IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo ulteriori misure idonee a prevenire e reprimere comportamenti particolarmente pericolosi, adeguando la vigente normativa anche agli obblighi sanciti dagli organismi dell'Unione europea e da quelli sportivi internazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia."; 2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1."; 3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea."; 4) al comma 7 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice puo' disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni."; b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pena e' aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva."; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena e' della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva."; c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente: "Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. - 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 336 e 337 del codice penale, sono considerati incaricati di un pubblico servizio gli incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive.".