La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Con la presente  legge  viene  data  attuazione  alla  decisione
2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio  2002,
che istituisce l'Eurojust per rafforzare la  lotta  contro  le  forme
gravi di criminalita', di seguito denominata «decisione». 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - La  decisione  2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione
          europea  del  28 febbraio  2002  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea 6 marzo 2002, n. L 63,
          reca:  «Decisione  del  Consiglio che istituisce l'Eurojust
          per   rafforzare   la   lotta  contro  le  forme  gravi  di
          criminalita'.».