IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
"Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio",  modificato  ed  integrato  dal  decreto  legislativo 8
novembre  1997,  n.  389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in
particolare  gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n), e 22, comma 5,
che  dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti
inquinati;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente di concerto con il
Ministro  dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della
sanita'  25  ottobre  1999,  n.  471  che,  in  attuazione del citato
articolo  17  del  decreto  legislativo  n. 22 del 1997, disciplina i
criteri,  le  procedure  e le modalita' per la messa in sicurezza, la
bonifica  e  il  ripristino  ambientale  dei  siti  inquinati  ed  in
particolare  l'articolo  15,  comma  1,  che individua i principi e i
criteri   direttivi   per  la  classificazione  degli  interventi  di
interesse nazionale;
  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi
in campo ambientale", ed in particolare l'articolo 1, che individua i
primi  interventi  di  bonifica  di  interesse  nazionale  e  prevede
l'adozione,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  di  un
programma  nazionale  di bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati;
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  nel  piu'  breve tempo
possibile  l'inizio delle attivita' di bonifica e di procedere quindi
con  gli interventi necessari per la realizzazione dei nuovi impianti
ed il recupero dell'area;
  D'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988, in data 28 aprile 2005;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n.
471, e' aggiunto il seguente comma:
    "4-bis.  In  attesa  del  perfezionamento  del  provvedimento  di
autorizzazione  di  cui al comma precedente, completata l'istruttoria
tecnica,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio
autorizza  in  via  provvisoria,  su  richiesta dell'interessato, ove
ricorrano  i  motivi  d'urgenza  e  fatta  salva l'acquisizione della
pronuncia  positiva  del  giudizio  di  compatibilita' ambientale ove
prevista,  l'avvio  dei  lavori  per  la  realizzazione  dei relativi
interventi  di  bonifica, secondo il progetto valutato positivamente,
con  eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai
sensi  dell'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive  modificazioni.  L'autorizzazione  provvisoria produce gli
effetti di cui al comma 10 dell'articolo 10.".
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 2 maggio 2005
       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
                              Matteoli
               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Scajola
                      Il Ministro della salute
                               Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio registro n. 8, foglio n. 116
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse.
              - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante
          "Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi  e  sui  rifiuti  di  imballaggio" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
              - Il  decreto  legislativo  8  novembre  1997,  n. 389,
          recante  "Modifiche  ed  integrazioni  a  D.Lgs. 5 febbraio
          1997,  n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi,
          di  imballaggi  e  di rifiuti di imballaggio" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1997, n. 261.
              - La  legge  9  dicembre  1998,  n.  426 recante "Nuovi
          interventi   in   campo  ambientale"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.
             - L'art.  17,  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22 e' il seguente:
              "Art.  17  (Bonifica  e rispristino ambientale dei siti
          inquinati).  1.  Entro  tre  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  il  Ministro dell'ambiente,
          avvalendosi   dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente   (ANPA),   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita',  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          Bolzano, definisce:
                a) i  limiti  di  accettabilita' della contaminazione
          dei   suoli,   delle   acque  superficiali  e  delle  acque
          sotterranee  in relazione alla specifica destinazione d'uso
          dei siti;
                b) le  procedure  di  riferimento  per  il prelievo e
          l'analisi dei campioni;
                c) i  criteri  generali per la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il  ripristino ambientale dei siti inquinati,
          nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
                c-bis)  tutte  le  operazioni  di bonifica di suoli e
          falde  acquifere  che  facciano  ricorso a batteri, a ceppi
          batterici  mutanti,  a  stimolanti  di batteri naturalmente
          presenti   nel  suolo  al  fine  di  evitare  i  rischi  di
          contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
              1-bis.  I  censimenti  di  cui  al decreto del Ministro
          dell'ambiente  16 maggio  1989,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
          interne  ai  luoghi  di produzione, raccolta, smaltimento e
          recupero  dei  rifiuti,  in  particolare  agli  impianti  a
          rischio  di  incidente  rilevante  di  cui  al  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175, e
          successive   modificazioni.   Il   Ministro   dell'ambiente
          dispone,  eventualmente attraverso accordi di programma con
          gli  enti  provvisti  delle  tecnologie di rilevazione piu'
          avanzate,  la  mappatura  nazionale  dei  siti  oggetto dei
          censimenti e la loro verifica con le regioni.
              2.  Chiunque  cagiona, anche in maniera accidentale, il
          superamento  dei  limiti  di  cui  al  comma 1, lettera a),
          ovvero   determina  un  pericolo  concreto  ed  attuale  di
          superamento  dei  limiti  medesimi, e' tenuto a procedere a
          proprie  spese  agli  interventi  di messa in sicurezza, di
          bonifica  e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
          degli   impianti   dai   quali   deriva   il   pericolo  di
          inquinamento. A tal fine:
                a) deve  essere  data,  entro  48  ore,  notifica  al
          Comune,  alla  Provincia  ed  alla Regione territorialmente
          competenti,  nonche'  agli  organi di controllo sanitario e
          ambientale,  della  situazione  di  inquinamento ovvero del
          pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
                b) entro  le quarantotto ore successive alla notifica
          di  cui  alla lettera a), deve essere data comunicazione al
          comune  ed  alla provincia ed alla Regione territorialmente
          competenti  degli interventi di messa in sicurezza adottati
          per  non  aggravare  la  situazione  di  inquinamento  o di
          pericolo  di  inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
          il rischio sanitario ed ambientale;
                c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
          l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
          di  pericolo,  deve  essere  presentato  al  Comune ed alla
          Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
              3.  I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
          delle  proprie  funzioni istituzionali individuano siti nei
          quali  i  livelli  di inquinamento sono superiori ai limiti
          previsti,  ne danno comunicazione al Comune, che diffida il
          responsabile  dell'inquinamento  a  provvedere ai sensi del
          comma 2, nonche' alla Provincia ed alla Regione.
              4.  Il  comune  approva  il  progetto  ed  autorizza la
          realizzazione   degli  interventi  previsti  entro  novanta
          giorni  dalla data di presentazione del progetto medesimo e
          ne  da' comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica
          le   eventuali   modifiche  ed  integrazioni  del  progetto
          presentato,   ne   fissa   i  tempi,  anche  intermedi,  di
          esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
          essere prestate a favore della Regione per la realizzazione
          e  l'esercizio  degli  impianti  previsti  dal  progetto di
          bonifica  medesimo.  Se l'intervento di bonifica e di messa
          in  sicurezza  riguarda  un'area compresa nel territorio di
          piu'  comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
          autorizzati dalla regione.
              5.  Entro  sessanta  giorni dalla data di presentazione
          del  progetto  di  bonifica  la  Regione puo' richiedere al
          Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
          stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
              6.   Qualora   la  destinazione  d'uso  prevista  dagli
          strumenti  urbanistici  in  vigore  imponga  il rispetto di
          limiti  di accettabilita' di contaminazione che non possono
          essere  raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
          tecnologie     disponibili     a     costi    sopportabili,
          l'autorizzazione   di  cui  al  comma  4  puo'  prescrivere
          l'adozione  di  misure di sicurezza volte ad impedire danni
          derivanti  dall'inquinamento  residuo,  da  attuarsi in via
          prioritaria  con  l'impiego  di  tecniche  e  di ingegneria
          ambientale,  nonche'  limitazioni  temporanee  o permanenti
          all'utilizzo  dell'area bonificata rispetto alle previsioni
          degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  ovvero particolari
          modalita'   per   l'utilizzo   dell'area   medesima.   Tali
          prescrizioni   comportano  ove  occorra,  variazione  degli
          strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
              6-bis.  Gli  interventi  di bonifica dei siti inquinati
          possono   essere   assistiti,   sulla   base   di  apposita
          disposizione  legislativa  di  finanziamento, da contributo
          pubblico  entro  il  limite  massimo del 50 per cento delle
          relative  spese  qualora  sussistano  preminenti  interessi
          pubblici  connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
          e   ambientale  o  occupazionali.  Ai  predetti  contributi
          pubblici  non  si applicano le disposizioni di cui ai commi
          10 e 11.
              7.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4 costituisce
          variante  urbanistica,  comporta  dichiarazione di pubblica
          utilita',  di  urgenza  e di indifferibilita' dei lavori, e
          sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni, le
          concessioni,  i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
          e  gli  assensi  previsti dalla legislazione vigente per la
          realizzazione   e   l'esercizio   degli  impianti  e  delle
          attrezzature  necessarie  all'attuazione  del  progetto  di
          bonifica.
              8.  Il  completamento  degli  interventi  previsti  dai
          progetti  di  cui  al  comma 2, lettera c), e' attestato da
          apposita    certificazione   rilasciata   dalla   Provincia
          competente per territorio.
              9.  Qualora  i  responsabili  non provvedano ovvero non
          siano  individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,
          di  bonifica  e  di  ripristino  ambientale sono realizzati
          d'ufficio  dal  Comune  territorialmente  competente  e ove
          questo  non  provveda dalla Regione, che si avvale anche di
          altri  enti  pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
          predetti  interventi  le Regioni possono istituire appositi
          fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
              10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
          di  ripristino  ambientale  nonche'  la realizzazione delle
          eventuali  misure  di  sicurezza  costituiscono onere reale
          sulle  aree  inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale
          deve   essere  indicato  nel  certificato  di  destinazione
          urbanistica  ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma
          2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
              11.  Le  spese  sostenute per la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il ripristino ambientale delle aree inquinate
          nonche'  per  la  realizzazione  delle  eventuali misure di
          sicurezza,  ai  sensi  dei  commi  2 e 3, sono assistite da
          privilegio  speciale  immobiliare  sulle  aree medesime, ai
          sensi  e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del
          codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in
          pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
          Le  predette  spese  sono  altresi' assistite da privilegio
          generale mobiliare.
              11-bis.  Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto
          a  sequestro,  l'autorita'  giudiziaria  che lo ha disposto
          autorizza   l'accesso   al   sito  per  l'esecuzione  degli
          interventi  di  messa  in  sicurezza, bonifica e ripristino
          ambientale   delle   aree,   anche   al  fine  di  impedire
          l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
          peggioramento della situazione ambientale.
              12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche
          dei  soggetti  interessati  ovvero degli accertamenti degli
          organi  di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
          individui:
                a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
          livello degli inquinanti presenti;
                b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
                c) gli  enti  di cui la Regione intende avvalersi per
          l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
          obbligati;
                d) la stima degli oneri finanziari.
              13.  Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
          di   un'area   comporti   l'applicazione   dei   limiti  di
          accettabilita'    di   contaminazione   piu'   restrittivi,
          l'interessato  deve  procedere a proprie spese ai necessari
          interventi  di  bonifica sulla base di un apposito progetto
          che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
          L'accertamento  dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
          Provincia ai sensi del comma 8.
              13-bis.  Le  procedure  per  gli interventi di messa in
          sicurezza,   di   bonifica   e   di  ripristino  ambientale
          disciplinate  dal presente articolo possono essere comunque
          utilizzate ad iniziativa degli interessati.
              13-ter.  Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  di
          bonifica  e  di ripristino ambientale previsti dal presente
          articolo   vengono   effettuati   indipendentemente   dalla
          tipologia,  dalle  dimensioni  e  dalle caratteristiche dei
          siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti.
              14.  I  progetti  relativi ad interventi di bonifica di
          interesse    nazionale   sono   presentati   al   Ministero
          dell'ambiente  ed  approvati,  ai  sensi  e per gli effetti
          delle  disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  di  concetto con i Ministri dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
          con  la Regione territorialmente competente. L'approvazione
          produce  gli  effetti  di  cui al comma 7 e, con esclusione
          degli  impianti  di incenerimento e di recupero energetico,
          sostituisce,  ove  prevista  per  legge,  la  pronuncia  di
          valutazione   di   impatto  ambientale  degli  impianti  da
          realizzare   nel  sito  inquinato  per  gli  interventi  di
          bonifica.
              15.  I  limiti, le procedure, i criteri generali di cui
          al  comma  1  ed  i progetti di cui al comma 14 relativi ad
          aree  destinate  alla produzione agricola e all'allevamento
          sono  definiti  ed  approvati  di concerto con il Ministero
          delle risorse agricole, alimentari e forestali.
              15-bis.  Il  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
          informazioni   per  le  imprese  industriali,  consorzi  di
          imprese,  cooperative,  consorzi tra imprese industriali ed
          artigiane    che   intendano   accedere   a   incentivi   e
          finanziamenti  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuove
          tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
              15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
          pubblica,  rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
          e regionale dei siti contaminati da bonificare.".
               - L'art. 18, del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22 e' il seguente:
              "Art.  18  (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo
          Stato:
                a) le   funzioni   di   indirizzo   e   coordinamento
          necessarie  all'attuazione del presente decreto da adottare
          ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
                b) la   definizione  dei  criteri  generali  e  delle
          metodologie  per la gestione integrata dei rifiuti, nonche'
          l'individuazione  dei  fabbisogni  per  lo  smaltimento dei
          rifiuti   sanitari,   anche   al   fine   di   ridurne   la
          movimentazione;
                c) l'individuazione  delle  iniziative e delle misure
          per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
          di  deposito  cauzionale  sui  beni  immessi al consumo, la
          produzione    dei   rifiuti,   nonche'   per   ridurre   la
          pericolosita' degli stessi;
                d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
          dei  rifiuti  con  piu'  elevato  impatto  ambientale,  che
          presentano   le   maggiori  difficolta'  di  smaltimento  o
          particolari  possibilita'  di  recupero sia per le sostanze
          impiegate   nei   prodotti   base   sia  per  la  quantita'
          complessiva dei rifiuti medesimi;
                e) la   definizione  dei  piani  di  settore  per  la
          riduzione,  il  riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione
          dei flussi di rifiuti;
                f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
          razionalizzazione  della  raccolta,  della  cernita  e  del
          riciclaggio dei rifiuti;
                g) l'individuazione  delle iniziative e delle azioni,
          anche   economiche,  per  favorire  il  riciclaggio  ed  il
          recupero   di   materia  prima  dai  rifiuti,  nonche'  per
          promuovere  il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
          ed  il loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione
          e dei soggetti economici;
                h) l'individuazione  degli  obiettivi di qualita' dei
          servizi di gestione dei rifiuti;
                i) la  determinazione  dei  criteri  generali  per la
          elaborazione  dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il
          coordinamento dei piani stessi;
                l) l'indicazione  dei  criteri generali relativi alle
          caratteristiche  delle  aree non idonee alla localizzazione
          degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
                m) l'indicazione    dei    criteri    generali    per
          l'organizzazione     e    l'attuazione    della    raccolta
          differenziata dei rifiuti urbani;
                n) la   determinazione  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dei criteri
          generali  e  degli standard di bonifica dei siti inquinati,
          nonche'  la  determinazione dei criteri per individuare gli
          interventi   di  bonifica  che,  in  relazione  al  rilievo
          dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione
          dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
          inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale."
               - L'art.  22 del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22 e' il seguente:
              "Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le Regioni, sentite le
          Province  ed  i  Comuni,  nel rispetto dei principi e delle
          finalita'  di  cui  agli  articoli 1,  2,  3,  4 e 5, ed in
          conformita'  ai  criteri  stabiliti  dal presente articolo,
          predispongono  piani  regionali  di  gestione  dei  rifiuti
          assicurando    adeguata    pubblicita'    e    la   massima
          partecipazione  dei  cittadini, ai sensi dell'art. 25 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.
              2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono
          la   riduzione   delle   quantita',   dei  volumi  e  della
          pericolosita' dei rifiuti.
              3.  Il  piano regionale di gestione dei rifiuti prevede
          inoltre:
                a) le  condizioni  ed  i  criteri  tecnici in base ai
          quali,  nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,
          gli  impianti  per  la  gestione  dei rifiuti, ad eccezione
          delle  discariche,  possono  essere  localizzati nelle aree
          destinate ad insediamenti produttivi;
                b) la  tipologia  ed  il  complesso degli impianti di
          smaltimento  e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
          nella  regione,  tenendo conto dell'obiettivo di assicurare
          la  gestione  dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
          degli  ambiti  territoriali  ottimali  di  cui all'art. 23,
          nonche'  dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
          del sistema industriale;
                c) il  complesso  delle  attivita'  e  dei fabbisogni
          degli  impianti  necessari  a  garantire  la  gestione  dei
          rifiuti   urbani   secondo   criteri  di  efficienza  e  di
          economicita',   e   l'autosufficienza  della  gestione  dei
          rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli
          ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad
          assicurare  lo  smaltimento  dei rifiuti speciali in luoghi
          prossimi  a  quelli  di  produzione  al fine di favorire la
          riduzione della movimentazione di rifiuti;
                d) la  stima dei costi delle operazioni di recupero e
          di smaltimento;
                e) i  criteri  per  l'individuazione,  da parte delle
          Province,  delle  aree non idonee alla localizzazione degli
          impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per
          l'individuazione   dei   luoghi   o  impianti  adatti  allo
          smaltimento dei rifiuti;
                f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei
          rifiuti  ed  a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
          recupero dei rifiuti;
                g) le  iniziative  dirette a favorire il recupero dai
          rifiuti di materiali e di energia;
                h) le  misure  atte a promuovere la regionalizzazione
          della  raccolta,  della  cernita  e  dello  smaltimento dei
          rifiuti urbani;
                h-bis) i  tipi,  le quantita' e l'origine dei rifiuti
          da recuperare o da smaltire;
                h-ter) la  determinazione,  nel  rispetto delle norme
          tecniche  di  cui  all'art.  18,  comma  2,  lettera a), di
          disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
              4.  Il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti e'
          coordinato  con  gli  altri  piani  di competenza regionale
          previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
              5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
          piani  per  la  bonifica  delle  aree  inquinate che devono
          prevedere:
                a) l'ordine  di  priorita' degli interventi basato su
          un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
                b) l'individuazione  dei  siti  da bonificare e delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
                c) le   modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e
          risanamento  ambientale,  che  privilegino prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani;
                d) la stima degli oneri finanziari;
                e) le  modalita'  di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare.
              6.   L'approvazione   del  piano  regionale  o  il  suo
          adeguamento   e'  condizione  necessaria  per  accedere  ai
          finanziamenti nazionali.
              7.  La Regione approva o adegua il piano entro due anni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto; in
          attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
              8.  In  caso  di  inutile decorso del termine di cui al
          comma   7   e   di   accertata   inattivita',  il  Ministro
          dell'ambiente  diffida  gli  organi regionali competenti ad
          adempiere   entro   un   congruo  termine  e,  in  caso  di
          protrazione  dell'inerzia,  adotta,  in  via sostitutiva, i
          provvedimenti   necessari   alla   elaborazione  del  piano
          regionale.
              9.  Qualora  le autorita' competenti non realizzino gli
          interventi  previsti  dal piano regionale nei termini e con
          le  modalita'  stabiliti, e tali omissioni possono arrecare
          un  grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il
          Ministro  dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a
          provvedere  entro  un  termine  non inferiore a 180 giorni.
          Decorso    inutilmente    detto    termine,   il   Ministro
          dell'ambiente  puo'  adottare,  in via sostitutiva, tutti i
          provvedimenti  necessari  ed  idonei per l'attuazione degli
          interventi  contenuti  nel piano. A tal fine puo' avvalersi
          anche di commissari delegati.
              10.   I   provvedimenti  di  cui  al  comma  9  possono
          riguardare interventi finalizzati a:
                a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
                b) provvedere   al   reimpiego,   al  recupero  e  al
          riciclaggio   degli   imballaggi   conferiti   al  servizio
          pubblico;
                c) introdurre    sistemi   di   deposito   cauzionale
          obbligatorio sui contenitori;
                d) favorire  operazioni  di  trattamento  dei rifiuti
          urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
                e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti
          per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
              11.   Sulla  base  di  appositi  accordi  di  programma
          stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          d'intesa  con  la  regione,  possono essere autorizzati, ai
          sensi  degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio
          o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali
          esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non
          previsti  dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti
          condizioni:
                a) siano  riciclati  e  recuperati come materia prima
          rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
          composto  da  rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da
          rifiuti;
                b) siano  rispettate  le  norme  tecniche di cui agli
          articoli 31 e 33;
                c) siano  utilizzate le migliori tecnologie di tutela
          dell'ambiente;
                d) sia  garantita  una  diminuzione  delle  emissioni
          inquinanti."
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante   disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, S.O. e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1 del decreto
          ministeriale  25 ottobre 1999, n. 471, recante: regolamento
          recante  criteri,  procedure  e  modalita'  per la messa in
          sicurezza,  la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
          inquinati,  ai  sensi  dell'art.  17  del D.Lgs. 5 febbraio
          1997,  n.  22, e successive modificazioni e integrazioni, e
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 dicembre 1999, n.
          293, S.O.:
              "Art.  15 (Interventi di interesse nazionale). - 1. Gli
          interventi  di  interesse  nazionale  sono individuabili in
          relazione  alle  caratteristiche  del  sito inquinato, alle
          quantita'  e  pericolosita'  degli  inquinanti presenti nel
          sito   medesimo,   al  rilievo  dell'impatto  sull'ambiente
          circostante   al  sito  inquinato  in  termini  di  rischio
          sanitario  ed  ecologico  nonche' di pregiudizio per i beni
          culturali  ed  ambientali  secondo  i  seguenti  principi e
          criteri  direttivi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera
          n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
                a) la  bonifica riguardi aree e territori, compresi i
          corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
                b) la  bonifica riguardi aree e territori tutelati ai
          sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
          con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
                c) il  rischio  sanitario  ed  ambientale  che deriva
          dall'inquinamento   risulti   particolarmente   elevato  in
          ragione  della densita' della popolazione o dell'estensione
          dell'area interessata;
                d) l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento
          dell'area sia rilevante;
                e) l'inquinamento  costituisca  un rischio per i beni
          di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
                f) la  bonifica riguardi siti compresi nel territorio
          di piu' regioni.".
              - L'art.  1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, (nuovi
          interventi  in campo ambientale), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, e' il seguente:
              "Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale
          dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso
          pubblico  nella  realizzazione  di interventi di bonifica e
          ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree
          e  specchi  d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
          in  concessione,  anche  in  caso  di loro dismissioni, nei
          limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis,
          del   decreto   legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22,  e
          successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi
          del  protocollo  di  Kyoto sui cambiamenti climatici di cui
          alla  deliberazione  del  Comitato interministeriale per la
          programmazione   economica   (CIPE)  del  3 dicembre  1997,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
          1998,   del   piano   straordinario   di   completamento  e
          razionalizzazione    dei   sistemi   di   collettamento   e
          depurazione  di  cui  all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo
          1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          23 maggio  1997,  n.  135,  e  degli accordi e contratti di
          programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo
          n.   22  del  1997,  sono  autorizzati  limiti  di  impegno
          ventennali  di  lire  27.000  milioni a decorrere dall'anno
          1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di
          lire  16.200  milioni  a  decorrere  dall'anno 2000. Per le
          medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire
          130.000  milioni  per l'anno 2000; per gli anni successivi,
          al  finanziamento  degli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo  si  provvede  ai  sensi  dell'art.  11,  comma 3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2.  Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
          1  possono  concorrere  le  ulteriori risorse destinate dal
          CIPE   al   finanziamento   di   progetti   di  risanamento
          ambientale,   nonche'   quelle   attribuite   al  Ministero
          dell'ambiente   in   sede  di  riprogrammazione  dei  fondi
          disponibili  nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
          1994-1999.
              3.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al
          comma  1  e  per  la  utilizzazione  delle relative risorse
          finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore
          della   presente  legge,  previo  parere  delle  competenti
          Commissioni   parlamentari,   un   programma  nazionale  di
          bonifica  e  ripristino  ambientale dei siti inquinati, che
          individua   gli  interventi  di  interesse  nazionale,  gli
          interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
          finanziamento  dei  singoli  interventi  e  le modalita' di
          trasferimento  delle  relative  risorse. Il programma tiene
          conto  dei  limiti  di  accettabilita',  delle procedure di
          riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
          di  cui  all'art.  17,  comma  1, del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
              4.  Sono  considerati  primi  interventi di bonifica di
          interesse  nazionale  quelli  compresi  nelle seguenti aree
          industriali  e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
          sono   perimetrati,   sentiti  i  Comuni  interessati,  dal
          Ministro  dell'ambiente  sulla  base  dei  criteri  di  cui
          all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
                a) Venezia (Porto Marghera);
                b) Napoli orientale;
                c) Gela e Priolo;
                d) Manfredonia;
                e) Brindisi;
                f) Taranto;
                g) Cengio e Saliceto;
                h) Piombino;
                i) Massa e Carrara;
                l) Casal Monferrato;
                m) Litorale    Domizio-Flegreo    e   Agro   aversano
          (Caserta-Napoli);
                n) Pitelli (La Spezia);
                o) Balangero; Pieve Vergonte;
                p-bis) Sesto   San   Giovanni   (aree  industriali  e
          relative discariche);
                p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
                p-quater) Pioltello e Rodano;
                p-quinquies) Brescia-Caffaro   (aree   industriali  e
          relative discariche da bonificare);
                p-sexies) Broni;
                p-septies) Falconara Marittima;
                p-octies) Serravalle Scrivia;
                p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
                p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
                p-undecies) aree del litorale vesuviano;
                p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
                p-terdecies) area industriale della Val Basento.
              5.   Il   Ministero   dell'ambiente,   nell'ambito  del
          programma   di  cui  al  comma  3,  determina  altresi'  le
          modalita'  per  il  monitoraggio  e  il  controllo,  con la
          partecipazione  delle  Regioni interessate, delle attivita'
          di  realizzazione  delle  opere e degli interventi previsti
          nel  programma  stesso,  ivi  compresi  i  presupposti e le
          procedure   per  la  revoca  dei  finanziamenti  e  per  il
          riutilizzo   delle  risorse  resesi  comunque  disponibili,
          assicurando   il   rispetto   dell'originaria   allocazione
          regionale  delle  risorse.  Per  le  attivita'  di  cui  al
          presente   comma   il  Ministero  dell'ambiente  si  avvale
          dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente
          (ANPA)   e   delle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
          dell'ambiente (ARPA).
              6.  Gli  enti  territoriali  competenti, sulla base del
          programma  di  cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre
          mutui  o  ad effettuare altre operazioni finanziarie con la
          Cassa  depositi  e prestiti e altri istituti di credito. Le
          Regioni  sono  autorizzate  a  corrispondere, sulla base di
          apposita    rendicontazione    degli    enti   territoriali
          competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati
          le   rate   di   ammortamento  per  capitale  e  interessi,
          avvalendosi    delle    quote    di   limiti   di   impegno
          rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
              7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto
          degli   interventi   di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e
          ripristino  ambientale  ovvero  di  alienazione entro dieci
          anni  dall'effettuazione  degli stessi in assenza di cambio
          di  destinazione,  il  contributo di cui all'art. 17, comma
          6-bis,  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
          successive  modificazioni,  e'  restituito  allo  Stato  in
          misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area
          al  momento  del  cambio  di destinazione, ovvero della sua
          cessione,  rispetto  a quello dell'intervento di bonifica e
          ripristino    ambientale.    Con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente,  di concerto con il Ministro del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione  economica,  verranno
          determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
              8. -28. (omissis)".
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  15, del decreto ministeriale 25
          ottobre 1999, n. 471, recante "Regolamento recante criteri,
          procedure  e  modalita'  per  la  messa  in  sicurezza,  la
          bonifica  e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai
          sensi  dell'art.  17  del  D.Lgs.  5 febbraio 1997, n. 22 e
          successive  modificazioni  e integrazioni, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  15  dicembre  1999, n. 293, S.O., come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
              "Art.  15 (Interventi di interesse nazionale). - 1. Gli
          interventi  di  interesse  nazionale  sono individuabili in
          relazione  alle  caratteristiche  del  sito inquinato, alle
          quantita'  e  pericolosita'  degli  inquinanti presenti nei
          sito   medesimo,   al  rilievo  dell'impatto  sull'ambiente
          circostante   al  sito  inquinato  in  termini  di  rischio
          sanitario  ed  ecologico  nonche' di pregiudizio per i beni
          culturali  ed  ambientali  secondo  i  seguenti  principi e
          criteri  direttivi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera
          n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
                a) la  bonifica riguardi aree e territori, compresi i
          corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
                b) la  bonifica riguardi aree e territori tutelati ai
          sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
          con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
                c) il  rischio  sanitario  ed  ambientale  che deriva
          dall'inquinamento   risulti   particolarmente   elevato  in
          ragione  della densita' della popolazione o dell'estensione
          dell'area interessata;
                d) l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento
          dell'area sia rilevante;
                e) l'inquinamento  costituisca  un rischio per i beni
          di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
                f) la  bonifica riguardi siti compresi nel territorio
          di piu' regioni.
              2.  Il responsabile presenta al Ministero dell'ambiente
          il Piano di caratterizzazione, il Progetto preliminare e il
          Progetto  definitivo predisposti secondo i criteri generali
          stabiliti   dall'Allegato  4,  nei  termini  e  secondo  le
          modalita'  di  cui  all'art.  10, comunicando, altresi', le
          informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza
          adottati  ai  sensi  dell'art. 7 o dell'art. 8. Nel caso in
          cui  il responsabile non provveda o non sia individuabile e
          non  provveda  il proprietario del sito inquinato ne' altro
          soggetto  interessato,  i  progetti  sono  predisposti  dal
          Ministero   dell'ambiente,   che  si  avvale  dell'A.N.P.A,
          dell'Istituto Superiore di Sanita' e dell'E.N.E.A.
              3.    Per   l'istruttoria   tecnica   degli   elaborati
          progettuali di cui al comma 2 il Ministero dell'ambiente si
          avvale   dell'A.N.P.A.,   delle   A.R.P.A   delle   regioni
          interessate e dell'Istituto Superiore di Sanita'.
              4.   Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          della  sanita',  d'intesa  con  la regione territorialmente
          competente,  approva  il progetto definitivo, tenendo conto
          delle  conclusioni  dell'istruttoria tecnica e autorizza la
          realizzazione dei relativi interventi.
              "4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento
          di  autorizzazione  di  cui al comma precedente, completata
          l'istruttoria  tecnica,  il  Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  autorizza  in  via provvisoria, su
          richiesta   dell'interessato,   ove   ricorrano   i  motivi
          d'urgenza  e  fatta  salva  l'acquisizione  della pronuncia
          positiva  del  giudizio  di  compatibilita'  ambientale ove
          prevista,  l'avvio  dei  lavori  per  la  realizzazione dei
          relativi   interventi  di  bonifica,  secondo  il  progetto
          valutato  positivamente,  con eventuali prescrizioni, dalla
          Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della
          legge  7 agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni.
          L'autorizzazione  provvisoria produce gli effetti di cui al
          comma 10 dell'art. 10.
              5.  Qualora  gli  interventi  di  bonifica e ripristino
          ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a
          procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale ai sensi
          della  normativa  vigente, l'approvazione di cui al comma 4
          e' subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di
          compatibilita'.   In  tali  casi  i  termini  previsti  dal
          presente  decreto  sono sospesi sino alla conclusione della
          procedura di valutazione di impatto ambientale.
              6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli
          effetti di cui all'art. 10, comma 10.".