IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per assicurare la  funzionalita'  degli  enti  locali  e
della  Croce  Rossa,  per  garantire  l'azione  di   contrasto   alla
criminalita'  da  parte  dell'Ufficio   del   Procuratore   nazionale
antimafia,  per  differire  l'entrata  in  vigore   del   regime   di
liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci,
per garantire in via  transitoria  il  finanziamento  delle  funzioni
conferite alle regioni e per  assicurare  continuita'  all'erogazione
dei contributi per lo spettacolo dal vivo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2004; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per  gli
affari regionali e per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
               Bilanci di previsione degli enti locali 
 
  1. Il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione  per
l'anno 2005 da parte degli enti locali e' prorogato  al  28  febbraio
2005.