IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visti  gli  articoli  2  e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
pongono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di determinare per
ciascun   tipo  di  procedimento  il  termine  entro  cui  esso  deve
concludersi,    nonche'    le   unita'   organizzative   responsabili
dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale;
  Visto  il  decreto  del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n.
603,  recante il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della
citata  legge n. 241 del 1990, nell'ambito dell'Amministrazione della
difesa;
  Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio
sulla  disciplina  militare, ed in particolare l'articolo 8, comma 3,
che  subordina  la  costituzione  di  associazioni  tra  militari  al
preventivo assenso del Ministro della difesa;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  favorevole  n. 8909/2004 del Consiglio di Stato,
espresso   dalla   Sezione   consultiva   per   gli   atti  normativi
nell'adunanza del 26 luglio 2004;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603,
e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art.   18-bis   (Disposizioni   in   materia  di  costituzione  di
associazioni o circoli fra militari). - Per le istanze di concessione
dell'assenso   del   Ministro   della  difesa  alla  costituzione  di
associazioni  o  circoli fra militari, ai sensi della legge 11 luglio
1978,  n.  382,  il termine di conclusione del procedimento e' di 240
giorni.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 24 novembre 2004
                                                 Il Ministro: Martino
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004
Ministeri istituzionali registro n. 12, foglio n. 242
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
          28  dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficaia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          7 agosto   1990,   n.   241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti   amministrativi),   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
              "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento  consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
              "Art.  4.  - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2.  Le  disposizioui adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.".
              -  Il testo del decreto ministeriale 16 settembre 1993,
          n.  603,  concernente  "Regolamento recante disposizioni di
          attuazione  degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
          n.  241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1994, n. 117.
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio
          1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203:
              "Art. 8. - I militari non possono esercitare il diritto
          di   sciopero,   costituire  associazioni  professionali  a
          carattere   sindacale,   aderire   ad   altre  associazioni
          sindacali.
              I  militari  in servizio di leva e quelli richiamati in
          temporaneo   servizio,   possono   iscriversi  o  permanere
          associati ad orgazzioni sindacali di categoria, ma e' fatto
          loro  divieto  di  svolgere  attivita'  sindacale quando si
          trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art.
          5.
              La  costituzione di associazioni o circoli fra militari
          e'  subordinata  al  preventivo  assenso del Ministro della
          difesa".
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  ed  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214:
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".