che la  natura  delle  funzioni  espletate  dal  personale
appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  le  oggettive
necessita'  dell'Amministrazione  dell'interno,  particolarmente   in
materia di soccorso  tecnico  urgente,  difesa  civile  e  protezione
civile, rendano necessaria l'adozione di un limite  massimo  di  eta'
per l'accesso al profilo di Direttore antincendi; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004; 
  Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio  dei  Ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di Direttore antincendi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite massimo  di  eta'  e'
fissato in anni 37 con esclusione di qualsiasi elevazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 29 ottobre 2004 
                                                  Il Ministro: Pisanu 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2004 
  Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 280 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La legge 27 dicembre  1941,  n.  1570,  reca:  "Nuove
          norme per l'organizzazione dei servizi antincendi". 
              - La legge 13 maggio 1961, n. 469,  reca:  "Ordinamento
          dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco  e  stato  giuridico  e  trattamento  economico   del
          personale dei sottufficiali, vigili  scelti  e  vigili  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco". 
              - Il testo dell'art. 11 della legge 5 dicembre 1988, n.
          521 (Misure di potenziamento delle forze di polizia  e  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco),   cosi'   come
          modificato dall'art. 3 della legge 10 agosto 2000, n.  246,
          e' il seguente: 
              "Art.  11  (Modifiche  ai   requisiti   richiesti   per
          l'accesso alla carriera dei vigili del  fuoco).  -  1.  Per
          l'ammissione ai concorsi a posti di  vigile  del  fuoco  il
          limite di eta', comprensivo di tutte le elevazioni previste
          dalle vigenti disposizioni, e' fissato in anni trenta. 
              2. (Omissis). 
              3. Nei confronti dei  candidati  ai  concorsi  a  posti
          della carriera direttiva e di concetto  del  ruolo  tecnico
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  l'incondizionata
          idoneita' psicofisica all'impiego verra' accertata da parte
          della commissione medica contemplata nel comma 2, nei  soli
          confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte. 
              4. Qualora il numero dei candidati  nei  confronti  dei
          quali       occorra       procedere        all'accertamento
          dell'incondizionata    idoneita'    psicofisica     risulti
          particolarmente  elevato,  l'amministrazione,  al  fine  di
          accelerare le operazioni, potra' demandare in  tutto  o  in
          parte l'accertamento stesso ad idonee  strutture  sanitarie
          pubbliche. 
              5.  All'accertamento  dell'idoneita'   psicofisica   si
          potra'  procedere  anche  mediante   l'ausilio   di   tests
          psicodiagnostici. 
              6. Per consentire il  piu'  rapido  espletamento  delle
          prove di esame dei concorsi a posti  di  vigile  del  fuoco
          possono  essere  istituite  sottocommissioni   esaminatrici
          delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione
          fisica ovvero  diplomati  presso  l'istituto  superiore  di
          educazione fisica per ovviare alla carenza di organico  del
          ruolo del servizio ginnico sportivo. 
              7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4,  5,  6,  si
          applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data
          di entrata in  vigore  della  presente  legge  purche'  non
          risultino gia' espletate le prove scritte di esame. 
              8. Il numero 6 del primo comma dell'art. 21 della legge
          13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente: 
                "6)  diploma  di  istruzione  secondaria,  di   primo
          grado". 
              9. Nel comma 5 dell'art.  6  della  legge  24  dicembre
          1986, n. 958, sono soppresse le parole  "all'art.  3  della
          legge 13 ottobre 1950, n. 913". 
              10. Nei concorsi per assunzioni nei ruoli  tecnici  del
          Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 19 e 38  della  legge  24
          dicembre 1986, n. 958. 
              11. Il numero 1 del secondo  comma  dell'art.  9  della
          legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito  dall'art.
          1 della legge 14 marzo 1958,  n.  251,  e'  sostituito  dal
          seguente:  "1)  diploma  di  laurea  in  ingegneria  o   in
          architettura conseguito in una universita' italiana". 
              12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento  di
          posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento  dei  posti
          e' riservato al personale degli altri ruoli  del  Corpo  in
          possesso del diploma di laurea in architettura o in scienze
          geologiche. I posti riservati eventualmente non  attribuiti
          per mancanza  di  vincitori  sono  conferiti  ai  candidati
          esterni risultati idonei secondo  l'ordine  della  relativa
          graduatoria di merito. 
              13.  Il  Ministero  dell'interno  puo',  in   qualsiasi
          momento, durante la  ferma  di  leva,  esonerare  i  vigili
          volontari ausiliari dal servizio nel  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco con provvedimento motivato. 
              14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal Servizio
          vengono  posti  a  disposizione  dei   distretti   militari
          competenti, per il completamento della ferma di leva. 
              15. Per le assunzioni nelle varie  carriere  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di
          supporto  tecnico  e   amministrativo-contabile,   non   si
          applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile
          1968, n. 482.". 
              - Il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
          comparto aziende e Amministrazioni autonome dello Stato  ad
          ordinamento autonomo  1998-2001  e  per  il  primo  biennio
          economico 1998-1999, sottoscritto il  24  maggio  2000,  e'
          stato pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000. 
              - Il Contratto collettivo nazionale di  lavoro  per  il
          comparto delle  Amministrazioni  autonome  dello  Stato  ad
          ordinamento autonomo - quadriennio  normativo  2002-2005  -
          biennio economico 2002- 2003,  sottoscritto  il  26  maggio
          2004, e' stato pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004. 
              - Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio
          1997,  n.  127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo) e' il seguente: 
              "6. La partecipazione ai concorsi indetti da  pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'aniministrazione.". 
              - Il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n.  228,  reca
          "Regolamento  concernente  i   requisiti   psicofisici   ed
          attitudinali  per  l'accesso  nelle  qualifiche   dell'area
          operativa  tecnica  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.". 
              - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.".