IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 febbraio  1997,  n. 46, recante
attuazione  della  direttiva  93/42/CEE,  concernente  i  dispositivi
medici e successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  2003/32/CE  della  Commissione, del 23 aprile
2003,  recante  modalita'  specifiche  relative ai requisiti previsti
dalla  direttiva  93/42/CEE  del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i
dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale;
  Vista la rettifica alla direttiva 2003/32/CE della Commissione, del
23 aprile  2003,  recante  modalita' specifiche relative ai requisiti
previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
per  i  dispositivi  medici fabbricati con tessuti d'origine animale,
pubblicata    nella    Gazzetta    Ufficiale    dell'Unione   europea
dell'8 gennaio 2005, serie L 6/10;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria 2003, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 2005;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per le politiche comunitarie e della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri, della
giustizia,   dell'economia   e   delle   finanze  e  delle  attivita'
produttive;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Le prescrizioni del presente decreto sono dirette a escludere o
limitare  i  rischi  di trasmissione a pazienti o a terzi, in normali
condizioni  d'uso,  di encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST),
tramite  dispositivi  medici  fabbricati  utilizzando tessuti animali
resi non vitali o prodotti non vitali derivati da tessuto animale.
  2.  Il  presente  decreto si applica ai tessuti animali ottenuti da
animali della specie bovina, ovina e caprina, nonche' da cervi, alci,
visoni e gatti.
  3.   Il  collagene,  la  gelatina  e  il  sego  utilizzati  per  la
fabbricazione   di  dispositivi  medici  presentano,  come  requisiti
minimi, quelli necessari ai fini dell'idoneita' al consumo umano.
  4.  Il presente decreto non si applica ai dispositivi medici di cui
al  comma 1 qualora questi non siano destinati ad entrare in contatto
con  il corpo umano o siano destinati ad entrare in contatto solo con
superfici cutanee intatte.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
          (GUUE).

          Note alle premesse:

              - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
              «L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.».
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  decreto  legislativo  24 febbraio  1997,  n. 46,
          concerne «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente
          i dispositivi medici».
              -  La  direttiva  2003/32/CE, pubblicata nella Gazzetta
          ufficiale  dell'Unione  europea  26 aprile  2003,  n. L 105
          concerne:   «Modalita'  specifiche  relative  ai  requisiti
          previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici
          fabbricati con tessuti d'origine animale»;
              -   La   legge   31 ottobre   2003,  n.  306  concerne:
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2003»;
              - Il testo dell'art. 14, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              «Art.   14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».