IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
specifiche  disposizioni  volte  ad  assicurare  la  funzionalita'  e
l'efficienza del settore delle infrastrutture;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
   Misure urgenti per la funzionalita' del Registro Italiano Dighe

  1.  All'articolo  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il
comma  119  e'  inserito il seguente: "119-bis). Il Registro Italiano
Dighe  puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato,
tramite   convenzione   o   altra   forma   di   flessibilita'  e  di
collaborazione,  nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi
oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe.".
  2.   Il   Registro   Italiano  Dighe  provvede,  per  l'anno  2005,
all'attuazione  dell'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo
2004,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2004,  n. 139, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 57,
della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Conseguentemente, per la
compensazione  degli  effetti  finanziari che ne derivano, per l'anno
2005,  sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, l'autorizzazione di
spesa  di  cui  al  comma  27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' ridotta di 17.500.000,00 euro.
  3.  Nel  comma  3 dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo
1998,   n.112,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Al
Presidente  del  Registro  Italiano Dighe - R.I.D. e' riconosciuto il
compenso  determinato  ai  sensi  della  direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, con l'imputazione a carico
del  bilancio  del  R.I.D.,  fatto salvo, ove dipendente di pubbliche
amministrazioni  collocato  in posizione di aspettativa senza assegni
da  parte  dell'amministrazione  di  appartenenza,  esclusivamente il
trattamento economico gia' in godimento.".