IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 ottobre 2003,  n.  306,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, commi 1, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2000/76/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente  in  data  21  dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996; 
  Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.  372,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19  novembre  1997,  n.
503; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  in  data  5  febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
88 del 16 aprile 1998; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25  febbraio  2000,  n.
124; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 2002; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2004; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 16 dicembre 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e
delle finanze, delle attivita' produttive, della  salute  e  per  gli
affari regionali; 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                  Finalita' e campo di applicazione 
  1. Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento  e
di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le  procedure
finalizzate a prevenire e ridurre per quanto  possibile  gli  effetti
negativi  dell'incenerimento  e  del  coincenerimento   dei   rifiuti
sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del  suolo,
delle acque superficiali e  sotterranee,  nonche'  i  rischi  per  la
salute umana che ne derivino. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina: 
    a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e
di coincenerimento dei rifiuti; 
    b) i metodi di campionamento, di analisi e di  valutazione  degli
inquinanti  derivanti  dagli   impianti   di   incenerimento   e   di
coincenerimento dei rifiuti; 
    c)  i  criteri  e  le  norme  tecniche  generali  riguardanti  le
caratteristiche costruttive e funzionali, nonche'  le  condizioni  di
esercizio degli impianti di incenerimento e  di  coincenerimento  dei
rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare  una
elevata  protezione  dell'ambiente  contro   le   emissioni   causate
dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti; 
    d)  i  criteri  temporali  di  adeguamento  degli   impianti   di
incenerimento  e  di  coincenerimento  di  rifiuti   esistenti   alle
disposizioni del presente decreto. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1, 2, 3, 4 e
          dell'allegato   B  della  legge  31 ottobre  2003,  n.  306
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2003):
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2. (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.».
              «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa). -  1.  Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
          da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,   sono   introdotte   le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
          oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
          semplificazione amministrativa;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso    sono   previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
          di  attuazione  delle  direttive;  alla relativa copertura,
          nonche'  alla  copertura delle minori entrate eventualmente
          derivanti  dall'attuazione  delle  direttive, in quanto non
          sia  possibile  fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  per  un  ammontare  non superiore a 50 milioni di
          euro;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
          le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
          decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
          l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
          individuazione dei soggetti responsabili.».
              «Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa ai sensi
          della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
          1998,  n.  128,  e  della  presente legge, e di regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma  1 e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
          informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c).
              3.  Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui al
          presente  articolo  il  Governo  acquisisce  i  pareri  dei
          competenti  organi  parlamentari che devono essere espressi
          entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso
          inutilmente  il  termine  predetto,  i  decreti legislativi
          possono essere comunque emanati.».
              «Art.  4  (Oneri relativi a prestazioni e controlli). -
          1.  Gli  oneri  per  prestazioni e controlli da eseguire da
          parte  di  uffici  pubblici nell'attuazione delle normative
          comunitarie  sono  posti a carico dei soggetti interessati,
          ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
          comunitaria,  secondo  tariffe  determinate  sulla base del
          costo  effettivo  del  servizio.  Le  suddette tariffe sono
          predeterminate e pubbliche.».
                                                          «Allegato B
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)
              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
          alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
          zoologici.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European     Airlines     (AEA),     European     Transport
          Workers'Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association
          (ECA),   European   Regions  Airline  Association  (ERA)  e
          International Air Carrier Association (IACA).
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  Statuto  della  Societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
          l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
          contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
              2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
          gestione del rumore ambientale.
              2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
          e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
          comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
          privata e alle comunicazioni elettroniche).
              2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
          distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
          modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
              2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
          Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
          parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
          promozione professionali e le condizioni di lavoro.
              2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
          subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
              2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi.
              2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
          sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
          sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
          conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
          73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6 CEE e
          93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
          2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
          modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
          protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
          organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
          contro la loro diffusione nella Comunita'.
              2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
          definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
          del soggiorno illegali.
              2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
              2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
          sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
          elettroniche.
              2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
          ed elettroniche (RAEE).
              2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
          ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
          Consiglio, del 7 giugno 1990.
              2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
          privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
          mercato).
              2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
          alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
              2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
          Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
              2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
          stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
              2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
          favore dei prodotti del tabacco.
              2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
          modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
          della specie bovina.
              2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          riguardanti le imbarcazioni da diporto.
              2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
          modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini.».
              -  La  direttiva 2000/76/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          332 del 28 dicembre 2000.
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          24 maggio  1988,  n. 203, reca: «Attuazione delle direttive
          CEE  numeri  80/779,  82/884,  84/360  e 85/203 concernenti
          norme  in  materia  di  qualita' dell'aria, relativamente a
          specifici  agenti  inquinanti,  e  di inquinamento prodotto
          dagli  impianti  industriali,  ai  sensi dell'art. 15 della
          legge 16 aprile 1987, n. l83.».
              -  Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  95,
          recante:   «Attuazione   delle   direttive   75/439/CEE   e
          87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 febbraio 1992, n.
          38, S.O.
              -   Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data
          21 dicembre  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
          dell'8 gennaio   1996,  reca:  «Disciplina  dei  metodi  di
          controllo  delle  emissioni  in  atmosfera  dagli  impianti
          industriali.».
              -  Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
          «Attuazione  della  direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della
          direttiva   91/689/CEE   sui  rifiuti  pericolosi  e  della
          direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
          imballaggio.».
              -  Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca:
          «Disposizioni  sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
          recepimento   della  direttiva  91/271/CEE  concernente  il
          trattamento  delle  acque  reflue  urbane e della direttiva
          91/676/CEE    relativa    alla   protezione   delle   acque
          dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da
          fonti agricole.».
              -  Il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   96/61/CE   relativa  alla
          prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.».
              - Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca:
          «Attuazione  integrale  della  direttiva 96/61/CE, relativa
          alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.».
              -  Il  decreto  del  Ministro dell'ambiente 19 novembre
          1997,   n.   503,  reca:  «Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione   delle   direttive  89/369/CEE  e  89/429/CEE
          concernenti  la  prevenzione  dell'inquinamento atmosferico
          provocato  dagli  impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti
          urbani  e  la disciplina delle emissioni e delle condizioni
          di  combustione  degli impianti di incenerimento di rifiuti
          urbani,  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi, nonche' di
          taluni rifiuti sanitari.».
              -   Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data
          5 febbraio  1998,  reca:  «Individuazione  dei  rifiuti non
          pericolosi   sottoposti   alle  procedure  semplificate  di
          recupero  ai  sensi  degli  articoli 31  e  33  del decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 227.».
              -  Il  decreto  del  Ministro dell'ambiente 25 febbraio
          2000, n. 124, reca: «Regolamento recante i valori limite di
          emissione    e    le    norme   tecniche   riguardanti   le
          caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti
          di   incenerimento   e   di   coincenerimento  dei  rifiuti
          pericolosi,  in  attuazione  della  direttiva  94/67/CE del
          Consiglio  del  16 dicembre  1994,  e ai sensi dell'art. 3,
          comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 maggio   1988,   n.   203,  e  dell'art.  18,  comma  2,
          lettera a),  del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n.
          22.».
              -  Il  regolamento  (CE)  n. 1774/2002 e' pubblicato in
          GUCE n. L. 273 del 10 ottobre 2002.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno:
                ha  dichiarato  non  fondata,  nei  sensi  di  cui in
          motivazione,  la  questione  di legittimita' costituzionale
          dell'art.  2,  commi 5 e 6, sollevata dalla regione Puglia,
          in  riferimento  agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della
          Costituzione;
                ha  dichiarato  non  fondata,  nei  sensi  di  cui in
          motivazione,  la  questione  di legittimita' costituzionale
          dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento
          agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.».