IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
                                  e 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 19  febbraio  2004,  n.  40,  concernente  norme  in
materia di procreazione  medicalmente  assistita  ed  in  particolare
l'articolo 6; 
  Visti gli articoli 1 e 33 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,
concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
maggio 1995, concernente lo  schema  generale  di  riferimento  della
carta dei servizi pubblici sanitari; 
  Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145,  di  ratifica  ed  esecuzione
della Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  per  la  protezione  dei
diritti  dell'uomo  e  della  dignita'  dell'essere  umano   riguardo
all'applicazione della biolo-gia e della  medicina:  Convenzione  sui
diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a  Oviedo  il  4  aprile
1997, nonche' del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali e visto il  parere
del Garante per la protezione  dei  dati  personali,  reso  ai  sensi
dell'articolo 154 del predetto codice, comunicato  con  nota  del  23
luglio 2004, prot. n. 26780; 
  Considerata la necessita' di acquisire per iscritto la volonta'  di
entrambi i soggetti, di cui all'articolo 5 della  legge  19  febbraio
2004, n. 40, di accedere alle tecniche di  procreazione  medicalmente
assistita; 
  Considerata la necessita' di  fornire  elementi  conoscitivi  utili
all'espressione della volonta' attraverso il consenso informato; 
  Atteso che le tecniche di procreazione medicalmente assistita  sono
soggette ad una possibile evoluzione e che i contenuti  del  consenso
informato devono, di conseguenza, essere adeguati ad essa; 
  Ravvisata la necessita' di individuare  i  punti  essenziali  utili
alla formulazione del consenso, lasciando alla struttura o al  centro
di procreazione medicalmente assistita, per i punti ove previsto,  la
stesura delle specifiche connesse alla tecnica; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
concernente la disciplina dell'attivita' di Governo  e  l'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 26 luglio 2004; 
 
                  Adottano il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Gli elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione  del
consenso informato in caso di richiesta di accesso alla  procreazione
medicalmente assistita concernono: 
    a) la possibilita' di  ricorrere  agli  strumenti  offerti  dalla
legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento ed adozione, come
alternativa alla procreazione medicalmente assistita; 
    b)  la  disciplina  giuridica  della  procreazione   medicalmente
assistita (con riguardo anche ai divieti, alle sanzioni, alle  tutele
e alle conseguenze giuridiche per l'uomo,  per  la  donna  e  per  il
nascituro di cui agli articoli 8, 9 e 12, comma  3,  della  legge  19
febbraio 2004, n. 40); 
    c) i problemi bioetici connessi all'utilizzo delle tecniche; 
    d) le diverse tecniche impiegabili e le procedure/fasi  operative
di ciascuna tecnica, con particolare riguardo alla loro invasivita'; 
    e) l'impegno dovuto dai richiedenti (con riguardo anche ai  tempi
di realizzazione, all'eventuale  terapia  farmacologica  da  seguire,
agli accertamenti strumentali e  di  laboratorio  da  esperire,  alle
visite ambulatoriali ed  ai  ricoveri,  anche  in  day  hospital,  da
effettuare); 
    f)  gli  effetti   indesiderati   o   collaterali   relativi   ai
trattamenti; 
    g) le probabilita' di successo delle diverse tecniche; 
    h) i rischi per la madre e per  il/i  nascituro/i,  accertarti  o
possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica; 
    i) gli aspetti psicologici relativi ai singoli richiedenti,  alla
coppia e al nuovo nato; 
    j) la possibilita' di crioconservazione  dei  gameti  maschili  e
femminili; 
    k)  la  possibilita'  di  revoca  del  consenso  da   parte   dei
richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo; 
    l) la  possibilita',  da  parte  del  medico  responsabile  della
struttura di non procedere alla procreazione  medicalmente  assistita
esclusivamente per motivi di  ordine  medico-sanitario,  motivata  in
forma scritta; 
    m) la possibilita' di crioconservazione degli embrioni  nei  casi
conformi a quanto disposto dall'articolo 14 della legge n. 40/2004. 
  2. Le strutture autorizzate  di  cui  all'articolo  10  nonche'  le
strutture ed i centri di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 19
febbraio 2004, n. 40, sono tenuti, per il tramite dei propri  medici,
a fornire ai richiedenti, in maniera chiara ed esaustiva,  nel  corso
di uno o piu' colloqui, gli elementi informativi di cui  al  comma  1
preliminarmente alla sottoscrizione  del  consenso  informato  ed  al
conseguente  avvio  del  trattamento  di  procreazione   medicalmente
assistita. Tale consenso e' acquisito unitamente al consenso relativo
al connesso trattamento dei dati personali, qualora quest'ultimo atto
di consenso  non  sia  gia'  stato  precedentemente  e  separatamente
acquisito. 
  3. Le strutture private autorizzate sono altresi' tenute a  fornire
con chiarezza ai richiedenti i costi economici totali derivanti dalle
diverse procedure, preliminarmente alla sottoscrizione  del  consenso
informato ed al conseguente avvio  del  trattamento  di  procreazione
medicalmente assistita. 
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  La  legge  4 maggio 1983, n. 184, reca: «Diritto del
          minore ad una famiglia».
              -  Si riporta il testo degli articoli 8, 9, 10, 12, 14,
          e  17 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia
          di procreazione medicalmente assistita):
              «Art.  8  (Stato  giuridico  del  nato). - 1.  I nati a
          seguito  dell'applicazione  delle  tecniche di procreazione
          medicalmente  assistita hanno lo stato di figli legittimi o
          di  figli  riconosciuti  della  coppia  che  ha espresso la
          volonta'  di  ricorrere  alle  tecniche  medesime  ai sensi
          dell'art. 6.».
              «Art. 9 (Divieto del disconoscimento della paternita' e
          dell'anonimato  della  madre). - 1.  Qualora  si  ricorra a
          tecniche  di  procreazione  medicalmente  assistita di tipo
          eterologo  in  violazione  del  divieto  di cui all'art. 4,
          comma  3,  il  coniuge  o  il convivente il cui consenso e'
          ricavabile da atti concludenti non puo' esercitare l'azione
          di  disconoscimento  della  paternita'  nei  casi  previsti
          dall'art.  235,  primo  comma,  numeri  1) e 2), del codice
          civile, ne' l'impugnazione di cui all'art. 263 dello stesso
          codice.
              2.  La  madre  del  nato a seguito dell'applicazione di
          tecniche  di  procreazione  medicalmente assistita non puo'
          dichiarare  la  volonta'  di  non essere nominata, ai sensi
          dell'art.  30,  comma  1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
              3.   In  caso  di  applicazione  di  tecniche  di  tipo
          eterologo  in  violazione  del  divieto  di cui all'art. 4,
          comma  3,  il  donatore  di  gameti  non  acquisisce alcuna
          relazione  giuridica  parentale  con il nato e non puo' far
          valere nei suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare
          di obblighi.».
              «Art.  10  (Strutture autorizzate). - 1. Gli interventi
          di  procreazione  medicalmente  assistita  sono  realizzati
          nelle  strutture  pubbliche  e  private  autorizzate  dalle
          regioni e iscritte al registro di cui all'art. 11.
              2.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge:
                a) i  requisiti  tecnico-scientifici  e organizzativi
          delle strutture;
                b) le caratteristiche del personale delle strutture;
                c) i criteri per la determinazione della durata delle
          autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
                d) i  criteri  per  lo  svolgimento dei controlli sul
          rispetto  delle  disposizioni  della  presente  legge e sul
          permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi
          delle strutture.».
              «Art. 12 (Divieti generali e sanzioni). - 1. Chiunque a
          qualsiasi  titolo  utilizza  a  fini  procreativi gameti di
          soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di
          quanto  previsto  dall'art.  4,  comma  3, e' punito con la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  300.000 a 600.000
          euro.
              2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'art.
          5,  applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
          a  coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno
          dei  cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte
          da  soggetti  dello  stesso  sesso  o  non  coniugati o non
          conviventi   e'   punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
              3.  Per  l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2
          il  medico  si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai
          soggetti  richiedenti.  In caso di dichiarazioni mendaci si
          applica  l'art.  76,  commi 1  e  2,  del testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione   amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
              4.    Chiunque   applica   tecniche   di   procreazione
          medicalmente  assistita  senza  avere  raccolto il consenso
          secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 6 e' punito con la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
              5.  Chiunque  a  qualsiasi  titolo  applica tecniche di
          procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da
          quelle  di  cui  all'art.  10  e'  punito  con  la sanzione
          amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
              6.  Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o
          pubblicizza  la commercializzazione di gameti o di embrioni
          o la surrogazione di maternita' e' punito con la reclusione
          da  tre  mesi  a  due  anni  e con la multa da 600.000 a un
          milione di euro.
              7.  Chiunque  realizza un processo volto ad ottenere un
          essere  umano  discendente da un'unica cellula di partenza,
          eventualmente   identico,  quanto  al  patrimonio  genetico
          nucleare,  ad  un  altro  essere  umano in vita o morto, e'
          punito  con  la  reclusione  da dieci a venti anni e con la
          multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico e' punito,
          altresi',  con l'interdizione perpetua dall'esercizio della
          professione.
              8.  Non  sono  punibili l'uomo o la donna ai quali sono
          applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
              9.  E'  disposta  la  sospensione  da  uno  a  tre anni
          dall'esercizio  professionale  nei confronti dell'esercente
          una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti
          di  cui  al  presente  articolo,  salvo quanto previsto dal
          comma 7.
              10.  L'autorizzazione  concessa  ai  sensi dell'art. 10
          alla  struttura  al  cui  interno  e'  eseguita  una  delle
          pratiche  vietate ai sensi del presente articolo e' sospesa
          per un anno. Nell'ipotesi di piu' violazioni dei divieti di
          cui  al  presente  articolo  o di recidiva l'autorizzazione
          puo' essere revocata.».
              «Art.  14 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli
          embrioni).  - 1.  E'  vietata  la  crioconservazione  e  la
          soppressione  di  embrioni,  fermo restando quanto previsto
          dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
              2.  Le  tecniche  di  produzione degli embrioni, tenuto
          conto   dell'evoluzione  tecnico-scientifica  e  di  quanto
          previsto  dall'art. 7, comma 3, non devono creare un numero
          di  embrioni  superiore a quello strettamente necessario ad
          un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a
          tre.
              3.  Qualora  il trasferimento nell'utero degli embrioni
          non  risulti  possibile  per  grave  e documentata causa di
          forza  maggiore  relativa  allo stato di salute della donna
          non prevedibile al momento della fecondazione e' consentita
          la  crioconservazione  degli embrioni stessi fino alla data
          del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
              4.  Ai  fini  della  presente  legge sulla procreazione
          medicalmente  assistita e' vietata la riduzione embrionaria
          di  gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge
          22 maggio 1978, n. 194.
              5.  I  soggetti  di  cui  all'art. 5 sono informati sul
          numero  e,  su  loro richiesta, sullo stato di salute degli
          embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
              6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di
          cui  ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a
          tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
              7.   E'   disposta  la  sospensione  fino  ad  un  anno
          dall'esercizio  professionale  nei confronti dell'esercente
          una  professione  sanitaria condannato per uno dei reati di
          cui al presente articolo.
              8.   E'  consentita  la  crioconservazione  dei  gameti
          maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
              9.  La  violazione delle disposizioni di cui al comma 8
          e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da
          5.000 a 50.000 euro.».
              «Art.  17 (Disposizioni transitorie). - 1. Le strutture
          e   i   centri   iscritti  nell'elenco  predisposto  presso
          l'Istituto  superiore  di  sanita'  ai sensi dell'ordinanza
          ministeriale  5 marzo  1997  del  Ministro  della  sanita',
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997,
          sono  autorizzati  ad applicare le tecniche di procreazione
          medicalmente  assistita,  nel  rispetto  delle disposizioni
          della  presente  legge,  fino  al nono mese successivo alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  le  strutture e i centri di cui al
          comma  1  trasmettono  al  Ministero della salute un elenco
          contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a
          seguito   dell'applicazione  di  tecniche  di  procreazione
          medicalmente  assistita  nel  periodo precedente la data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nonche',  nel
          rispetto  delle  vigenti  disposizioni  sulla  tutela della
          riservatezza  dei  dati personali, l'indicazione nominativa
          di  coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a
          seguito  delle  quali  sono  stati formati gli embrioni. La
          violazione  della disposizione del presente comma e' punita
          con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  25.000 a
          50.000 euro.
              3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge  il  Ministro  della  salute,  avvalendosi
          dell'Istituto  superiore di sanita', definisce, con proprio
          decreto,  le  modalita'  e i termini di conservazione degli
          embrioni di cui al comma 2.».