IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalita' degli enti locali e della Croce Rossa, per garantire l'azione di contrasto alla criminalita' da parte dell'Ufficio del Procuratore nazionale antimafia, per differire l'entrata in vigore del regime di liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci, per garantire in via transitoria il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per assicurare continuita' all'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Bilanci di previsione degli enti locali 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 2005.