IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.
450,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n. 1, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni
urgenti  per  la  distruzione  del  materiale specifico a rischio per
encefalopatie  spongiformi  bovine  e  delle proteine animali ad alto
rischio,  nonche'  per  l'ammasso  pubblico temporaneo delle proteine
animali  a  basso  rischio.  Ulteriori  interventi  per  fronteggiare
l'emergenza  derivante  dalla encefalopatia spongiforme bovina, ed in
particolare l'articolo 3;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 2001, n. 155, relativo al
riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo
forestale  dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge
31 marzo 2000, n. 78;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
303,  recante  regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   3   agosto  2001,  n.  317,  recante
modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 1° agosto
2003, n. 264, emanato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo
3  aprile  2001,  n.  155,  che  individua  le unita' dirigenziali di
livello  generale  ed  istituisce  l'Ispettorato  generale  del Corpo
forestale dello Stato;
  Visti  il  decreto-legge  18  giugno  1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il decreto-legge 21
novembre  2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio  2001,  n.  3,  e  il  decreto  del  Ministro delle politiche
agricole  e  forestali  13  febbraio  2003,  n. 44, adottato ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge n. 400 del 1988, relativi
all'Ispettorato centrale repressione frodi;
  Vista  la  legge  5  giugno  2003, n. 131, recante disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Vista   la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  relativa  al  nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  recante
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e    semplificazione   amministrativa   in   agricoltura,   a   norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed ee), della legge
7 marzo 2003, n. 38;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle finanze, per la funzione pubblica e
per gli affari regionali;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito
denominato: "Ministero", per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
spettanti  allo  Stato  in  materia di agricoltura e foreste, caccia,
pesca,  trasformazione  e commercializzazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari,  come  definiti  dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del
trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea, come modificato dal
trattato  di  Amsterdam,  di  cui  alla legge 16 giugno 1998, n. 209,
nonche'   dalla   vigente   normativa  comunitaria  e  nazionale,  e'
organizzato nei due seguenti dipartimenti:
    a) Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari;
    b) Dipartimento delle politiche di sviluppo.
  2.  I  Capi  dei  dipartimenti  svolgono  i compiti ed esercitano i
poteri  di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo.
  3.  I  Dipartimenti  di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di
collaborazione  tra  loro  e di intesa per le attivita' relative alla
elaborazione  delle  linee  di politica nei settori di competenza del
Ministero.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - La  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca
          "Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          Costituzione".
              - Si  trascrive  il  testo del comma 4-bis dell'art. 17
          della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  11  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  recante "Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa":
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera   a),   l'istituzione   di  un  ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali  ed  equiparati"  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.".
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 3 del decreto-legge
          11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per
          la  distruzione  del  materiale  specifico  a  rischio  per
          encefalopatie  spongiformi  bovine e delle proteine animali
          ad  alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo
          delle   proteine   animali   a   basso  rischio.  Ulteriori
          interventi  per  fronteggiare  l'emergenza  derivante dalla
          encefalopatia spongiforme bovina:
              "Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di controlli e di
          personale). 1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale
          dello   Stato   e   del   reparto  speciale  dell'Arma  dei
          carabinieri  per  la  tutela  delle  norme  comunitarie  ed
          agroalimentari,   della   Guardia   di   finanza,   nonche'
          dell'Ispettorato    centrale    repressione    frodi    per
          l'effettuazione  dei  controlli  sulle  operazioni  e sugli
          interventi di cui al presente decreto.
              2.  Al  fine  di  garantire  la  massima efficienza dei
          controlli  espletati  dal  Corpo  forestale  dello Stato il
          Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali puo', con
          proprio  decreto,  senza  ulteriori  oneri  per il bilancio
          dello   Stato,  istituire  appositi  nuclei  agroalimentari
          forestali che operano alle dirette dipendenze del Ministro.
              3.  L'ispettorato  centrale repressione frodi, anche ai
          fini  di  cui  al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
          del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali; opera
          con   organico   proprio   ed  autonomia  organizzativa  ed
          amministrativa   e   costituisce   un  autonomo  centro  di
          responsabilita' di spesa.
              4.  Al  personale dell'Ispettorato centrale repressione
          frodi,  in  considerazione della specifica professionalita'
          richiesta  nello  svolgimento dei compiti istituzionali che
          comporta  un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi
          legati  anche  all'attivita'  di  polizia  giudiziaria,  e'
          attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il
          personale con identica qualifica del comparto "Sanita".
              5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 4,
          calcolato  in  950  milioni  di  lire a decorrere dall'anno
          2001,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2001-2003,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica  per  l'anno  2001,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dell'ambiente.
              6.  L'Istituto  nazionale di ricerca per gli alimenti e
          la  nutrizione  e'  autorizzato,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni
          pubbliche  e  nei  limiti degli stanziamenti di bilancio, a
          procedere  alle  assunzioni  necessarie  alla copertura dei
          posti  previsti  dalla dotazione organica, come definita ai
          sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n. 454.
              7.  Per  le esigenze di potenziamento dell'attivita' di
          prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero
          della  sanita'  e'  autorizzato,  per  una  sola volta, nel
          rispetto  di quanto previsto dal citato art. 39 della legge
          n.  449  del  1997,  in  materia di assunzioni di personale
          delle   amministrazioni   pubbliche,   ad  indire  concorsi
          pubblici  per  la  copertura  delle  vacanze  esistenti  in
          organico  nella qualifica di dirigente di primo livello del
          ruolo  sanitario  con  le  modalita'  di cui al decreto del
          Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche'
          a  ricoprire,  con  le  modalita'  previste dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8 settembre 2000, n. 324, le
          vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali
          di  secondo  livello  del ruolo sanitario mediante concorsi
          riservati   al  personale  in  servizio  appartenente  alle
          posizioni iniziali dello stesso ruolo.
              8.  Ai  fini  di  una migliore efficienza del Ministero
          della  sanita',  le  sperimentazioni  previste  dall'art. 7
          della  legge  14 ottobre  1999,  n.  362, devono intendersi
          riferite  a  tutto  il  personale non appartenente al ruolo
          sanitario  di  livello  dirigenziale  del  Ministero  della
          sanita'  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
          comunque operante presso il medesimo Ministero.
              9.  Per  assicurare il pieno espletamento delle proprie
          attivita'  istituzionali,  l'Agenzia, esaurite le procedure
          di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto
          nazionale  in  materia  di  progressione  del personale, e'
          autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti
          delle  dotazioni  organiche e comunque entro i limiti degli
          stanziamenti  per  il  personale,  iscritti nel bilancio di
          previsione  per  il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e
          nel  rispetto  di  quanto previsto dal citato art. 39 della
          legge  n.  449  del  1997,  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche.  In deroga al
          citato  contratto  nazionale e alle vigenti disposizioni in
          materia  di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei
          principi  generali di cui all'art. 36, comma 3, del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  le  selezioni  volte all'accertamento delle
          professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante
          l'utilizzo  di sistemi automatizzati e successivo colloquio
          orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio
          si  applicano  le norme in materia di accertamento per soli
          titoli,  previo  un  breve  corso di formazione predisposto
          dalla stessa Agenzia.".
              - Si  trascrive  il testo del comma 1 dell'art. 3 della
          legge  31 marzo  2000, n. 78, recante "Delega al Governo in
          materia  di  riordino  dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
          forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e
          della  Polizia  di Stato. Norme in materia di coordinamento
          delle Forze di polizia":
              "1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro dodici
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti legislativi per il riordino dei ruoli
          dei  funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di
          conseguire,  tenuto  conto  delle  rispettive specificita',
          omogeneita'  di  disciplina  con i pari qualifica dei ruoli
          dei  commissari  e  dei  dirigenti  della Polizia di Stato,
          secondo  i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo
          le occorrenti disposizioni transitorie:
                a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
          Corpo   forestale  dello  Stato  con  determinazione  della
          relativa   consistenza   organica,  in  sostituzione  delle
          dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
          nonche'  delle  modalita' di progressione di carriera e del
          corso di formazione;
                b) revisione  delle  disposizioni  per l'accesso alle
          qualifiche  dirigenziali  per l'attribuzione delle relative
          funzioni,  prevedendo  l'accesso  alla  qualifica  di primo
          dirigente  limitatamente al personale del ruolo di cui alla
          lettera  a),  e  prevedendo  altresi'  la  ripartizione dei
          dirigenti anche nelle sedi periferiche;
                c) soppressione,  riduzione organica o istituzione di
          altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
          relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
          di formazione e di progressione".
              - Il  decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, reca
          "Misure  urgenti  in  materia  di prevenzione e repressione
          delle sofisticazioni alimentari".
              - Il    decreto-legge   21 novembre   2000,   n.   335,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001,
          n.  3, reca "Misure per il potenziamento della sorveglianza
          epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina".
              - Il  decreto  del  Ministro delle politiche agricole e
          forestali  13 febbraio  2003,  n.  44, reca "Regolamento di
          riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato
          centrale repressione frodi".
              - Si  trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Si  trascrive  il testo del comma 2 dell'art. 1 della
          legge 7 marzo 2003, n. 38, recante "Disposizioni in materia
          di agricoltura":
              "2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, nel
          rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
          la   normativa   comunitaria,  si  conformano  ai  seguenti
          principi   e   criteri  direttivi,  oltre  che,  in  quanto
          compatibili,   alle  finalita'  e  ai  principi  e  criteri
          direttivi  di  cui  all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
          legge 5 marzo 2001, n. 57:
                a) prevedere   l'istituzione   di   un   sistema   di
          concertazione  permanente  fra  Stato,  regioni  e province
          autonome  riguardante  la  preparazione  dell'attivita' dei
          Ministri   partecipanti  ai  Consigli  dell'Unione  europea
          concernenti  le  materie  di  competenza concorrente con le
          regioni  e,  per  quanto  occorra, le materie di competenza
          esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
          fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
          specifico  Consiglio  dell'Unione europea e i presidenti di
          giunta  regionale  o  componenti  di  giunta regionale allo
          scopo delegati;
                b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
          a)  abbia  per  oggetto anche l'esame di progetti regionali
          rilevanti   ai   fini   della   tutela  della  concorrenza,
          prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
          al   Ministero  competente.  Il  Governo,  qualora  ritenga
          conforme  alle norme nazionali in materia di concorrenza il
          progetto  notificato,  libera  le regioni da ogni ulteriore
          onere,  ne cura la presentazione e segue il procedimento di
          approvazione presso gli organismi comunitari;
                c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
          a)  si  applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai
          fini  dell'esercizio  di competenze esclusive dello Stato e
          delle   regioni   o  concorrenti,  con  previsione  di  uno
          specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
                d) favorire  lo  sviluppo  della forma societaria nei
          settori  dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
          anche   attraverso  la  revisione  dei  requisiti  previsti
          dall'art.  12  della  legge  9 maggio  1975,  n.  153, come
          modificato  dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
          2001,  tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
          1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
                e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
          e  accordi  interprofessionali, contratti di coltivazione e
          vendita,  al  fine  di assicurare il corretto funzionamento
          del  mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
          alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
          favorirne  il miglioramento dell'organizzazione economica e
          della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
          di   tutela  della  salute  umana  e  degli  interessi  dei
          consumatori,  nel  rispetto del principio di trasparenza di
          cui   all'art.   9   del  regolamento  n.  178/2002/CE  del
          28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
                f) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
          decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
          criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          e  della  continuita' della corrispondenza tra misura degli
          importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
          decreto  legislativo  16 aprile  1997,  n.  146,  e dettare
          principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
          parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
          appositi  regimi  di  forfettizzazione  degli  imponibili e
          delle  imposte,  nonche'  di  una disciplina tributaria che
          agevoli  la  costituzione  di  adeguate  unita' produttive,
          favorendone    l'accorpamento    e    disincentivando    il
          frazionamento  fondiario,  e favorisca l'accorpamento delle
          unita'  aziendali,  anche  attraverso il ricorso alla forma
          cooperativa  per  la  gestione  comune  dei terreni o delle
          aziende  dei  produttori  agricoli,  con  priorita'  per  i
          giovani  agricoltori,  specialmente  nel  caso in cui siano
          utilizzate risorse pubbliche;
                g) semplificare,   anche   utilizzando   le   notizie
          iscritte  nel registro delle imprese e nel repertorio delle
          notizie  economiche  e  amministrative  (REA) istituito dal
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   7 dicembre   1995,  n.  581,  gli  adempimenti
          contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
                h) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
          decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
          principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
          parte concorrente di tali materie;
                i) favorire  l'accesso  ai  mercati  finanziari delle
          imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
          pesca,  al  fine  di  sostenerne  la  competitivita'  e  la
          permanenza   stabile   sui  mercati,  definendo  innovativi
          strumenti   finanziari,   di   garanzia   del   credito   e
          assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
          mercato,  nonche'  favorire  il  superamento da parte delle
          imprese  agricole  delle situazioni di crisi determinate da
          eventi calamitosi o straordinari;
                l) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  in  agricoltura anche attraverso l'adozione di una
          disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
                m) rivedere   la  normativa  per  il  supporto  dello
          sviluppo  dell'occupazione  nel settore agricolo, anche per
          incentivare    l'emersione   dell'economia   irregolare   e
          sommersa;
                n) ridefinire    gli    strumenti    relativi    alla
          tracciabilita',  all'etichettatura  e  alla pubblicita' dei
          prodotti  alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
          procedure  di  tracciabilita',  differenziate  per filiera,
          anche  attraverso  la  modifica  dell'art.  18  del decreto
          legislativo  n.  228  del  2001,  in coerenza con il citato
          regolamento  n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni
          alla loro diffusione;
                o) armonizzare   e  razionalizzare  la  normativa  in
          materia  di  controlli e di frodi agroalimentari al fine di
          tutelare  maggiormente  i  consumatori  e  di eliminare gli
          ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
                p) individuare  le  norme  generali regolatrici della
          materia   per   semplificare   e   accorpare  le  procedure
          amministrative  relative  all'immissione in commercio, alla
          vendita  e  all'utilizzazione  di  prodotti  fitosanitari e
          relativi  coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
          dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica   23 aprile  2001,  n.  290,  emanato  ai  sensi
          dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni;
                q) agevolare  la  costituzione  e il funzionamento di
          efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
          associate,    anche    in   riferimento   ai   criteri   di
          rappresentanza   degli   imprenditori  agricoli  associati,
          attraverso  la  modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
          legislativo   n.  228  del  2001,  al  fine  di  consentire
          un'efficace  concentrazione  dell'offerta  della produzione
          agricola,  per  garantire  il  corretto funzionamento delle
          regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
          sul   mercato,   anche   modificando  il  termine  previsto
          dall'art.  26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
          228  del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la
          vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
                r)  prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e
          organizzazione  delle  attivita' di promozione dei prodotti
          del   sistema   agroalimentare  italiano,  con  particolare
          riferimento  ai  prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
          ottenuti  con  metodi  di  produzione biologica, in modo da
          assicurare,  in  raccordo con le regioni, la partecipazione
          degli  operatori  interessati,  anche  al  fine di favorire
          l'internazionalizzazione di tali prodotti;
                s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
          l'ammodernamento   delle   filiere  agroalimentari  gestite
          direttamente    dagli    imprenditori   agricoli   per   la
          valorizzazione   sul   mercato  dei  loro  prodotti,  anche
          attraverso  l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
          costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali  e delle regioni e partecipata dalle
          organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
          compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
          avanzare  proposte  per  il  loro sostegno, con particolare
          riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
                t) ridefinire   il   sistema   della   programmazione
          negoziata  nei  settori  di  competenza del Ministero delle
          politiche   agricole  e  forestali  e  i  relativi  modelli
          organizzativi,  anche al fine di favorire la partecipazione
          delle  regioni  sulla  base di principi di sussidiarieta' e
          garantire   il   trasferimento  di  un  adeguato  vantaggio
          economico  ai  produttori agricoli, in conformita' a quanto
          previsto  dall'art.  31  del decreto legislativo n. 228 del
          2001;
                u) riformare  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, al
          fine    di    armonizzarla    con    le   nuove   normative
          sull'organizzazione   dell'amministrazione  statale  e  sul
          trasferimento  alle regioni di funzioni in materia di pesca
          e di acquacoltura;
                v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
          di  razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
          sull'attivita' di pesca marittima;
                z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
          pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
          di  garantire  l'efficacia degli interventi in favore delle
          imprese  ittiche  danneggiate  da  calamita'  naturali o da
          avversita' meteomarine;
                aa)  rivedere  la  definizione della figura economica
          dell'imprenditore  ittico  e  le  attivita'  di  pesca e di
          acquacoltura,  nonche'  le  attivita'  connesse a quelle di
          pesca  attraverso  la  modifica  degli  articoli 2  e 3 del
          decreto legislativo n. 226 del 2001;
                bb)  ridurre,  anche  utilizzando le notizie iscritte
          nel  registro  delle  imprese  e  nel  REA,  gli obblighi e
          semplificare  i  procedimenti  amministrativi  relativi  ai
          rapporti  fra  imprese  ittiche e pubblica amministrazione,
          anche  attraverso  la  modifica  dell'art. 5 e dell'art. 7,
          comma  3,  del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
          degli  articoli 123,  164,  da  169  a 179 e 323 del codice
          della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
          prescritti dalla normativa vigente;
                cc) assicurare,   in   coerenza   con   le  politiche
          generali,  un  idoneo  supporto allo sviluppo occupazionale
          nel  settore  della  pesca,  anche  attraverso  la modifica
          dell'art. 318 del codice della navigazione;
                dd) individuare    idonee    misure    tecniche    di
          conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
          sviluppo    sostenibile   del   settore   della   pesca   e
          dell'acquacoltura  e  la  gestione  razionale delle risorse
          biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
          4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
                ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
          di  vendita  di  cui  all'art.  4,  comma  8,  del  decreto
          legislativo  n.  228  del  2001, gli enti e le associazioni
          alle societa';
                ff) definire      e     regolamentare     l'attivita'
          agromeccanica,  quando  esercitata  in  favore di terzi con
          mezzi  meccanici,  per  effettuare  le operazioni colturali
          dirette  alla  cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
          di  una  fase  necessaria dello stesso, la sistemazione, la
          manutenzione  su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
          successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
          stoccaggio dei prodotti;
                gg) dettare    i   principi   fondamentali   per   la
          riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
          materia  di  pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
          la  trasformazione,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la
          finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
          tale fine;
                hh) adeguare  la  normativa relativa all'abilitazione
          delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
          408  del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice della
          navigazione,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.".
          Note all'art. 1:
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 32 del Trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea,  ratificato  con  legge
          14 ottobre  1957,  n. 1203, come modificato dall'art. 6 del
          Trattato  di Amsterdam ratificato con legge 16 giugno 1998,
          n. 209:
              "Art.   32.   -   1.   Il   mercato   comune  comprende
          l'agricoltura  e  il  commercio  dei prodotti agricoli. Per
          prodotti  agricoli  si  intendono  i  prodotti  del  suolo,
          dell'allevamento  e  della  pesca,  come pure i prodotti di
          prima  trasformazione  che  sono in diretta connessione con
          tali prodotti.
              2.  Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46
          inclusi,  le norme previste per l'instaurazione del mercato
          comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
              3.  I  prodotti  cui si applicano le disposizioni degli
          articoli da  39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che
          costituisce l'allegato I del presente Trattato.
              4.  Il  funzionamento  e lo sviluppo del mercato comune
          per   i   prodotti   agricoli  devono  essere  accompagnati
          dall'instaurazione di una politica agricola comune.".
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59":
              "Art.  5  (I  Dipartimenti).  -  1. I Dipartimenti sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle   funzioni   del   Ministero.  Ai  Dipartimenti  sono
          attribuiti   compiti  finali  concernenti  grandi  aree  di
          materie  omogenee  e  i  relativi  compiti  strumentali ivi
          compresi  quelli  di indirizzo e coordinamento delle unita'
          di  gestione  in  cui  si articolano i Dipartimenti stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
              2.  L'incarico di capo del Dipartimento viene conferito
          in  conformita'  alle  disposizioni, di cui all'art. 19 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              3.   Il   capo   del  Dipartimento  svolge  compiti  di
          coordinamento,   direzione  e  controllo  degli  uffici  di
          livello  dirigenziale  generale  compresi  nel Dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione   ed  e'  responsabile  dei  risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del Ministro.
              4.  Dal  capo del Dipartimento dipendono funzionalmente
          gli  uffici  di  livello dirigenziale generale compresi nel
          Dipartimento stesso.
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:
                a) determina  i  programmi  per  dare attuazione agli
          indirizzi del Ministro;
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di   economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'  di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse;
                c) svolge  funzioni di propulsione, di coordinamento,
          di  controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
          Dipartimento;
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti   dell'Unione  europea  per  la  trattazione  di
          questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento;
                e) adotta  gli  atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale  secondo  criteri  di  efficienza, disponendo gli
          opportuni   trasferimenti   di  personale  all'interno  del
          Dipartimento;
                f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
          potere  di  proposta per il conferimento degli incarichi di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29;
                g) puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti  di revoca degli incarichi di direzione degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
                h) e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio delle
          attribuzioni  a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              6.  Con  le  modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
          definiti ulteriori compiti del capo del Dipartimento".