IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la funzionalita' degli enti locali, relativamente alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione ed alle operazioni di recupero del conguaglio dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, nonche' l'operativita' dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Bilanci di previsione degli enti locali 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' differito al 31 maggio 2005. 2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.