IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in particolare,
l'articolo 1 e l'allegato A;
  Vista   la  direttiva  2003/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE
del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
  Vista  la  legge  11  ottobre  1986, n. 713, modificata con decreto
legislativo  10  settembre  1991,  n.  300,  e  da ultimo con decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 126;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;
  Vista  la  direttiva  2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre
2003, che stabilisce all'allegato VIII-bis della direttiva 76/768/CEE
del  Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneita' all'impiego
dei prodotti cosmetici;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 febbraio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,   della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  delle
attivita' produttive e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                Modifiche alla legge 11 ottobre 1986
                 n. 713, e successive modificazioni

  1.  Alla  legge  11  ottobre  1986,  n. 713, modificata con decreto
legislativo  10  settembre  1991,  n.  300,  e  da ultimo con decreto
legislativo  24  aprile  1997,  n.  126,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  2,  i  commi  5-bis  e 5-ter sono soppressi con
decorrenza 1° luglio 2002;
    b) dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis.
  1.  Fatti  salvi gli obblighi generali ai sensi dell'articolo 7, e'
vietata:
    a)  l'immissione  sul  mercato  dei  prodotti  cosmetici  la  cui
formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle
disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con
un  metodo  diverso  da un metodo alternativo dopo che un tale metodo
alternativo  sia  stato convalidato e adottato a livello comunitario,
tenendo  debitamente  conto  dello  sviluppo  della convalida in seno
all'OCSE;
    b)  l'immissione  sul  mercato  dei prodotti cosmetici contenenti
ingredienti  o  combinazioni  di ingredienti che siano stati oggetto,
allo  scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di
una  sperimentazione  animale  con  un  metodo  diverso  da un metodo
alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato
e  adottato  a  livello  comunitario, tenendo debitamente conto dello
sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
    c)   la  realizzazione  di  sperimentazioni  animali  relative  a
prodotti   cosmetici   finiti,   allo   scopo   di  conformarsi  alle
disposizioni della presente legge;
    d)  la  realizzazione,  di  sperimentazioni  animali  relative  a
ingredienti  o combinazioni di ingredienti, allo scopo di conformarsi
alle   disposizioni  della  presente  legge,  dalla  data,  stabilita
conformemente   al  comma  2,  in  cui  dette  sperimentazioni  vanno
sostituite  da uno o piu' metodi alternativi convalidati che figurano
nell'allegato  V  del  decreto  legislativo  3  febbraio 1997, n. 52,
concernente   classificazione,  imballaggio  ed  etichettatura  delle
sostanze pericolose o nell'allegato VIII della presente legge.
  2.  I  divieti  di  cui  al comma 1, lettere a), b) e d), decorrono
dalle date indicate in appositi decreti del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, adottati in modo
da  consentire  il rispetto dei calendari stabiliti dalla Commissione
europea, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2), della direttiva
2003/15/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 27 febbraio
2003.
  3. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni
riguardo  alla  sicurezza  di  un  ingrediente cosmetico esistente il
Ministero  della  salute  puo'  chiedere  alla Commissione europea di
accordare una deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, se:
    a)  l'ingrediente  e'  ampiamente  utilizzato  e  non puo' essere
sostituito  con  un  altro  ingrediente  atto a svolgere una funzione
analoga;
    b)   il   problema  specifico  riguardante  la  salute  umana  e'
dimostrato e la necessita' di effettuare esperimenti sugli animali e'
giustificata  e  supportata  da  un protocollo di ricerca dettagliato
proposto come base per la valutazione.
  4. Ai fini del presente articolo si intende per:
    a)  prodotto  cosmetico  finito:  il prodotto cosmetico nella sua
formulazione  finale  quale  immesso  sul  mercato a disposizione del
consumatore finale, ovvero il suo prototipo;
    b)  prototipo:  il  primo  modello  o  progetto  che non e' stato
prodotto  in  lotti  e  dal  quale  e'  stato copiato o sviluppato il
prodotto cosmetico finito.
Art. 2-ter.
  1.  E'  vietato  l'utilizzo  nei  prodotti  cosmetici,  di sostanze
classificate   come   cancerogene,   mutagene   o   tossiche  per  la
riproduzione,  categoria  1,  2  o  3,  ai  sensi dell'allegato I del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Una sostanza classificata
nella  categoria  3, puo' essere utilizzata nei cosmetici se e' stata
sottoposta  alla  valutazione del Comitato scientifico per i prodotti
cosmetici  e  non  alimentari  (SCCNFP)  e dichiarata accettabile per
l'utilizzo nei prodotti cosmetici.
  2.  Chi  viola  le  disposizioni del comma 1 soggiace alle sanzioni
previste dall'articolo 7, comma 5.";
    c)  all'articolo  3,  comma  3, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
    "b)  chiunque  contravviene alle disposizioni di cui all'articolo
2-bis, commi 1 e 2.";
    d) all'articolo 8:
    1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    "c)  la  data  di  durata  minima  del  prodotto  cosmetico,  che
corrisponde   a  quella  alla  quale  tale  prodotto,  opportunamente
conservato,  continua  a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane
in   particolare  conforme  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo   7.  Essa  e'  indicata  con  la  dicitura  "da  usare
preferibilmente   entro   ..."  seguita  dalla  data  stessa,  oppure
dall'indicazione  del punto della confezione su cui questa figura. La
data e' indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e
dell'anno  oppure  del  giorno,  del mese e dell'anno. Se necessario,
tale  indicazione  e'  completata  precisando  anche le condizioni da
rispettare per garantire la durata indicata. L'indicazione della data
di  durata  minima  non  e' obbligatoria per i prodotti cosmetici che
abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti
e'  riportata  un'indicazione  relativa al periodo di tempo in cui il
prodotto,  una  volta  aperto,  puo'  essere utilizzato senza effetti
nocivi  per  il consumatore. Tale informazione e' indicata tramite il
simbolo  raffigurato  nell'allegato  VI-bis, seguito dall'indicazione
del numero dei mesi, o degli anni, o degli anni e dei mesi, in cui il
prodotto,  una  volta  aperto,  puo'  essere utilizzato senza effetti
nocivi per il consumatore;";
    2) al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
    "h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al
momento  dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine
"ingredienti"  o "ingredients". In caso di impossibilita' pratica, un
foglio  di  istruzioni,  un'etichetta,  una  fascetta o un cartellino
allegato  devono  riportare  gli ingredienti, ai quali il consumatore
deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il
simbolo   di   cui   all'allegato  VI,  che  devono  comparire  sulla
confezione. Tuttavia, non sono considerati ingredienti:
    1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
    2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione
ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;
    3) le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari
come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.";
    3) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  "2.  I  composti  odoranti  e aromatizzanti e le loro materie prime
devono essere indicati con il termine "profumo" o "parfum" e "aroma".
Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione e' prescritta ai
sensi  della colonna "Altre limitazioni e prescrizioni" dell'allegato
III  figurano  nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno
nel prodotto.
  3.  Gli  ingredienti  in  concentrazione  inferiore all'1 per cento
possono   essere   menzionati   in   ordine  sparso  dopo  quelli  in
concentrazione superiore all'1 per cento.
  4.  I  coloranti  possono essere indicati in ordine sparso dopo gli
altri  ingredienti,  conformemente  al  numero  colour  index  o alla
denominazione  di  cui  all'allegato  IV. Per i prodotti cosmetici da
trucco,  ivi  compresi  quelli per le unghie e per i capelli, immessi
sul  mercato  in  varie  sfumature  di colore, puo' essere menzionato
l'insieme  dei  coloranti  utilizzati  nella  gamma  a  condizione di
aggiungervi le parole "puo' contenere" o il simbolo "+/-".
  5.  Gli  ingredienti  devono  essere dichiarati con la nomenclatura
comune  prevista  dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici
di  cui  alla  decisione  della  Commissione  delle Comunita' europee
96/335/CE,  dell'8  maggio  1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle   Comunita'   europee   n.  132  del  1°  giugno  1996,  e  sue
modificazioni,  ovvero,  se gli ingredienti non sono compresi in tale
inventario,  con  una delle altre denominazioni previste dal predetto
inventario.";
    4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
  "9-bis.  Il  fabbricante  o  il  responsabile  dell'immissione  del
prodotto  cosmetico  sul  mercato  comunitario  puo'  indicare, sulla
confezione   del   prodotto  o  su  qualsiasi  documento,  foglio  di
istruzioni,  etichetta,  fascetta  o  cartellino  che accompagna o si
riferisce a tale prodotto, che quest'ultimo e' stato sviluppato senza
fare  ricorso  alla sperimentazione animale, solo a condizione che il
fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato
sperimentazioni  animali  sul prodotto finito, sul suo prototipo, ne'
su  alcun  suo  ingrediente  e  che  non  abbiano  usato  ingredienti
sottoposti  da  terzi  a  sperimentazioni animali al fine di ottenere
nuovi prodotti cosmetici.";
    e) all'articolo 9 e' soppresso il comma 1-bis;
    f) all'articolo 10-ter:
    1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    "d)  la  valutazione  della  sicurezza  per  la  salute umana del
prodotto   finito.   A   tale  riguardo,  il  fabbricante  prende  in
considerazione  il  profilo tossicologico generale degli ingredienti,
la   struttura   chimica   e  il  livello  d'esposizione.  Prende  in
considerazione    in   particolare   le   caratteristiche   peculiari
dell'esposizione  delle parti sulle quali il prodotto viene applicato
o la popolazione alla quale il prodotto e' destinato. In particolare,
effettua,   tra  l'altro,  una  specifica  valutazione  dei  prodotti
cosmetici  destinati  a  bambini  di  eta'  inferiore a tre anni e di
quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna;";
    2) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
    "g-bis)  i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate
dal  fabbricante,  dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente
allo  sviluppo  o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei
suoi  ingredienti,  inclusi  gli esperimenti sugli animali effettuati
per  soddisfare  i requisiti legislativi o regolamentari di Paesi non
membri.";
    3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Se la fabbricazione del prodotto cosmetico avviene in officine
o   sedi  ubicate  anche  in  altri  Paesi  dell'Unione  europea,  il
fabbricante  puo' scegliere anche un solo luogo di fabbricazione dove
tenere  a disposizione le informazioni di cui al comma 1, lettere a),
b),  c)  e  d).  Il  fabbricante  comunica  al Ministero della salute
l'indirizzo  del  luogo ove le informazioni sono detenute, garantendo
che le stesse siano facilmente accessibili.";
      4) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
  "9-bis.  Fatta  salva  la tutela della segretezza commerciale e dei
diritti  di  proprieta'  intellettuale,  il  Ministero  della  salute
garantisce  che  le informazioni richieste ai sensi del comma 1 siano
rese  facilmente  accessibili  al  pubblico  con  ogni  mezzo idoneo,
inclusi i mezzi elettronici. Tuttavia le informazioni quantitative di
cui  al  comma  1, lettera a), che devono essere messe a disposizione
del  pubblico,  sono  limitate  alle  sostanze  presenti nel prodotto
cosmetico  classificate  come pericolose ai sensi della direttiva del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.";
    g)  all'allegato III, parte prima, della legge e' aggiunto quanto
riportato nell'allegato A del presente decreto;
    h)  dopo  l'allegato  VI e' inserito l'allegato VI-bis, riportato
nell'allegato B del presente decreto.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive  CE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea (GUUE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
          31 ottobre  2003,  n. 306 (Disposizioni per l'adempimento d
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2003).
              "Art.   1 (Delega   al   Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle   direttive   comprese   negli  elenchi  di  cui  agli
          allegati A e B.
              2. I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3. Gli   schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato B,  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato A,  sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi 1  o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4. Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2  e  3,  disposizioni  integrative  e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e  perdono  comunque efficacia decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.".
              - La  direttiva  2003/15/CE,  Pubblicata nella G.U.U.E.
          11 marzo 2003, n. L 66.
              - La  legge  11 ottobre  1986,  713,  reca:  "Norme per
          l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'  economica
          europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.".
              - Il  decreto  legislativo  11 settembre  1991, n. 300,
          reca:   "Attuazione  della  direttiva  88/667/CEE,  recante
          quarta  modifica  alla  direttiva 76/768/CEE concernente il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della
          legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)".
              - Il  decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  93/35/CEE  recante  la sesta
          modifica   alla   direttiva   76/768/CEE   concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  ai  prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE
          recante   modalita'   di   applicazione   della   direttiva
          76/768/CEE  riguardo  alla  non  iscrizione  di  uno o piu'
          ingredienti  nell'elenco  previsto  per l'etichettatura dei
          prodotti cosmetici".
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  n.  86/609/CEE in materia di
          protezione  degli  animali utilizzati a fini sperimentali o
          ad altri fini scientifici".
              - La  direttiva  2003/80/CE,  pubblicata nella G.U.U.E.
          6 settembre 2003, n. L 224.
          Note all'art. 1:
              - Per  la legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note alle
          premesse.
              - Per il decreto legislativo 11 settembre 1991, n. 300,
          vedi note alle premesse.
              - Per  il  decreto  legislativo 24 aprile 1997, n. 126,
          vedi note alle premesse.
              - Il  testo  vigente dell'art. 2, della citata legge n.
          713  del  1986, come modificato dal presente decreto, cosi'
          recita:
              "Art. 2. - 1. Le sostanze indicate nell'allegato II non
          possono essere presenti nella composizione dei osmetici.
              2. La   presenza  di  tracce  delle  sostanze  elencate
          nell'allegato II  e'  tuttavia  tollerata  a condizione che
          essa  sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza
          di  procedimenti  corretti  di  fabbricazione e purche' sia
          conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7.
              3. L'impiego  delle  sostanze  e dei coloranti indicati
          negli  allegati III e IV e' consentito con le imitazioni di
          dosi,  le condizioni, il campo di impiego e di applicazione
          riportati negli stessi allegati.
              4. E'  vietato  l'uso  di  coloranti  diversi da quelli
          indicati nell'allegato IV.
              5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle
          diverse   sezioni   dell'allegato V,   non  possono  essere
          presenti  sostanze  che non siano espressamente previste in
          detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti
          e le condizioni ivi prescritti.
              5-bis. (soppresso).
              5-ter. (soppresso).
              6. Gli  elenchi  e le prescrizioni di cui agli allegati
          sono  aggiornati,  tenuto conto anche delle direttive della
          Comunita' economica europea, con decreto del Ministro della
          sanita',  di  concerto  con il Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.
              7. Con  le stesse modalita' possono essere aggiunti, in
          apposite    sezioni    dell'allegato V,    altri    elenchi
          comprendenti  le  sole sostanze utilizzabili in determinate
          categorie di prodotti cosmetici.
              8. I   decreti   di   cui  ai  commi 6  e  7,  salvo  i
          provvedimenti  urgenti  a  tutela  della  salute  pubblica,
          prevedono  i  termini  entro  i  quali  i  produttori e gli
          importatori si debbono adeguare alle prescrizioni.
              9. Quando  i  decreti  di  aggiornamento degli allegati
          comportano  l'utilizzazione  di  sostanze  non comprese fra
          quelle consentite dalle direttive della Comunita' economica
          europea,  i  decreti stessi devono indicare il periodo, non
          superiore  a  tre  anni,  per  il  quale  viene autorizzato
          l'impiego   di   dette  sostanze,  specificare  i  prodotti
          cosmetici  per  la cui produzione l'impiego viene ammesso e
          imporre  l'adozione  di  diciture  o  di  simboli  idonei a
          contraddistinguere chiaramente le relative confezioni.
              10. Il  Ministro della sanita' trasmette annualmente al
          Parlamento  una  relazione  sullo stato di attuazione della
          legge   nonche'   sugli   aggiornamenti  di  cui  ai  commi
          precedenti.
              10-bis. Ai   fini   della  comunicazione  annuale  alla
          Commissione  europea  dei  dati  sulle  sperimentazioni  su
          animali,  il Ministro della sanita' applica la procedura di
          cui   all'art.   16,   comma 2,   del  decreto  legislativo
          27 gennaio 1992, n. 116.".
              - Il  decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca:
          "Attuazione    della    direttiva   92/32/CEE   concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze pericolose".