IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione
della  direttiva  2001/44/CE  del  Consiglio, del 15 giugno 2001, che
modifica  la  direttiva  76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976,
relativa  all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento
del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dai
prelievi   agricoli,  dai  dazi  doganali,  dall'imposta  sul  valore
aggiunto e da talune accise;
  Visto,  in  particolare, l'articolo 10, comma 2, del citato decreto
legislativo  n.  69  del  2003,  il  quale prevede che con uno o piu'
decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni  di  attuazione  del medesimo decreto legislativo, anche
sulla  base  di  quelle  emanate  dai  competenti  organi dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 76/308/CEE;
  Vista  la  direttiva  2002/94/CE  della Commissione, del 9 dicembre
2002,  recante  talune  modalita'  di  applicazione  della  direttiva
76/308/CEE  sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero dei
crediti  risultanti  da  taluni  contributi,  dazi,  imposte ed altre
misure,  modificata dalla direttiva 2004/79/CE della Commissione, del
4 marzo 2004;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Ritenuta  la necessita' di dare esecuzione alle norme contenute nel
predetto decreto legislativo n. 69 del 2003;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  n.  2788/2004  per  gli  atti normativi nell'adunanza del
22 marzo 2004, ai cui rilievi e' stato adeguato il testo del presente
regolamento ad eccezione:
    a)  dell'invito  a  richiamare  espressamente  all'articolo 12 le
ipotesi    di    esclusione    dell'assistenza   richiesta   indicate
nell'articolo  l'articolo  14, primo comma della direttiva 76/308/CEE
modificato  dall'articolo 1, punto 8), della direttiva 2001/44/CE, in
quanto   tale  disposizione  comunitaria  subordina  la  facolta'  di
respingere  una  richiesta di assistenza, nel caso in cui il recupero
del credito possa determinare gravi difficolta' di ordine economico o
sociale  nello  Stato dell'autorita' adita, alla condizione che anche
l'ordinamento  di  tale  stesso  Stato preveda la possibilita' di non
procedere  al recupero per analoghi crediti nazionali, non vigendo in
Italia una disciplina in tal senso;
    b) dell'invito ad inserire nell'articolo 7 la stessa disposizione
contenuta   nell'articolo   8,   comma   2,  in  quanto  risulterebbe
incongruente  far riferimento, in una norma interna, alla verifica di
un  requisito,  quello  della necessita' che la richiesta di notifica
riguardi  ogni  persona  fisica  o  giuridica  che,  secondo le norme
vigenti  nel  territorio  dello  Stato membro richiedente, deve avere
conoscenza  di  un  atto  o  di  una  decisione  che  lo riguardi, di
esclusiva  pertinenza delle autorita' estere che rivolgono all'Italia
richieste di assistenza;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 3-1593 del 7 febbraio 2005);

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) trasmissione «per via elettronica», la trasmissione effettuata
mediante   attrezzature   elettroniche  di  trattamento  (inclusa  la
compressione  digitale)  di  dati  e  utilizzando  fili, radio, mezzi
ottici o altri mezzi elettromagnetici;
    b) rete «CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla Rete comune
di  comunicazione  (CCN)  e  sull'Interfaccia comune di sistema (CSI)
sviluppate  dalla  Comunita'  per  assicurare le trasmissioni per via
elettronica  tra  le  autorita' competenti nel settore delle dogane e
dell'imposizione.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   Il   decreto   legislativo  9 aprile  2003,  n.  69
          (Attuazione    della    direttiva    2001/44/CE    relativa
          all'assistenza  reciproca in materia di recupero di crediti
          connessi  al sistema di finanziamento del FEOGA, nonche' ai
          prelievi  agricoli,  ai  dazi doganali, all'IVA ed a talune
          accise), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
          del 14 aprile 2003, S.O.
              -   La  direttiva  2001/44/CE  della  Commissione,  del
          15 giugno  2001,  che  modifica la direttiva 76/308/CEE del
          Consiglio,   del  15 marzo  1976,  relativa  all'assistenza
          reciproca  in materia di recupero dei crediti risultanti da
          operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del
          Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  di garanzia,
          nonche'   dai   prelievi   agricoli,   dai  dazi  doganali,
          dall'imposta  sul  valore  aggiunto  e da talune accise, e'
          stata  pubblicata  nella  G.U.C.E.  n.  L 175 del 28 giugno
          2001.
              -  L'art.  10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
          69,  e'  rubricato:  «Norme di esecuzione». Si trascrive il
          testo  del  comma  2:  «Il  Ministro  dell'economia e delle
          finanze  provvede  con  uno  o piu' decreti, ad adottare le
          disposizioni  di  attuazione  del  presente  decreto, anche
          sulla   base   di  quelle  emanate  dai  competenti  organi
          dell'Unione  europea  ai sensi dell'art. 22 della direttiva
          76/308/CEE.».
              -  La  direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo
          1976  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. L 073 del
          19 marzo 1976. Si trascrive il testo dell'art. 22:
              «Art. 22. - 1. Le modalita' pratiche per l'applicazione
          dell'art. 4, paragrafi 2 e 4, dell'art. 5, paragrafi 2 e 3,
          dell'art.  7,  paragrafi  1, 3 e 5, degli articoli 9 e 11 e
          dell'art.  12,  paragrafo  1,  nonche' quelle relative alla
          conversione, al trasferimento delle somme recuperate e alla
          determinazione  di  un  importo minimo dei crediti che puo'
          dar  luogo  ad  una  domanda  di  assistenza, sono adottate
          secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.
              2.  Il  rappresentante  della  Commissione  presenta al
          comitato  un  progetto  delle  disposizioni da adottare. Il
          comitato  formula  il  suo parere in merito a tale progetto
          nel  termine  che il presidente puo' stabilire in relazione
          all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia
          a maggioranza di quarantun voti; ai voti degli Stati membri
          e'   attribuita   la  ponderazione  di  cui  all'art.  148,
          paragrafo  2,  del trattato. Il presidente non partecipa al
          voto.
              3.  a)  La  Commissione adotta le disposizioni proposte
          quando esse sono conformi al parere del comitato;
                b) quando  le disposizioni proposte non sono conformi
          al  parere  formulato dal comitato o in mancanza di parere,
          la  Commissione  sottopone  immediatamente al Consiglio una
          proposta   relativa   alle  disposizioni  da  adottare.  Il
          Consiglio delibera a maggioranza qualificata;
                c) se,  al  termine  di  un  periodo  di  tre  mesi a
          decorrere  dal  momento  in cui la proposta e' pervenuta al
          Consiglio,  quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni
          in parola sono adottate dalla Commissione.».
              -   La   direttiva  2002/94/CE  della  Commissione  del
          9 dicembre  2002,  recante talune modalita' di applicazione
          della  direttiva  76/308/CEE,  modificata  dalla  direttiva
          2004/79/CE  della  Commissione,  del 4 marzo 2004, e' stata
          pubblicata nella G.U.C.E. n. L 337/41 del 13 dicembre 2002.
              -   La  direttiva  2004/79/CE  della  Commissione,  del
          4 marzo  2004,  pubblicata  nella  G.U.C.E. n. L 168/68 del
          1° maggio  2004, adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia
          di   fiscalita',   in   conseguenza   dell'adesione   della
          Repubblica  ceca,  dell'Estonia,  di Cipro, della Lettonia,
          della  Lituania,  dell'Ungheria,  di  Malta, della Polonia,
          della Slovenia, della Slovacchia.
              -   Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
          1999   -  supplemento  ordinario  n.  163)  reca:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59».
              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400 (pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   del  12 settembre  1988,  n.  214  -
          Supplemento   ordinario.   n.   86)  concerne:  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del   Consiglio   dei  Ministri».  Si  trascrive  il  testo
          dell'art.  17,  comma  3: «Con decreto ministeriale possono
          essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione».
              -  L'art.  14,  comma  1,  della  direttiva  76/308/CEE
          prevede: «L'autorita' adita non e' tenuta:
                a) ad    accordare    l'assistenza   prevista   dagli
          articoli da  6 a 13 se il recupero del credito e' di natura
          tale  da  provocare, a causa della situazione del debitore,
          gravi  difficolta' d'ordine economico o sociale nello Stato
          membro in cui essa ha sede;
                b) a   procedere   al  recupero  del  credito  quando
          l'autorita'  richiedente  non  ha  esaurito, sul territorio
          dello Stato membro in cui essa ha sede, le azioni esecutive
          del credito stesso.».
              -  L'art.  10, punto 8, della direttiva 2001/44/CE, che
          modifica  l'art.  14  della  direttiva  76/308/CEE prevede:
          «L'autorita' adita non e' tenuta:
                a) ad  accordare l'assistenza di cui agli articoli da
          6  a  13  se  il  recupero del credito e' di natura tale da
          provocare,  a  causa  della  situazione del debitore, gravi
          difficolta' d'ordine economico o sociale nello Stato membro
          in cui essa ha sede, sempreche' le disposizioni legislative
          o  regolamentari  e  le prassi amministrative vigenti nello
          Stato  membro  in  cui  ha  sede  la stessa autorita' adita
          consentano una tale azione per crediti nazionali analoghi;
                b) ad    accordare    l'assistenza   prevista   dagli
          articoli da  4  a 13, se la domanda iniziale ai sensi degli
          articoli 4, 5 o 6 si riferisce ai crediti di piu' di cinque
          anni,  a  decorrere  dalla  data in cui viene costituito il
          titolo  esecutivo  che  consente il recupero ai sensi delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari  e  delle  prassi
          amministrative  vigenti  nello  Stato membro in cui ha sede
          l'autorita'  richiedente  fino  alla  data  della  domanda.
          Tuttavia,  qualora  i  crediti  o i titoli siano oggetto di
          contestazione,  il  termine  decorre  dalla  data in cui lo
          Stato  richiedente  stabilisce  che  il credito o il titolo
          esecutivo  per  il recupero non possano piu' essere oggetto
          di contestazione.».