IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 132 del
9 giugno  2005,  con  il quale al sottosegretario di Stato, on. Mario
Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il
Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a  seguito  del
conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10
della legge 31 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti
nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle
Forze di polizia;
  Visto  il  decreto  interministeriale  29 gennaio  1999,  n. 85, di
approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5,
comma  2,  della  citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento
dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
  Visti  gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 ed
8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro
dei  trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti, la competenza di determinare, con proprio decreto,
gli  importi  dovuti  all'erario  dal concessionario e quelli posti a
carico  dell'utente  che,  effettivamente, ne fruisce a copertura dei
costi e quale corrispettivo del servizio reso;
  Visti  i  verbali della Commissione interministeriale, nominata con
decreto  del  Vice  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti n.
2/2005,  per la determinazione dell'importo dovuto dal concessionario
all'erario  a fronte dell'affidamento in concessione del servizio dei
controlli  di  sicurezza,  riunitasi  nei  giorni  25 febbraio 2005 e
15 giugno 2005;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14 marzo  2003, con il quale sono
stati provvisoriamente determinati i corrispettivi per i controlli di
sicurezza  sul  bagaglio da stiva, fissando come scadenza il 30 marzo
2004;
  Considerato  che  il  decreto  ministeriale  14 marzo  2003,  sopra
citato,  aveva  stabilito  che  in  sede  di prima applicazione ed in
relazione  alla  situazione  di  difficolta'  del  settore, non fosse
opportuno  gravare i costi sostenuti dalle societa' di gestione degli
ulteriori costi dovuti al canone concessorio;
  Visti  i  decreti  ministeriali 31 marzo 2004 e 23 dicembre 2004 di
proroga della validita' del predetto decreto fino al 31 marzo 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   Il  canone  concessorio  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  del
decreto-legge  18 gennaio  1992, n. 9, convertito, con modificazioni,
nella  legge  n.  217/1992,  dovuto  mensilmente  dal  concessionario
all'erario  per  l'affidamento  del  servizio  di sicurezza in ambito
aeroportuale,  viene  fissato  nella  misura di 7 centesimi di euro a
passeggero m partenza originante dall'aeroporto nel quale il servizio
viene effettuato.
  2.  Il  predetto  canone concessorio avra' decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  3. Entro la data del 31 marzo 2007 l'ammontare del canone di cui al
comma 1 verra' rideterminato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.