La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Partecipazione dell'Italia alle operazioni dell'OSCE 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per assicurare la continuita' della presenza italiana nelle missioni OSCE sul territorio, nonche' nel Segretariato e nelle istituzioni dell'OSCE.