IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di contrastare gli
episodi   di   violenza  in  occasione  di  manifestazioni  sportive,
prevedendo   ulteriori   misure   idonee   a  prevenire  e  reprimere
comportamenti   particolarmente   pericolosi,  adeguando  la  vigente
normativa  anche  agli  obblighi  sanciti dagli organismi dell'Unione
europea e da quelli sportivi internazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
            Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401

  1.  Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma  1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
divieto  di  cui  al presente comma puo' essere disposto anche per le
manifestazioni  sportive  che  si svolgono all'estero, specificamente
indicate,  ovvero dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in
Italia.";
      2)  al  comma  5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
prescrizione  di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta,
anche  sulla  base  di  documentazione  videofotografica  o  di altri
elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al
comma 1.";
      3)  al  comma  6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
stesse  disposizioni  si  applicano  nei  confronti delle persone che
violano  in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni  sportive  adottato  dalle competenti Autorita' di uno
degli altri Stati membri dell'Unione europea.";
      4)  al comma 7 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "7.
Con  la  sentenza  di  condanna  per  i reati di cui al comma 6 e per
quelli  commessi  in occasione o a causa di manifestazioni sportive o
durante  i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni  il  giudice  puo'  disporre il divieto di accesso nei
luoghi  di  cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o
comando  di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive
specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni.";
    b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La
pena  e' aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena
e'  aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva il mancato regolare
inizio,  la  sospensione,  l'interruzione  o  la  cancellazione della
manifestazione sportiva.";
      2)  al  comma  2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
pena  e'  della  reclusione  da  un mese a tre anni e sei mesi se dal
fatto   deriva   il   mancato   regolare   inizio,   la  sospensione,
l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.";
    c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente:
  "Art.  6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai
controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. - 1. Ai
sensi  e  per gli effetti degli articoli 336 e 337 del codice penale,
sono  considerati  incaricati  di un pubblico servizio gli incaricati
del  controllo  dei  titoli  di  accesso  e  dell'instradamento degli
spettatori   e  quelli  incaricati  di  assicurare  il  rispetto  del
regolamento  d'uso  dell'impianto  dove  si  svolgono  manifestazioni
sportive.".