IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  ed,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 3;
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella  parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del
sistema  degli  ammortizzatori  sociali,  vengano  definite,  in  via
sperimentale,  con  uno o piu' decreti, misure di politiche attive di
sostegno  del  reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione  aziendale  e  per fronteggiare situazioni di crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  del  27 novembre 1997, n. 477, con cui e'
stato  emanato  un  regolamento  quadro  propedeutico all'adozione di
specifici regolamenti settoriali per la materia;
  Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  prevede  una  specifica  disciplina  transitoria  per  i casi di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi
di personale;
  Visto l'articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
che  ha  previsto  che per l'effettiva attuazione delle previsioni di
cui  all'articolo  2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e'  applicabile a Poste Italiane S.p.A. l'articolo 59, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 di riforma
dell'organizzazione  del Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001 con cui,
in  attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate,
e'  stato  convenuto  di  istituire presso l'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  il  «Fondo  di  solidarieta'  per il
sostegno  del  reddito,  della  occupazione  e  della riconversione e
riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.A.»;
  Visto il successivo accordo del 16 ottobre 2001, con il quale si e'
convenuto  di  modificare  l'articolo  3  del  sopra citato contratto
collettivo nazionale del 18 luglio 2001;
  Visto  l'ulteriore accordo del 17 dicembre 2003, con il quale si e'
convenuto  di  procedere ad una diversa formulazione dell'articolo 5,
comma 2, del presente regolamento, fissando un termine massimo per la
presentazione delle richieste di erogazione delle prestazioni;
  Sentite  nella  riunione  del  9 novembre  2001  le  organizzazioni
individuate,  al  fine  dell'adozione del presente regolamento, nelle
parti firmatarie del citato contratto collettivo del 18 luglio 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri con
nota del 4 aprile 2005;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Costituzione  del  Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione    e    della   riconversione   e   riqualificazione
     professionale del personale della «Poste Italiane S.p.A.».

  1.  E' istituito presso l'I.N.P.S. il «Fondo di solidarieta' per il
sostegno  del  reddito,  dell'occupazione  e  della  riconversione  e
riqualificazione  del  personale  della  Poste  Italiane  S.p.A.», di
seguito denominato: «Fondo».
  2.  Il  Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale,
ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  del  27
novembre 1997, n. 477.
 
          Avvertenza:

              - Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:

              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -  Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
          20  (Disposizioni  in  materia di giurisdizione e controllo
          della Corte dei conti), e' il seguente:
              «Art.  3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
          Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
          atti non aventi forza di legge:
                a) provvedimenti  emanati  a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri;
                b) atti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
                c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
                d) provvedimenti  dei  comitati  interministeriali di
          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre zioni emanate
          nelle materie di cui alle lettere b) e c);
                e) (lettera    abrogata    dall'art.    43,   decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n. 80 e dall'art. 72, decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.).
                f) provvedimenti  di  disposizione  del demanio e del
          patrimonio immobiliare;
                g) decreti     che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
          attivi,  di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
          quali   ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo  comma
          dell'art.  19  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
          di  appalto  d'opera,  se di importo superiore al valore in
          ECU    stabilito    dalla    normativa    comunitaria   per
          l'applicazione   delle   procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti  stessi;  altri  contratti passivi, se di importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato;
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi;
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro;
                l)  atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
              2.  I  provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
          non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
          termine  di  trenta  giorni dal ricevimento. li' termine e'
          interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
          integrativi   di   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
          ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
          provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
          rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
          controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
          divengono esecutivi.
              3.  Le  sezioni  riunite della Corte dei conti possono,
          con  deliberazione  motivata, stabilire che singoli atti di
          notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
          amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame    alla   Corte   dei   conti,   che   ove   rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
              4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
          riferimento del controllo.
              5.  Nei  confronti  delle amministrazioni regionali, il
          controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
          obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
          programma.
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento   ed   ai   consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
          inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
          Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
          osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
          agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
              7.  Restano  ferme,  relativamente agli enti locali, le
          disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          786,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio
          1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
          1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
          disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n.  453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
          territoriali  il  riesame  di  atti ritenuti non conformi a
          legge.  Le  amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
          seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
          illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
          direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di  controlli  successivi  previsti dal decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e dal
          decreto   legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11luglio1980, n. 312.
              9.  Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
          applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
          presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
          delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti, approvato con regio
          decreto    12 luglio    1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni.
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della  Corte  dei  conti che la presiede, dai presidenti di
          sezione  preposti  al coordinamento e da tutti i magistrati
          assegnati  a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
          annualmente  in  quattro  collegi dei quali fanno parte, in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti  di sezione preposti al coordinamento, I collegi
          hanno  distinta competenza per tipologia di controllo o per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti.  L'adunanza  plenaria e' presieduta dal presidente
          della  Corte  dei  conti  ed  e' composta dai presidenti di
          sezione   preposti   al  coordinamento  e  da  trentacinque
          magistrati  assegnati  a funzioni di controllo, individuati
          annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione di
          almeno  tre  per  ciascun  collegio della sezione e uno per
          ciascuna  delle  sezioni di controllo sulle amministrazioni
          delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti.
              10-bis.  La  sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze  dei  collegi,  nonche'  i  criteri  per la loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
              11.  Ferme  restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei  conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa  la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
          a  far  parte  in  qualita'  di  relatore il magistrato che
          deferisce la questione alla sezione.
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
          richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche, dandone
          notizia alla sezione del controllo.
              13.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.».
              - Il   testo   dell'art.   2,  comma  28,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              «28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, con uno o piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sentite  le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
          delle  competenti  commissioni parlamentari, sono definite,
          in   via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito  dei  processi  di ristrutturazione aziendali e
          per  fronteggiare  situazioni  di  crisi di enti ed aziende
          pubblici   e  privati  erogatori  di  servizi  di  pubblica
          utilita',  nonche'  delle  categorie  e  settori di impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio  della  potesta' regolamentare il Governo si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) costituzione   da   parte   della   contrattazione
          collettiva  nazionale di appositi fondi finanziati mediante
          un  contributo  sulla  retribuzione non inferiore allo 0,50
          per cento;
                b) definizione da parte della contrattazione medesima
          di  specifici  trattamenti e dei relativi criteri, entita',
          modalita'   concessivi,   entro   i  limiti  delle  risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi;
                c) eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento  con  una quota non superiore al 25 per cento
          del contributo;
                d) in  caso  di  ricorso  ai  trattamenti, previsione
          della  obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
          di  una misura addizionale non superiore a tre volte quella
          della contribuzione stessa;
                e) istituzione  presso  l'I.N.P.S. dei fondi, gestiti
          con il concorso delle parti sociali;
                f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi.».
              - Il  testo del decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  del 27
          novembre 1977, n. 477 (Regolamento recante norme in materia
          di   ammortizzatori  per  le  aree  non  coperte  da  cassa
          integrazione   guadagni),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 13 gennaio 1998, n. 9.
              - Il   testo   dell'art.   59,  comma  3,  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica), e' il seguente:
              «3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1998,  per  tutti i
          soggetti  nei  cui  confronti trovino applicazione le forme
          pensionistiche  che  garantiscono  prestazioni  definite in
          aggiunta  o  ad  integrazione del trattamento pensionistico
          obbligatorio,   ivi  comprese  quelle  di  cui  al  decreto
          legislativo   16 settembre   1996,   n.   563,  al  decreto
          legislativo   21 aprile   1993,   n.  124,  ed  al  decreto
          legislativo  20 novembre  1990,  n.  357,  nonche' le forme
          pensionistiche   che   assicurano  comunque  ai  dipendenti
          pubblici,  inclusi  quelli  alle dipendenze delle regioni a
          statuto  speciale  e  degli enti di cui alla legge 20 marzo
          1975,  n.  70,  e successive modificazioni, ivi compresa la
          gestione  speciale  ad  esaurimento  di cui all'art. 75 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
          n.  761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
          addetto   alle   imposte   di  consumo,  per  il  personale
          dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
          addetto  alle  esattorie  e  alle ricevitorie delle imposte
          dirette,  prestazioni  complementari al trattamento di base
          ovvero  al  trattamento di fine rapporto, il trattamento si
          consegue  esclusivamente in presenza dei requisiti e con la
          decorrenza  previsti  dalla  disciplina  dell'assicurazione
          generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con
          le  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative
          del  personale  dipendente,  stipulati  anteriormente  alla
          costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito
          ai  sensi  dell'art.  2,  comma 28, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per
          gli  iscritti  ai  regimi  aziendali  integrativi di cui al
          citato   decreto   legislativo   n.   357   del   1990,  la
          contrattazione  collettiva,  nei casi di ristrutturazione o
          riorganizzazione   aziendale  che  determinano  esuberi  di
          personale, puo' diversamente disporre, anche in deroga agli
          ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di
          tali  esuberi  riguardanti banche, associazioni di banche e
          concessionari   della   riscossione   cui  si  applicano  i
          contratti  collettivi  del settore del credito, gli accordi
          stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative del
          personale  dipendente  possono: a) prevedere, allo scopo di
          agevolare  gli esodi, apposite indennita' da erogare, anche
          ratealmente,  in  conformita'  all'art.  17 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato  dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre
          1997,  n.  314,  nel  rispetto  dei  requisiti  di eta' ivi
          previsti,  nonche'  in  conformita'  all'art.  6,  comma 4,
          lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997;
          al  medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, come modificato
          dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997,
          sono  assoggettate  le  analoghe  prestazioni eventualmente
          erogate,  al  fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali
          per  il  settore del credito in luogo dei datori di lavoro;
          b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore
          eta' ovvero della maggiore prossimita' alla maturazione del
          diritto  a  pensione  a  carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria,  purche' siano contestualmente previste forme
          di  sostegno  del reddito, comprensive della corrispondente
          contribuzione  figurativa,  erogabili,  anche  in soluzione
          unica,  nel  limite  massimo  di  4  anni  previsto  per la
          fruizione  dell'indennita'  di  mobilita' di cui all'art. 7
          della  legge  23 luglio  1991,  n.  223, poste a carico dei
          datori di lavoro. Alle apposite indennita' ed alle forme di
          sostegno    del   reddito,   comprensive   dei   versamenti
          all'I.N.P.S.    per    la    corrispondente   contribuzione
          figurativa,  si  applica  il  comma  3-bis  dell'art. 1 del
          decreto-legge  14 agosto  1992,  n.  364,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la
          costituzione  dei citati fondi nazionali per il settore del
          credito,   la   gestione  dei  rapporti  attivi  e  passivi
          derivanti  dall'applicazione  di accordi stipulati ai sensi
          del  presente  comma e' trasferita ai fondi stessi, i quali
          assumono  in  carico  le residue prestazioni previste dagli
          accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente
          l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti
          pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in
          attuazione  del  decreto-legge  24 settembre  1996, n. 497,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 novembre
          1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997,
          n.  387,  per  il  risanamento,  la  ristrutturazione  e la
          privatizzazione  delle  aziende  bancarie  ivi  richiamate,
          trovano  applicazione, sino alla loro completa attuazione e
          comunque  non  oltre  il  31 dicembre 1998, le disposizioni
          degli  accordi  sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998,
          compresa,  a  tale  esclusivo  fine,  la  facolta'  per  le
          predette  aziende  di sostenere il costo della prosecuzione
          volontaria  della  contribuzione  previdenziale  fino  alla
          maturazione    del    diritto    a    pensione   a   carico
          dell'assicurazione    generale   obbligatoria   secondo   i
          requisiti  di  anzianita'  contributiva  e di eta' previsti
          dalla  legislazione  previgente. Le forme pensionistiche di
          cui  al  presente comma, fermo restando quanto previsto dal
          comma 33, nonche' dal citato decreto legislativo n. 124 del
          1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, in forme a
          contribuzione  definita  mediante  accordi stipulati con le
          rappresentanze  dei  lavoratori  di  cui  all'art. 19 della
          legge  20 maggio  1970, n. 300, e successive modificazioni,
          ovvero,   in  mancanza,  con  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla
          facolta'   di   riscatto,   ove   prevista,   nelle   forme
          pensionistiche  di  cui  al presente comma esercitata dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della presente legge trovano
          applicazione  le disposizioni di cui al capo II del decreto
          legislativo   30 aprile   1997,   n.  184,  in  materia  di
          determinazione  del  relativo onere. Entro il 31 marzo 2000
          il  Governo  e'  delegato ad emanare un decreto legislativo
          per  l'armonizzazione  della disciplina previdenziale e del
          trattamento  di  fine  rapporto  del personale addetto alle
          esattorie  e  alle  ricevitorie  delle  imposte dirette con
          quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base
          dei  principi  e  criteri  direttivi  indicati nell'art. 2,
          commi  22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le
          modalita' di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge
          nel  rispetto  degli  equilibri  di bilancio della relativa
          gestione.  Fino  alla data di entrata in vigore del decreto
          legislativo   al   predetto   personale   si  applicano  le
          disposizioni di cui al presente comma.».
              - Il   testo   dell'art.   40,  comma  6,  della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
              «6.  Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui
          all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          e'  applicabile alla societa' Poste italiane Spa l'art. 59,
          comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.
              - Il  testo  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), e' il seguente:
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b)  prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera   a),   l'istituzione   di  un  ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h)  prevedere  procedure facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali  ed  equiparati"  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.».
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto n.
          477  del  1997  (Regolamento  recante  norme  in materia di
          ammortizzatori   per   le   aree   non   coperte  da  cassa
          integrazione guadagni), e' il seguente:
              «1.  Ciascun  regolamento  provvede ad istituire presso
          l'Istituto  nazionale della previdenza sociale un fondo con
          gestione    finanziaria   e   patrimoniale   autonoma   cui
          affluiscono   i   contributi  determinati  dal  regolamento
          medesimo.».