IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306, ed in particolare gli
articoli 1 e 2 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2003/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  14 aprile  2003,  recante  modifica  alla  direttiva
98/18/CE del Consiglio;
  Visto  il  decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 25 novembre 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e delle attivita' produttive;
                             E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
  1.  Al  decreto  legislativo  4 febbraio  2000, n. 45, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera bb) sono aggiunte, in
fine, le seguenti:
      «bb-bis)  nave  ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che
trasporta  piu'  di  dodici passeggeri e disponga di locali da carico
ro/ro  o  di locali di categoria speciale, come definiti nella regola
II-2/A/2 di cui all'allegato I;
      bb-ter) eta': eta' della nave, espressa in numero di anni dalla
data della sua consegna;
      bb-quater)  persona  a  mobilita'  ridotta:  chiunque abbia una
particolare difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli
anziani,  i  disabili,  le  persone  con disturbi sensoriali e quanti
impiegano  sedie  a  rotelle,  le  gestanti  e chi accompagna bambini
piccoli;
      bb-quinquies)  altezza  significativa  d'onda  (hs):  l'altezza
media  del  terzo  delle  onde  di  altezza  piu'  elevata fra quelle
osservate in un dato periodo;
      bb-sexies)  ente  tecnico:  l'organismo  autorizzato  ai  sensi
dell'articolo 1,   comma  1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.»";
    b) all'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis.  L'Amministrazione  individua  ed  aggiorna con proprio
decreto  l'elenco  dei  tratti di mare suddiviso secondo i criteri di
cui  al comma 1, delimitando le zone nelle quali le classi di navi da
passeggeri  possono  operare  tutto  l'anno  o, eventualmente, per un
periodo  limitato  applicando i criteri per le classi di cui al comma
1.  Per  le  navi ro/ro da passeggeri, l'Amministrazione individua ed
aggiorna   con   decreto  anche  i  corrispondenti  valori  d'altezza
significativa d'onda in tali tratti.
      2-ter.  L'Amministrazione  rende disponibili le informazioni di
cui  al  comma  3  in  una  banca dati pubblica, accessibile sul sito
Internet   del   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.
L'Amministrazione  comunica  alla  Commissione europea il sito in cui
dette  informazioni  sono state inserite e tutte le modifiche ad esse
apportate, con le relative motivazioni.»;
    c) dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
                            «Art. 4-bis.
            Requisiti di stabilita' e ritiro progressivo
             dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri
  1.  Fermo  restando  i  pertinenti  requisiti  di  sicurezza di cui
all'articolo 4,  le  navi  ro/ro da passeggeri di classe A, B e C, la
cui  chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di
costruzione  il  1° ottobre  2004 o in data successiva, devono essere
conformi   agli  articoli 5,  7  e  8,  del  decreto  legislativo  di
recepimento della direttiva 2003/25/CE.
  2.  Fermo  restando  i  pertinenti  requisiti  di  sicurezza di cui
all'articolo 4,  le  navi  ro/ro da passeggeri delle classi A e B, la
cui  chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di
costruzione  anteriormente al l° ottobre 2004, devono essere conformi
agli  articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della
direttiva 2003/25/CE, entro il 1° ottobre 2010, tranne il caso in cui
siano  ritirate dal servizio a tale data o a una data successiva alla
quale raggiungono trenta anni di eta', ma comunque non piu' tardi del
1° ottobre 2015.
  3.  Per  determinare  l'altezza  dell'acqua  sul  ponte  garage, in
applicazione   dei   requisiti   specifici   di   stabilita'  di  cui
all'allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva
2003/25/CE,  richiamato negli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto,
e'   impiegata   l'altezza   significativa   d'onda  (hs).  I  valori
dell'altezza significativa d'onda sono quelli che, su base annua, non
sono superati con una probabilita' maggiore del 10%.
  4.  La  nave  che segue una rotta che incrocia piu' di un tratto di
mare,  con  diverse  altezze  significative d'onda, deve soddisfare i
requisiti  specifici  di stabilita' di cui all'allegato I del decreto
legislativo  di  recepimento  della  direttiva 2003/25/CE, richiamato
negli  articoli 5,  7  e  8  del  medesimo  decreto, relativi al piu'
elevato valore dell'altezza significativa d'onda individuato per tali
tratti.
                             Art. 4-ter.
      Requisiti di sicurezza per le persone a mobilita' ridotta
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e oltre ai pertinenti requisiti di
sicurezza  di  cui all'articolo 4, le navi da passeggeri di classe A,
B,  C  e  D  e  le  unita'  veloci da passeggeri adibite al trasporto
pubblico,  al  fine  di  garantire  un  accesso sicuro alle persone a
mobilita' ridotta, devono:
    a) se  la  chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente
stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, essere
conformi,   per   quanto   fattibile,   agli  orientamenti  contenuti
nell'allegato III;
    b) se  la  chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente
stadio  di  costruzione  anteriormente  al 1° ottobre 2004, procedere
all'effettuazione   delle   necessarie   modifiche   applicando   gli
orientamenti  di  cui  all'allegato  III  per  quanto  ragionevole  e
possibile,  in  termini  economici, secondo quanto previsto nel piano
d'azione nazionale di cui al comma 3.
  2.  L'Amministrazione  consulta  e  coopera con le associazioni che
rappresentano le persone a mobilita' ridotta in merito all'attuazione
degli orientamenti contenuti nell'allegato III.
  3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti elabora un
piano  d'azione  nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle
navi  e  unita' veloci la cui chiglia e' stata impostata o si trova a
un  equivalente  stadio  di  costruzione  anteriormente al 1° ottobre
2004, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005.
  4. L'Amministrazione entro il 17 maggio 2006 informa la Commissione
europea  in merito all'attuazione del presente articolo, per tutte le
navi  da  passeggeri  di  cui  al comma 1, lettera a), per le navi da
passeggeri  di  cui al comma 1, lettera b), autorizzate a trasportare
piu' di 400 passeggeri e per tutte le unita' veloci da passeggeri.
  5.  Le  verifiche  sulla  costruzione  delle  navi  nuove  e  sulle
modifiche  strutturali  alle  navi  esistenti  per l'adeguamento alle
prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.»;
    d) dopo l'allegato II, e' aggiunto il seguente:
                            «Allegato III
                          (Articolo 4-ter)
        Orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da
           passeggeri e delle unita' veloci da passeggeri
                 per le persone a mobilita' ridotta.
  Nell'applicare  gli  orientamenti del presente allegato deve essere
tenuto   conto   di   quanto   previsto   nella   circolare   MSC/735
dell'Organizzazione  marittima  internazionale  (OMI),  del 24 giugno
1996, relativa alla raccomandazione sulla progettazione e la gestione
di  navi  da  passeggeri  al fine di rispondere alle necessita' degli
anziani e dei disabili.
1. Accesso alla nave.
  Le  navi  devono  essere  costruite  ed  attrezzate in modo tale da
consentire  alle persone a mobilita' ridotta di compiere facilmente e
in  tutta  sicurezza  le  operazioni  di imbarco e sbarco, nonche' da
garantire loro l'accesso ai diversi ponti, o autonomamente o mediante
rampe  o ascensori. Indicazioni su tale accesso devono essere apposte
negli  altri  punti di accesso alla nave e in altre opportune zone in
tutta la nave.
2. Cartelli indicatori.
  I cartelli indicatori apposti nella nave per informare i passeggeri
devono  essere  collocati  in modo da risultare visibili e facilmente
leggibili  da  persone  a  mobilita'  ridotta (tra cui le persone con
disabilita' sensoriali) e posizionati in punti chiave.
3. Mezzi per comunicare messaggi.
  L'operatore  deve  disporre,  a  bordo  della  nave,  di  mezzi per
trasmettere  sia  visivamente  sia  oralmente  a tutte le persone che
presentano forme diverse di mobilita' ridotta annunci concernenti, ad
esempio, ritardi, cambi di programma e servizi di bordo.
4. Segnali di allarme.
  Il  sistema  di  allarme  e  i  pulsanti  di chiamata devono essere
concepiti in modo tale da allertare e da essere accessibili a tutti i
passeggeri  a  mobilita' ridotta, comprese le persone con disabilita'
sensoriali e quelle con disturbi dell'apprendimento.
5. Requisiti  supplementari  per  assicurare la mobilita' all'interno
della nave.
  Corrimani,  corridoi  e  passaggi,  porte  ed accessi devono essere
realizzati  in modo tale da permettere il passaggio di una persona su
sedia  a rotelle. Ascensori, ponti garage, locali passeggeri, alloggi
e  servizi  igienici  devono  essere  progettati  in  modo  da essere
accessibili  in  maniera ragionevole e proporzionata per le persone a
mobilita' ridotta.»".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea (GUUE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
          31 ottobre  2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2003):
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.».
              «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
          da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,   sono   introdotte   le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
          oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
          semplificazione amministrativa;
                c)  salva  l'applicazione delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso    sono   previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
          di  attuazione  delle  direttive;  alla relativa copertura,
          nonche'  alla  copertura delle minori entrate eventualmente
          derivanti  dall'attuazione  delle  direttive, in quanto non
          sia  possibile  fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  per  un  ammontare  non superiore a 50 milioni di
          euro;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
          le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
          decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
          l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
          individuazione dei soggetti responsabili.»."
              -  La  direttiva  2003/24/CE  pubblicata nella G.U.U.E.
          17 maggio 2003, n. L 123.
              -  Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   98/18/CE   relativa  alle
          disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza  per le navi da
          passeggeri adibite a viaggi nazionali.»."
              -  Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca:
          «Attuazione   della  direttiva  1999/35/CE  relativa  a  un
          sistema   di   visite   obbligatorie   per  l'esercizio  in
          condizioni  di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
          unita'  veloci  da  passeggeri  adibiti a servizi di linea,
          nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
          marittimi.».
              -  La  legge  23 maggio 1980, 313, reca: «Adesione alla
          convenzione  internazionale  del  1974  per la salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione».
              Il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  del
          24 luglio  1996,  n.  503, reca: «Regolamento recante norme
          per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche negli
          edifici, spazi e servizi pubblici.»."
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126,
          vedi note alle premesse.
              -  Si  riporta il testo degli articoli 1 e 3 del citato
          decreto  legislativo  n.  45  del 2000, come modificati del
          presente decreto:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto e dei suoi allegati, si intende per:
                a) "convenzioni internazionali":
                  1.    la    convenzione   internazionale   per   la
          salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
          1974  e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,
          e  con  la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
          successivo  protocollo  del  17 febbraio 1978, e successivi
          emendamenti  in  vigore  alla  data  del  17 marzo 1998, di
          seguito denominata "SOLAS 1974";
                  2.  la  convenzione  internazionale  sulle linee di
          massimo  carico  del  1966,  resa  esecutiva  in Italia con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
          777,  entrato  in  vigore  il  21 luglio 1968, e successivi
          emendamenti  del  1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia
          con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984,
          n.  968,  e  successivi emendamenti in vigore alla data del
          17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";
                b) "codice  sulla  stabilita'  a  nave  integra":  il
          codice  sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di
          nave oggetto degli strumenti della Organizzazione marittima
          internazionale  IMO  (Code  on Intact Stability), contenuto
          nella     risoluzione     A.749     (18)     dell'Assemblea
          dell'Organizzazione  stessa  del 4 novembre 1993, nel testo
          modificato alla data del 17 marzo 1998;
                c)  "codice  per  le  unita' veloci (HSC)": il codice
          internazionale   di   sicurezza   per   le   unita'  veloci
          (International  Code  for  Safety  of  High  Speed  Crafts)
          adottato  dal  comitato  della sicurezza marittima dell'IMO
          con  la  risoluzione  MSC  36  (63) del 20 maggio 1994, nel
          testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
                d) "GMDSS":   il   sistema  globale  di  sicurezza  e
          soccorso  in  mare  (Global  Maritime  Distress  and Safety
          System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974";
                e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti
          piu' di dodici passeggeri;
                f) "unita'  veloce  da passeggeri": una unita' veloce
          come  definita  alla  regola  1 del capitolo X della "SOLAS
          1974",  che  trasporti  piu' di dodici passeggeri; non sono
          considerate   unita'   veloci  da  passeggeri  le  navi  da
          passeggeri  adibite  a  viaggi  nazionali  marittimi  delle
          classi B, C e D, quando:
                  1.  il  loro  dislocamento  rispetto  alla linea di
          galleggiamento  corrisponda  a  meno  di  cinquecento metri
          cubi;
                  2.  la  loro  velocita'  massima, come definita dal
          paragrafo  1.4.30  del  codice  per  le  unita' veloci (HSC
          Code), sia inferiore ai venti nodi;
                g) "nave  nuova":  una  nave la cui chiglia sia stata
          impostata,  o  che  si  trovi  a  un  equivalente stadio di
          costruzione,    alla    data   del   1°   luglio   1998   o
          successivamente.  Per  equivalente stadio di costruzione si
          intende lo stadio in cui:
                  1.  ha inizio la costruzione identificabile con una
          nave specifica;
                  2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
          sistemazione  in  posto  di  almeno  cinquanta tonnellate o
          dell'uno   per  cento  della  massa  stimata  di  tutto  il
          materiale  strutturale,  assumendo  il minore di questi due
          valori;
                h) "nave  esistente":  una  nave che non sia una nave
          nuova;
                i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
                  1.  il  comandante,  ne' un membro dell'equipaggio,
          ne'   altra  persona  impiegata  o  occupata  in  qualsiasi
          qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
                  2. un bambino di eta' inferiore a un anno;
                l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita
          nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
          un  galleggiamento  all'85%  della  piu' piccola altezza di
          costruzione  misurata  dal  limite  superiore della chiglia
          oppure  la  lunghezza  misurata  dalla faccia pro-diera dei
          dritto  di  prora  all'asse  di  rotazione  del  timone  al
          predetto  galleggiamento,  se  tale  lunghezza e' maggiore.
          Nelle    navi    che,    secondo    progetto,    presentano
          un'inclinazione  della  chiglia, il galleggiamento al quale
          si   misura   tale   lunghezza  deve  essere  parallelo  al
          galleggiamento del piano di costruzione;
                m) "altezza  di  prora":  l'altezza di prora definita
          dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza
          verticale    sulla    perpendicolare    avanti,    fra   il
          galleggiamento   corrispondente   al  bordo  libero  estivo
          assegnato  e  l'assetto  di progetto, e la faccia superiore
          del ponte esposto a murata;
                n) "nave  con  ponte completo": una nave provvista di
          un  ponte  completo,  esposto  alle  intemperie  e al mare,
          dotato  di  mezzi  permanenti che permettano la chiusura di
          tutte  le  aperture  nella  parte esposta alle intemperie e
          sotto  il  quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
          sono  dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno
          alle  intemperie.  Il  ponte  completo puo' essere un ponte
          stagno  o  una struttura equivalente a un ponte non stagno,
          completamente   coperto   da   una  struttura  stagna  alle
          intemperie,   di   resistenza   sufficiente   a   mantenere
          l'impermeabilita'  alle  intemperie  e  munita  di mezzi di
          chiusura stagni alle intemperie;
                o) "viaggio  internazionale": un viaggio per mare dal
          porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
          quello Stato o viceversa;
                p) "viaggio  nazionale":  un  viaggio  effettuato  in
          tratti  di  mare  da  e  verso lo stesso porto di uno Stato
          membro,  o  da  un  porto  a  un  altro porto di tale Stato
          membro;
                q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le
          classi   di  navi  possono  operare  per  tutto  l'anno  o,
          eventualmente, per un periodo specifico;
                r) "area  portuale": un'area che si estende fino alle
          strutture   portuali   permanenti   piu'   periferiche  che
          costituiscono  parte integrante del sistema portuale o fino
          ai  limiti  definiti  da  elementi  geografici naturali che
          proteggono un estuario o un'area protetta affine;
                s)   "luogo  di  rifugio":  qualsiasi  area  protetta
          naturalmente  o artificialmente che possa essere usata come
          rifugio  da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in
          condizioni di pericolo;
                t) "Amministrazione":  il  Ministero  dei trasporti e
          della  navigazione  -  Comando  generale  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto;
                u) "Autorita'  marittime": comandi periferici secondo
          funzioni  delegate  con  direttive del Comando generale del
          Corpo delle capitanerie di porto;
                v) "Stato  ospite":  lo Stato membro dai cui porti, o
          verso  i  cui  porti una nave o una unita' veloce, battente
          bandiera  diversa da quella di detto Stato membro, effettua
          viaggi nazionali;
                z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto
          a  norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
          n. 314;
                aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;
                bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente
          a  un  terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in
          un determinato periodo;
                bb-bis)   nave  ro/ro  da  passeggeri:  una  nave  da
          passeggeri  che  trasporta  piu'  di  dodici  passeggeri  e
          disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
          speciale,  come  definiti  nella  regola  II-2/A/2  di  cui
          all'allegato I;
                bb-ter) eta':  eta' della nave, espressa in numero di
          anni dalla data della sua consegna;
                bb-quater) persona   a  mobilita'  ridotta:  chiunque
          abbia  una  particolare  difficolta' nell'uso dei trasporti
          pubblici,  compresi gli anziani, i disabili, le persone con
          disturbi  sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le
          gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
                bb-quinquies)   altezza  significativa  d'onda  (hs):
          l'altezza  media  del  terzo  delle  onde  di  altezza piu'
          elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
                bb-sexies)  ente  tecnico: l'organismo autorizzato ai
          sensi  dell'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo   3   agosto   1998,   n.   314,  e  successive
          modificazioni.»."
              «Art.  3  (Classi  di navi da passeggeri e categorie di
          unita'  veloci  da  passeggeri). - 1. Le navi da passeggeri
          sono  suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti
          di mare in cui operano:
                "classe  A":  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi
          nazionali  diversi  dai  viaggi effettuati dalle navi delle
          classi B, C e D;
                "classe  B":  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi
          nazionali  nel  corso  dei  quali  navigano  a una distanza
          massima di 20 miglia dalla linea di costa;
                "classe  C":  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi
          nazionali,  nel  corso  dei  quali  navigano a una distanza
          massima  di  15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia
          dalla linea di costa;
                "classe  D":  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi
          nazionali,  nel  corso  dei  quali  navigano a una distanza
          massima  di  6  miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia
          dalla linea di costa.
              2.  Le unita' veloci da passeggeri sono suddivise nelle
          seguenti categorie:
                a) "Unita'  di  categoria A": qualunque unita' veloce
          da passeggeri:
                  1.  che  operi  su  di  un  percorso  in cui si sia
          dimostrato,  a  soddisfazione degli Stati di bandiera e dei
          porti interessati, che esiste un'alta probabilita', in caso
          di   evacuazione  in  qualsiasi  punto  del  percorso,  che
          passeggeri e membri dell'equipaggio possano essere soccorsi
          in sicurezza entro il minore dei seguenti tempi:
                    a) tempo necessario per preservare le persone che
          si  trovano  sui  mezzi  di  salvataggio,  dai  pericoli di
          ipotermia, nelle peggiori condizioni ipotizzate;
                    b) tempo appropriato in relazione alle condizioni
          ambientali ed alla configurazione geografica della zona del
          percorso, o
                    c) quattro ore;
                  2. che trasporti non piu' di 450 passeggeri.
                b)  "Unita'  di categoria B": qualunque unita' veloce
          da  passeggeri  diversa da una "Unita' di categoria A", con
          macchinari  e  sistemi  di sicurezza sistemati in modo che,
          nel  caso  di un'avaria che interessi qualsiasi macchinario
          essenziale  ed  i sistemi di sicurezza di un compartimento,
          l'unita' mantenga la capacita' di navigare in sicurezza.
              2-bis.   L'Amministrazione  individua  e  aggiorna  con
          proprio  decreto  l'elenco  dei  tratti  di  mare suddiviso
          secondo  i  criteri  di cui al comma 1, delimitando le zone
          nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare
          tutto  l'anno  o,  eventualmente,  per  un periodo limitato
          applicando  i  criteri per le classi di cui al comma 1. Per
          le navi ro/ro da passeggeri, l'Amministrazione individua ed
          aggiorna   con   decreto   anche  i  corrispondenti  valori
          d'altezza significativa d'onda in tali tratti.
              2-ter.    L'Amministrazione    rende   disponibili   le
          informazioni  di cui al comma 3 in una banca dati pubblica,
          accessibile   sul   sito   Internet   del  Ministero  delle
          infrastrutture  e dei trasporti. L'Amministrazione comunica
          alla  Commissione europea il sito in cui dette informazioni
          sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate,
          con le relative motivazioni.».
              -  La  direttiva  2003/25/CE  pubblicata nella G.U.U.E.
          17 mag-gio 2003, n. L 123.
              -  Per  il  decreto del Presidente della Repubblica del
          24 luglio 1996, n. 503, vedi note alle premesse.