IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare alcune
modifiche  al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n. 28, sia a
seguito  della  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n. 285 del 19
luglio  2005,  in  modo  di  assicurare piena efficacia al sistema di
sostegno  pubblico  alle  attivita' cinematografiche in conformita' a
quanto  previsto  dalla  sentenza  medesima,  sia  in  relazione alle
problematiche  di  funzionamento  della  societa' del gruppo pubblico
cinematografico  Cinecitta' Holding S.p.a., da riportare in linea con
il  nuovo  assetto  organizzativo  del  Ministero  per  i  beni  e le
attivita' culturali;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
pervenire  all'approvazione  dello  statuto della Biennale di Venezia
per  assicurare  la  piena  operativita' della Fondazione, nonche' di
allineare   talune   recenti  disposizioni  sulla  definizione  degli
interessi  archeologico  e  numismatico al sistema di tutela previsto
dal  Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo   22   gennaio   2004,   n.   42,   e   di  riavviare  la
ristrutturazione  della  sede  del  Centro per la documentazione e la
valorizzazione delle arti contemporanee in Roma;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro  per  gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
        Disposizioni in materia di attivita' cinematografiche

  1.  All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e successive modificazioni, dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
  "8-bis.  I  decreti  ministeriali  di  cui all'articolo 3, comma 2,
all'articolo  8,  comma 4, all'articolo 10, comma 4, all'articolo 12,
comma  4,  ed  all'articolo  17,  comma  4,  nonche'  gli atti di cui
all'articolo  4,  comma  3,  ed  all'articolo  19,  commi 3 e 5, sono
adottati  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano. I
decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 3, all'articolo 12,
comma  5,  all'articolo 19, comma 2, nonche' gli atti del Ministro di
cui  all'articolo  8,  comma  3,  ed  all'articolo  13, comma 9, sono
adottati sentita la Conferenza di cui al primo periodo.".
  2.  I decreti ministeriali e gli altri atti di cui all'articolo 27,
comma  8-bis,  del  decreto  legislativo n. 28 del 2004, e successive
modificazioni,  gia'  adottati  alla  data  del  28 luglio 2005, sono
trasmessi nel termine di trenta giorni, ai fini della validita' degli
atti adottati e dei procedimenti pendenti alla stessa data in base ai
medesimi,  alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano per le intese
ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-bis.