IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come  modificato dall'articolo 5-quater del decreto-legge 28 dicembre
2001,  n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002,  n.  16,  che  ha  stabilito di assegnare alla regione autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  una  quota  delle accise sulle benzine pari a
0,413  euro  e  dell'accisa  sul gasolio per autotrazione pari a 0,26
euro per ogni litro venduto nel territorio della regione;
  Visto  il  medesimo articolo 3, comma 16, della citata legge n. 549
del  1995,  con  il quale si dispone che con decreto del Ministro del
tesoro,  di  concerto  con il Ministro delle finanze, d'intesa con la
regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono dettate le disposizioni
attuative del citato articolo 3, comma 16;
  Visto l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha  soppresso  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione   economica  ed  il  Ministero  delle  finanze  ed  ha
istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'articolo  3, comma 15, della citata legge n. 549 del 1995,
come  modificato  dall'articolo 5-quater della citata legge n. 16 del
2002,  che  ha stabilito la possibilita' per le regioni e le province
autonome  di determinare, con propria legge e nell'ambito della quota
di accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa della
benzina e del gasolio per autotrazione per i soli cittadini residenti
nella regione o provincia autonoma o in una parte di essa;
  Visto l'articolo 3, comma 17, della medesima legge n. 549 del 1995,
con  il quale si dispone che, nell'esercizio delle facolta' di cui ai
citati  commi  15  e  16  del  medesimo  articolo  3, le regioni e le
province  autonome  di  confine  devono  garantire che il prezzo alla
pompa  non  sia  inferiore a quello praticato negli stati confinanti,
che  la  riduzione  del  prezzo  alla  pompa  sia  differenziata  nel
territorio  regionale  in  maniera  inversamente  proporzionale  alla
distanza  dei  punti  vendita  dal  confine  e che siano disciplinati
precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative
sanzioni nei casi di inadempienza o abuso;
  Ritenuta  la  necessita'  di  abrogare  il decreto del Ministro del
tesoro  23  ottobre  1996, n. 655, recante disposizioni attuative del
predetto  articolo 3, comma 16, della medesima legge n. 549 del 1995,
a  seguito  delle  modifiche  introdotte dall'articolo 5-quater della
richiamata  legge  n.  16 del 2002, che hanno previsto l'assegnazione
alla   regione   Friuli-Venezia   Giulia,   altresi',  di  una  quota
dell'accisa  sul  gasolio  per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni
litro venduto nel territorio della regione;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Viste  le  note  n. 1905 del 16 maggio 2002 e n. 2182 del 17 maggio
2004  dell'Agenzia delle dogane, con le quali sono state condivise le
modifiche recate dal presente decreto;
  Viste  le  note  n.  10517/RAG-E/6.1A.1.6  del 22 ottobre 2002 e n.
10090/REF/6.1A.1.6  del  25  maggio  2004,  con  le  quali la regione
Friuli-Venezia Giulia ha manifestato l'intesa, prevista dall'articolo
3,  comma  16,  della  legge  n.  549 del 1995, espressa dalla Giunta
regionale nella seduta del 4 ottobre 2002;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
30 giugno 2004;
  Vista  la  nota n. 18990/REF.V dell'8 ottobre 2004, con la quale la
regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha  confermato la non incidenza, nel
meccanismo agevolativo, del recente ingresso della Repubblica slovena
nell'Unione europea;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in data 20 ottobre 2004;
  Vista  la  nota  n.  DAGL  10.34/40/04 del 25 novembre 2004, con la
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla
osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  1.  Il  decreto  del Ministro del tesoro 23 ottobre 1996, n. 655 e'
abrogato.
 
          Avvertenza:
                Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  testo  del  comma  16  dell'art.  3  della legge
          28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza  pubblica),  come modificato dall'art. 5-quater del
          decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 16, e' il
          seguente:
              "16.  Alla  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia, al
          fine  di  ridurre  la  concorrenzialita' delle rivendite di
          carburanti  negli  Stati confinanti, e' assegnata una quota
          delle  accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa
          sul  gasolio  per  autotrazione  pari  a 0,26 euro per ogni
          litro  venduto  nel  territorio  della  regione. Qualora le
          accise  sui  carburanti  fossero ridotte o inferiori a tali
          importi,   anche  per  effetto  di  iniziative  legislative
          regionali,  sono  assegnate alle regioni le quote di accisa
          di euro 0,4 13 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio
          per   autotrazione   diminuite  della  riduzione  applicata
          sull'accisa   stessa.   Conseguentemente   i  trasferimenti
          statali   a   qualsiasi   titolo   spettanti  alle  regione
          Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali
          in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti,
          a  pie' di lista, dei minori introiti statali in dipendenza
          del  presente  comma,  calcolati  sulla  base  dei  tributi
          incassati  sulle  benzine  vendute  nell'anno  1995  e  sul
          gasolio   per   autotrazione  venduto  nell'anno  2001  nel
          territorio  della  regione.  Con  decreto  del Ministro del
          tesoro  di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa
          con   la  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge, sono dettate le disposizioni attuative del
          presente comma.".
          Note alle premesse:
              -  Per  il  testo del comma 16 dell'art. 3 della citata
          legge n. 549 del 1995, si veda in nota al titolo.
              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 55 del decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
          del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                il Ministero dell'economia e delle finanze;
                il Ministero delle attivita' produttive;
                il   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca;
                il Ministero della salute;
                b) sono soppressi:
                il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica;
                il Ministero delle finanze;
                il   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato;
                il Ministero del commercio con l'estero;
                il  Dipartimento  per il turismo della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri;
                il Ministero dell'ambiente;
                il Ministero dei lavori pubblici;
                il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                il Ministero della sanita';
                il   Dipartimento  per  le  politiche  sociali  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                il Ministero della pubblica istruzione;
                il   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.
              2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo   il  Ministro  e  il  Ministero  di  grazia  e
          giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
          Ministro  della  giustizia e Ministero della giustizia e il
          Ministro  e il Ministero per le politiche agricole assumono
          rispettivamente   la   denominazione   di   Ministro  delle
          politiche  agricole e forestali e Ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli Ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo.
              4.   Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti  di
          organizzazione  gia'  adottati  ai  sensi  del  comma 4-bis
          dell'art.  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400 e della
          legge 3 aprile 1997, n. 94.
              5.  Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
          3,  trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
          comma 1.
              6.   Salvo   disposizione   contraria,   la  decorrenza
          dell'operativita'  delle  disposizioni del presente decreto
          e'  distribuita,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente tra
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e la data di cui
          al   comma  1.  Qualora  ricorrano  specifiche  e  motivate
          esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta   del   Ministro  competente,  puo',  con  proprio
          decreto,  differire  o  gradualizzare temporalmente singoli
          adempimenti   od   atti,   relativi   ai   procedimenti  di
          riorganizzazione dei Ministeri.
              7.  Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
          del  Magistrato  per  il  Po  si  provvede, nel rispetto di
          quanto  disposto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  con  i  decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
              8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
          al  settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
          politiche   agricole   sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui
          agli  articoli 35  e 36 del presente decreto legislativo il
          Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
          Stato.
              9.  All'art.  46,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
          le  aziende  autonome" sono sostituite dalle parole "per le
          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome.".
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  15 e 17
          dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995:
              "15.  Fermi  restando i vincoli derivanti dagli accordi
          internazionali   e  dalle  normative  dell'Unione  europea,
          nonche'  dalle  norme ad essi connesse, le regioni, nonche'
          le  province  autonome,  possono  determinare,  con propria
          legge   e   nell'ambito  della  quota  dell'accisa  a  loro
          riservata,  una  riduzione  del  prezzo  alla  pompa  della
          benzina   e  del  gasolio  per  autotrazione,  per  i  soli
          cittadini   residenti   nella  regione  o  nella  provincia
          autonoma o in una parte di essa.".
              "17.  Nell'esercizio  della facolta' di cui ai commi da
          15  a  18  del  presente  articolo le regioni e le province
          autonome di confine devono garantire:
                a) che  il  prezzo  alla  pompa  non  sia inferiore a
          quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la
          riduzione  del  prezzo di cui al comma 15 sia differenziata
          nel   territorio   regionale   o   provinciale  in  maniera
          inversamente  proporzionale alla distanza dei punti vendita
          dal confine;
                b)  che  siano  disciplinati  precisi controlli sulle
          cessioni  di carburanti e previste le relative sanzioni nei
          casi di inadempienza o abuso.".
              - Il  decreto  del Ministro del tesoro 23 ottobre 1996,
          n.  655,  reca: "Regolamento recante disposizioni attuative
          dell'art.  3,  comma  16,  della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, concernente l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia
          Giulia di una quota delle accise sulle benzine.".
              - Il  testo  dei  commi  3 e 4 dell'art. 17 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e', rispettivamente, il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              - Per  il  testo  del comma 16 dell'art. 3 della citata
          legge n. 549 del 1995, si veda in nota al titolo.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  decreto  ministeriale  23  ottobre 1996, n. 655,
          abrogato  dal  presente regolamento, recitava: "Regolamento
          recante disposizioni attuative dell'art. 3, comma 16, della
          legge  28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'assegnazione
          alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  di  una  quota delle
          accise sulle benzine".