IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto l'articolo 2397, secondo comma,  del  codice  civile,  come
introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003; 
    Ritenuto  di  dover  procedere  alla  individuazione  degli  albi
professionali, vigilati dal Ministero della giustizia, nel cui ambito
possono essere scelti i membri del collegio sindacale  ai  sensi  del
secondo comma del citato articolo 2397 del codice civile; 
 
                              Decreta: 
 
                              "Art. 1. 
    1. I membri del collegio sindacale, previsti  dal  secondo  comma
dell'articolo 2397 del codice civile, possono essere scelti  fra  gli
iscritti negli  albi  professionali  tenuti  dai  seguenti  ordini  e
collegi vigilati dal Ministero della giustizia: 
      a) Avvocati; 
      b) Dottori commercialisti; 
      c) Ragionieri e periti commerciali; 
      d) Consulenti del lavoro.". 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
      Roma, 29 dicembre 2004 
                                                Il Ministro: Castelli 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2005 
  Ministeri istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 39 
 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alla premessa. 
            - Si riporta il testo dell'art. 2397 del  codice  civile:
          "Art. 2397  (Composizione  del  collegio).  -  Il  collegio
          sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
          o non soci. Devono  inoltre  essere  nominati  due  sindaci
          supplenti. 
            Almeno un membro effettivo ed un supplente devono  essere
          scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
          istituito presso il Ministero della giustizia.  I  restanti
          membri, se non iscritti in  tale  registro,  devono  essere
          scelti  fra   gli   iscritti   negli   albi   professionali
          individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra
          i professori universitari di ruolo, in materie economiche o
          giuridiche.". 
            - Il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio  2003  reca:
          "Riforma  organica  della  disciplina  delle  societa'   di
          capitali e societa' cooperative, in attuazione della  legge
          3 ottobre 2001, n. 366". 
          Nota all'art. 1. 
            - Per il testo dell'art. 2397 del codice civile vedi note
          alla premessa.