IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge del 21 dicembre 2001,
n.  443,  e  successive  modificazioni,  recante delega al Governo in
materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro per gli affari regionali;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
     Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190

  1.  Nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono inseriti i
seguenti articoli:
  "Art.  2-bis (Progettazione). - 1. Ai progetti delle infrastrutture
si  applicano le norme di cui all'allegato tecnico. Le predette norme
sono  vincolanti  per  le  Amministrazioni  dello Stato, per gli enti
pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel
programma  di  cui  all'articolo  1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001,  n.  443, per le quali l'interesse regionale e' concorrente con
il  preminente  interesse dello Stato, le regioni, province autonome,
province,  citta'  metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro
concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore
di  diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto
dei  principi  della  citata  legge n. 443 del 2001 e della normativa
comunitaria.
  2.   L'affidamento   da  parte  del  soggetto  aggiudicatore  delle
attivita'  di  progettazione  e  degli  altri  servizi  pertinenti le
infrastrutture,   di  ammontare  pari  o  superiore  alla  soglia  di
applicazione  delle normative comunitarie in materia, e' regolato dal
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e successive modificazioni,
e  dal  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158, e successive
modificazioni, ove le opere rientrino nel suo ambito di applicazione.
Al  fine  di  garantire  la trasparenza e la pubblicita' dei bandi di
gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  delle regioni
interessate,  secondo  le  modalita' e le procedure di cui al decreto
del  Ministro  dei  lavori  pubblici  6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare
inferiore  alla  soglia  comunitaria  sono  affidati nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e imparzialita' imposti
dall'osservanza del Trattato U.E.
  3.   Le  persone  fisiche  e  giuridiche  incaricate  dai  soggetti
aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le
societa' collegate alle stesse ai sensi della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio,  del  14  giugno  1993,  e  successive  modificazioni, non
possono   in  alcuna  forma  e  per  alcun  titolo  partecipare  alla
realizzazione  dei  lavori da esse progettati, ne' essere affidatarie
di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte
degli   appaltatori,   concessionari   e  contraenti  generali  delle
infrastrutture,  ai  fini  dello  sviluppo  o  della  variazione  dei
progetti  dalle  stesse  redatti  e  della  realizzazione  dei lavori
medesimi.  I  soggetti  aggiudicatori  possono  estendere il predetto
divieto  ai  soggetti  che  abbiano  collaborato ad altro titolo alla
progettazione,  con  apposita  previsione  nel  bando  di  gara o nel
contratto di progettazione.
  4.  Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato
da  linee  guida  per  la  stima  degli  oneri  per  la sicurezza dei
cantieri,  non  soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base
della  gara, nonche' della conseguente stima degli oneri medesimi. Il
soggetto  aggiudicatore  puo'  affidare  al  contraente generale, con
previsione  del  bando  di  gara  o  del  contratto,  i  compiti  del
responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato,
la  nomina  del  responsabile  unico  dei lavori spetta alla stazione
appaltante.
  5.  In  relazione  alle  attivita' di progettazione ed approvazione
delle  infrastrutture,  non  si  applicano  l'articolo 17 della legge
quadro ed i seguenti articoli del regolamento:
    a)  articolo  9  -  Pubblicita'  degli  atti  della conferenza di
servizi;
    b) titolo III, capo II - La progettazione;
    c)  titolo  IV,  capo  IV  -  Affidamento  dei servizi di importo
inferiore  al  controvalore  in  euro  di  200.000  DSP;  e  capo V -
Affidamento  dei  servizi di importo pari o superiore al controvalore
in euro di 200.000 DSP.
  6.  Le  infrastrutture  si considerano ad ogni effetto inserite nel
Programma  triennale  del soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo
13 del regolamento.
  7.  Previa  intesa  con  il  Ministero  della  giustizia, fino alla
revisione   delle   tariffe   professionali   per   le  attivita'  di
progettazione,  necessaria  a  tener conto delle previsioni di cui al
comma  1,  ai  fini  della  determinazione  del  corrispettivo per le
attivita'   di   progettazione   delle   infrastrutture,  redatte  in
conformita'  al  presente  articolo  e  relativo  allegato tecnico, i
soggetti   aggiudicatori  aumentano  del  100  per  cento  l'aliquota
prevista  per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto del
Ministro  della  giustizia  in  data  4 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  96  del 26 aprile 2001; le aliquote previste
dalla  citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono
ridotte   corrispondentemente   e   proporzionalmente  alle  aliquote
previste  per  il  progetto  definitivo  ed  esecutivo  in  modo  che
l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.
  Art.  4-bis  (Norme  generali  sulla  procedura di approvazione dei
progetti).  -  1.  Le  procedure  di  istruttoria ed approvazione dei
progetti  sono  completate  nei  tempi  previsti dal presente decreto
salvo  che  non  siano  interrotte  o sospese su istanza del soggetto
aggiudicatore;  anche  nell'ipotesi  di  piu' sospensioni, il termine
complessivo  di  sospensione  non  puo'  superare  i  novanta giorni,
trascorsi  i  quali  le  procedure  di  istruttoria  ed  approvazione
riprendono il loro corso.
  2.  Ove  il  progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le
Amministrazioni  competenti  propongono  al  Ministero, nei termini e
modi  previsti  dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta
successiva  integrazione.  Ove  cio'  non sia possibile per l'assenza
degli   elementi  progettuali  prescritti  dall'allegato  tecnico  al
presente    decreto,   le   Amministrazioni   competenti   concludono
l'istruttoria,  negli  stessi  termini  e  modi,  con la richiesta di
rinvio  del  progetto  a  nuova  istruttoria  e  la indicazione delle
condizioni  per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta
del  Ministero,  valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario,
dispone  la  chiusura  della  procedura  ed il rinvio del progetto al
soggetto  aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 20
in  merito  alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione
speciale VIA.
  3.  Il  progetto  preliminare  delle  infrastrutture e' istruito ed
approvato  a  norma  dell'articolo  3  ai  fini  della  intesa  sulla
localizzazione  dell'opera  e,  ove  previsto,  della  valutazione di
impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere,
comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera
ai sensi dell'articolo 4.
  4.  Le  regioni,  le province autonome, gli enti locali e gli altri
soggetti  pubblici  e  privati  possono  partecipare  alle  eventuali
procedure  di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo
le  proprie  valutazioni ed osservazioni al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 4; resta
fermo l'articolo 19, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di
competenza  regionale  sono  emesse e trasmesse al Ministero ai sensi
degli  articoli 3, 4 e 16, in applicazione delle specifiche normative
regionali,  in  quanto  compatibili  con  le  previsioni del presente
decreto  legislativo e salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1.
Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed
edilizi  e'  reso  dalle  sole regioni o province autonome, sentiti i
comuni  interessati,  ai sensi dell'articolo 3. Il parere istruttorio
sul  progetto  definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con
le  modalita' dell'articolo 4, e seguenti; le province partecipano al
procedimento secondo le competenze loro attribuite.
  5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di
localizzazione  dell'opera  e  di  valutazione  di impatto ambientale
sulla  scorta  del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla
redazione  e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso
il  progetto  definitivo  e' istruito ed approvato, anche ai predetti
fini,  con  le  modalita'  e  nei  tempi  previsti dall'articolo 4. I
Presidenti   delle   regioni   e  province  autonome  interessate  si
pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.
Il  progetto  definitivo  e' integrato dagli elementi previsti per il
progetto    preliminare.   L'approvazione   del   progetto   comporta
l'apposizione    del   vincolo   espropriativo   e   la   contestuale
dichiarazione di pubblica utilita'.
  6.  Le  varianti  alla  localizzazione  dell'opera  possono  essere
disposte  dal  CIPE, con la procedura di cui all'articolo 3, comma 5,
mediante   nuova   rappresentazione   grafica   ovvero  mediante  una
prescrizione descrittiva di carattere normativo.
  7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera
in  ordine  alla quale non siano state acquisite le valutazioni della
competente  Commissione  VIA o della regione competente in materia di
VIA,  ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il
Presidente  della  regione  competente  in  materia di VIA ritenga la
variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o
del  Presidente  della  regione  competente,  dispone l'aggiornamento
dello  studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura
di  VIA  sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per
le  implicazioni  progettuali  conseguenti  anche relative all'intera
opera.  La  procedura  di VIA e' compiuta in sede di approvazione del
progetto  definitivo, salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di
chiedere  la  reiterazione  della  procedura,  in  sede  di  progetto
preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi
dell'articolo   20,   comma   4.  Resta  fermo  il  disposto  di  cui
all'articolo 20, comma 5.
  8.  In  alternativa  all'invio  su  supporto  cartaceo, il soggetto
aggiudicatore   ha  facolta'  di  provvedere  alla  trasmissione  del
progetto  e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso,
muniti  di  firma digitale, su supporto informatico non modificabile.
Le  Amministrazioni  competenti  alla  istruttoria e gli enti gestori
delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono
di  adeguati  mezzi  di  gestione  del  supporto  informatico possono
richiedere  l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi di
istruttoria  decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea
ove richiesta.
  9.  In  caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome
interessate  sul  progetto  definitivo  di  cui  ai  commi  5 e 7 del
presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
  10.  Sul  Progetto  di  Monitoraggio  ambientale, costituente parte
eventuale  del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le
regioni   possono   esprimersi   sentiti   i  comuni  e  le  province
interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4.
  Art.  4-ter  (Conferenza  di  servizi  ed approvazione del progetto
definitivo).  -  1. La Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 e'
convocata  e  presieduta  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
trasporti, o suo delegato, ovvero dal Capo della struttura tecnica di
missione.  La segreteria della Conferenza e' demandata alla struttura
tecnica  di  missione  di  cui all'articolo 2, di seguito denominata:
"struttura tecnica".
  2.  L'avviso  di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta
elettronica,  almeno quindici giorni prima della data della riunione,
ai  soggetti  pubblici  e  privati  competenti alla partecipazione al
procedimento  secondo  le  competenze  previste dalle leggi ordinarie
vigenti.   A  tale  fine,  il  soggetto  aggiudicatore  rimette  alla
struttura  tecnica  la  lista  dei  soggetti  competenti e la data di
ricezione,  da  parte  degli stessi, del progetto definitivo, nonche'
una  relazione  illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante
l'indicazione  delle  normative  di riferimento ed il rapporto tra le
autorizzazioni  individuate  e  le  parti  del  progetto dalle stesse
interessate;  la stessa relazione indica i' soggetti da invitare alla
Conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o
previste.   Ove  necessario,  nell'ambito  della  Conferenza  possono
tenersi  piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti
diversi  in  relazione  all'avanzamento  e  all'ambito  delle singole
attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di
lavoro.  In  ogni  caso,  ogni  singolo  soggetto  partecipante  alla
Conferenza  deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di
prescrizioni  o  varianti,  compatibili con la localizzazione qualora
gia'  approvata  in  sede  di  progetto preliminare, entro il termine
perentorio  di  novanta  giorni  dalla data di ricezione del progetto
definitivo.  Le  proposte  possono  essere avanzate nelle riunioni di
Conferenza,  con  dichiarazione  a  verbale,  ovvero con atto scritto
depositato  entro  il  predetto  termine  presso  la segreteria della
Conferenza.  Le  proposte  tardivamente  pervenute  non sono prese in
esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
  3.  La  convocazione  della  Conferenza  e'  resa nota ai terzi con
avviso pubblicato, a seguito della convocazione della Conferenza, sul
sito  internet  del  Ministero e delle regioni interessate secondo le
procedure  e  le  modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100  del  2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di
permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto
il  progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla
Conferenza,  o  in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del
procedimento,   nel   termine   di  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  della  convocazione  della Conferenza sui sopraccitati
siti  internet.  Qualora il responsabile del procedimento, verificata
la  fondatezza  dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione,
il   soggetto   aggiudicatore   trasmette   il   progetto  definitivo
all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data
dell'avvenuta  consegna.  I soggetti privati che non siano gestori di
reti   ed   opere   interferenti   o   soggetti  aggiudicatori  delle
infrastrutture non intervengono alla Conferenza. I concessionari ed i
contraenti  generali possono partecipare alla Conferenza con funzione
di supporto alle attivita' istruttorie.
  4.  Il  procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno
dalla  data  di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i
soggetti  invitati alla Conferenza competenti al rilascio di permessi
ed  autorizzazioni  comunque denominati. Sono comunque prese in esame
le  proposte  pervenute  prima  della scadenza predetta. Il documento
conclusivo   della   Conferenza,   sottoscritto   dal   presidente  e
dall'incaricato  delle  funzioni  di  segretario della stessa, elenca
tutte  le  proposte  pervenute  ed  i soggetti invitati che non hanno
presentato  tempestiva  proposta.  Per  la eventuale procedura di VIA
restano fermi i diversi termini di cui al capo II.
  5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE
a  mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio
del  progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte
di  prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a
nuova   istruttoria   il   progetto,   accogliendo   le  proposte  di
prescrizioni   e  varianti  compatibili  con  la  localizzazione,  le
caratteristiche   tecniche   e   funzionali  ed  i  limiti  di  spesa
individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato.
  6.  Ove  risulti,  dopo  la  chiusura  della Conferenza, la mancata
partecipazione  al  procedimento  di  un  soggetto  competente  e non
invitato,   allo   stesso   e'  immediatamente  rimesso  il  progetto
definitivo  con  facolta'  di  comunicare  al  Ministero  la  propria
eventuale  proposta entro il successivo termine perentorio di novanta
giorni;   la   proposta  e'  comunicata  al  CIPE  per  la  eventuale
integrazione   del   provvedimento   di   approvazione.  In  casi  di
particolare   gravita',   il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  ovvero  il  Presidente della regione interessata ai lavori
possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori,
nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
  Art.  4-quater  (Varianti). - 1. Il soggetto aggiudicatore verifica
che  nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto
delle  prescrizioni  impartite  dal  CIPE in sede di approvazione del
progetto  definitivo  e  preliminare.  Restano  fermi  i compiti e le
verifiche di cui all'articolo 20.
  2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche ed
integrazioni  occorrenti,  nello  sviluppo del progetto esecutivo, in
conseguenza della verifica di cui al comma 1.
  3.  Le  varianti  da apportare al progetto definitivo approvato dal
CIPE,  sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo,
ne'  comportino  altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato  e  non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a
carico  dei  fondi;  in  caso  contrario  sono approvate dal CIPE. Le
varianti  rilevanti  sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con
il   consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e  province  autonome
interessate,   espresso   con   la   procedura  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 3. Per le opere il cui finanziamento e' stato assegnato
su  presentazione  del  piano  economico  finanziario la richiesta di
nuovi  finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono
rilievo  localizzativo  le  varianti di tracciato delle opere lineari
contenute   nell'ambito   del   corridoio   individuato  in  sede  di
approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa
individuazione   costituiscono   corridoio   di  riferimento  a  fini
urbanistici  le  zone di rispetto previste dall'articolo 14, comma 2,
del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  espropriazione  per pubblica utilita', di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni,  e  dal  decreto del Ministro per i lavori pubblici in
data 1° aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13
aprile 1968.
  4.  Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero ed il Presidente
della  regione  interessata  delle  varianti  che  intende  approvare
direttamente,  ai  sensi  del comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o
ricade  in  ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22   gennaio   2004,   n.  42,  sono  informati  anche  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni
e  le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio
di  quarantacinque  giorni  dalla data di ricezione hanno facolta' di
rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di
maggiore  gravita',  puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La
medesima  informativa  e'  resa altresi' al Sindaco del Comune su cui
ricade l'intervento.
  5.  La  istruttoria delle varianti che non possono essere approvate
dal  soggetto  aggiudicatore  ai sensi del comma 2 e' compiuta con le
modalita' di cui all'articolo 4, anche nel caso in cui sia necessaria
una  nuova  valutazione  di  impatto  ambientale. In caso di motivato
dissenso  delle  regioni  e  delle  province  autonome interessate si
procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
  6.   Ove   le   integrazioni,  adeguamenti  o  varianti  comportino
modificazioni  del  piano  di  esproprio,  il  progetto e' nuovamente
approvato   ai   fini   della   dichiarazione  di  pubblica  utilita'
dall'autorita'  espropriante  ai  sensi  del citato testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita',  previe,  occorrendo, nuove comunicazioni ai
sensi dell'articolo 4.
  7.  Per  le  infrastrutture  strategiche  e di preminente interesse
nazionale,  il  cui  progetto  definitivo non sia stato approvato dal
CIPE  a  norma del presente decreto, i soggetti aggiudicatori possono
avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste
dalle  diverse  norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente
articolo,  con  l'adozione,  per  le  varianti che non possono essere
approvate  dal  soggetto  aggiudicatore  ai  sensi del comma 2, delle
procedure   con   conferenza   di   servizi,   secondo  le  modalita'
dell'articolo 4 e seguenti.
  Art.  5-bis (Risoluzione delle interferenze). - 1. Gli enti gestori
delle  reti ed opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo
interferenti  con  l'infrastruttura  da realizzare hanno l'obbligo di
cooperare  alla  realizzazione della stessa con le modalita' previste
dall'articolo  5,  come precisato dal presente articolo. Le attivita'
di   cui   ai  commi  successivi  devono  essere  compiute  in  tempi
compatibili  con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione
delle   infrastrutture,   come   risultanti   dal   presente  decreto
legislativo  e  dal  programma  a  corredo  del  progetto preliminare
definitivo  ed  esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione
che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori
comporta  per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni
subiti   dal   soggetto   aggiudicatore.  I  progetti  preliminari  o
definitivi   di   risoluzione   delle   interferenze  possono  essere
sottoposti  alla  approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle
infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le
procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
  2.   In   fase   di   redazione   del  progetto  preliminare  delle
infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
    a)  la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza
delle interferenze;
    b)   la   collaborazione  tecnico  progettuale  con  il  soggetto
aggiudicatore  per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti,
nonche' degli spostamenti di opere interferite;
    c)   l'avvio  della  progettazione  degli  spostamenti  di  opere
interferite, cui provvede l'ente gestore;
    d)  la  comunicazione  del  calcolo estimativo degli oneri per le
attivita'   di   propria   competenza   per   la   risoluzione  delle
interferenze.
  3.  In  fase  di  redazione ed approvazione del progetto definitivo
delle  infrastrutture,  la  cooperazione  dell'ente  gestore  ha  per
oggetto:
    a)  la  redazione,  in  tempi  congruenti con quelli del soggetto
aggiudicatore,  del  progetto  definitivo  degli spostamenti di opere
interferite  cui  provvede  l'ente gestore e la collaborazione con il
soggetto  aggiudicatore  per  il  progetto  definitivo  cui  provvede
quest'ultimo;
    b)  la  verifica  della completezza e congruita' del programma di
risoluzione  delle  interferenze,  redatto  a  corredo  del  progetto
definitivo, con la indicazione di eventuali ulteriori interferenze
    non  precisate  e  la  proposta  di  modifica  o integrazione del
    programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le
attivita'   di   propria   competenza   per   la   risoluzione  delle
interferenze.
  4.  In  fase  di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente
gestore  ha  per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte
le interferenze di propria competenza.
  5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a
spese   del   soggetto   aggiudicatore;   il  mancato  accordo  sulle
prestazioni  e  sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento
delle  attivita'  di  collaborazione  in  fase  progettuale, salvo il
diritto  a  ricevere  il  rimborso  di tutti gli oneri legittimamente
affrontati.  In  fase  esecutiva,  l'ente  gestore  deve  compiere le
attivita'  di  competenza  anche  in  mancanza  di  specifico accordo
convenzionale   con  il  soggetto  aggiudicatore,  a  condizione  che
quest'ultimo  metta  a  disposizione  in  via  anticipata  le risorse
occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il
diritto  dello  stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme
poste  a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte
salve  le  diverse  previsioni  di  convenzioni  vigenti tra soggetto
aggiudicatore ed ente gestore.
  6.  Il  presente  articolo si applica, in quanto compatibile, anche
alle  interferenze  tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel
caso  di  interferenze  tra  infrastrutture in corso di realizzazione
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente integrazione, le
varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere
approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 4 e seguenti.
  Art. 5-ter (La societa' pubblica di progetto). - 1. Ove la proposta
del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini
della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi,
l'attivita'   coordinata   di  piu'  soggetti  pubblici,  si  procede
attraverso  la  stipula  di  un  accordo  di programma tra i soggetti
pubblici  stessi  e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una
societa'   pubblica   di   progetto,  senza  scopo  di  lucro,  anche
consortile,  partecipata  dai  soggetti  aggiudicatori  e dagli altri
soggetti  pubblici  interessati.  Alla  societa' pubblica di progetto
sono   attribuite   le   competenze   necessarie  alla  realizzazione
dell'opera  e  delle  opere  strumentali  o  connesse,  nonche'  alla
espropriazione  delle  aree  interessate, ed alla utilizzazione delle
stesse   e   delle   altre   fonti   di   autofinanziamento   indotte
dall'infrastruttura.  La  societa'  pubblica di progetto e' autorita'
espropriante  ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
La  Societa'  pubblica  di  progetto  realizza  l'intervento  in nome
proprio  e  per  conto  dei  propri  soci e mandanti, avvalendosi dei
finanziamenti  deliberati  dal  CIPE in suo favore, operando anche al
fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
  2. Alla Societa' pubblica di progetto possono partecipare le Camere
di commercio, industria e artigianato e le Fondazioni bancarie.
  3.  La  Societa' pubblica di progetto e' istituita al solo scopo di
realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al
finanziamento  ed  e'  organismo  di  diritto pubblico ai sensi della
legge  quadro  e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto
legislativo.
  4.   Gli  enti  pubblici  interessati  alla  realizzazione  di  una
infrastruttura  possono partecipare, tramite accordo di programma, al
finanziamento  della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto
aggiudicatore  ovvero  alla  Societa'  pubblica  di  progetto di beni
immobili   di   proprieta'  o  allo  scopo  espropriati  con  risorse
finanziarie proprie.
  5.  Ai  fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici
possono     contribuire     per    l'intera    durata    del    piano
economico-finanziario  al  soggetto  aggiudicatore  o  alla  Societa'
pubblica  di  progetto,  devolvendo  alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
    a)  da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi
di  oneri  di  urbanizzazione  o  infrastrutturazione ed ICI, indotti
dalla infrastruttura;
    b)  da  parte della Camera di commercio, industria e artigianato,
una  quota  della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  6.  La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso,
verso  il  quale le Fondazioni bancarie possono destinare il reddito,
nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
  7.  I  soggetti  privati  interessati  alla  realizzazione  di  una
infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione
di  immobili  di  loro  proprieta'  o impegnandosi a contribuire alla
spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.".
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. Le norme di cui
all'allegato  tecnico  al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
introdotte  dal  comma  1,  primo capoverso, si applicano ai progetti
delle  infrastrutture,  la cui redazione sia stata bandita o, in caso
di  procedura  negoziata,  affidata  ovvero,  per  i progetti redatti
direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la
data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. Per i progetti in
corso  e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare
il  progetto  alle  norme tecniche allegate, con eventuale variazione
del relativo corrispettivo.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente:
              "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'   essere   delegato   al   Governo   se   non  con  la
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.".
              "Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              -  Il  testo  dell'art.  1,  commi 2  e  3  della legge
          21 dicembre  2001,  n.  443  recante: "Delega al Governo in
          materia   di   infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'  produttive"  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del  27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario, e' il
          seguente:
              "2.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, nel rispetto
          delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro
          dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
          quadro  normativo  finalizzato  alla  celere  realizzazione
          delle  infrastrutture  e  degli insediamenti individuati ai
          sensi  del  comma 1, a tal fine riformando le procedure per
          la    valutazione    di    impatto   ambientale   (VIA)   e
          l'autorizzazione  integrata  ambientale, limitatamente alle
          opere  di  cui  al  comma 1  e  comunque  nel  rispetto del
          disposto   dell'art.   2  della  direttiva  85/337/CEE  del
          Consiglio   del   27 giugno  1985,  come  modificata  dalla
          direttiva   97/11/CE  del  Consiglio  del  3 marzo  1997  e
          introducendo  un  regime  speciale,  anche  in  deroga agli
          articoli 2,  da  7  a  16,  19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
          37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  successive  modificazioni,  nonche' alle ulteriori
          disposizioni  della medesima legge che non siano necessaria
          ed  immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) disciplina  della  tecnica  di finanza di progetto
          per  finanziare  e realizzare, con il concorso del capitale
          privato,  le  infrastrutture  e  gli insediamenti di cui al
          comma 1;
                b) definizione   delle   procedure   da   seguire  in
          sostituzione   di  quelle  previste  per  il  rilascio  dei
          provvedimenti  concessori  o  autorizzatori di ogni specie;
          definizione della durata delle medesime non superiore a sei
          mesi   per   la   approvazione  dei  progetti  preliminari,
          comprensivi  di  quanto  necessario  per  la localizzazione
          dell'opera  d'intesa con la regione o la provincia autonoma
          competente,   che,   a   tal   fine,   provvede  a  sentire
          preventivamente  i  comuni  interessati,  e,  ove prevista,
          della  VIA;  definizione  delle procedure necessarie per la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita' ed
          urgenza  e  per la approvazione del progetto definitivo, la
          cui  durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
          mesi;  definizione  di termini perentori per la risoluzione
          delle  interferenze  con  servizi  pubblici  e privati, con
          previsione  di  responsabilita'  patrimoniali  in  caso  di
          mancata tempestiva risoluzione;
                c) attribuzione  al  CIPE,  integrato  dai presidenti
          delle  regioni  e  delle province autonome interessate, del
          compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
          il  progetto  preliminare  e  definitivo, di vigilare sulla
          esecuzione    dei    progetti    approvati,   adottando   i
          provvedimenti   concessori   ed   autorizzatori  necessari,
          comprensivi   della   localizzazione   dell'opera   e,  ove
          prevista,  della  VIA istruita dal competente Ministero. Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti cura le
          istruttorie,  formula  le  proposte ed assicura il supporto
          necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,   avvalendosi,
          eventualmente,   di  una  apposita  struttura  tecnica,  di
          advisor  e  di  commissari straordinari, che agiscono con i
          poteri  di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997,   n.   135,   nonche'   della   eventuale   ulteriore
          collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
          finanze  nel  settore  della  finanza  di  progetto, ovvero
          offerta  dalle regioni o province autonome interessate, con
          oneri a proprio carico;
                d) modificazione   della  disciplina  in  materia  di
          conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
          parte  di  tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
          permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
          in  detta  conferenza,  nel  termine  perentorio di novanta
          giorni,   prescrizioni  e  varianti  migliorative  che  non
          modificano   la   localizzazione   e   le   caratteristiche
          essenziali   delle   opere;   le  prescrizioni  e  varianti
          migliorative  proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
          ai fini della approvazione del progetto definitivo;
                e) affidamento,  mediante  gara  ad evidenza pubblica
          nel  rispetto  delle  direttive  dell'Unione europea, della
          realizzazione  delle infrastrutture strategiche ad un unico
          soggetto contraente generale o concessionario;
                f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
          con  riferimento  all'art.  1 della direttiva 93/37/CEE del
          Consiglio  del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
          qualsiasi  mezzo  di  un'opera  rispondente  alle  esigenze
          specificate   dal  soggetto  aggiudicatore;  il  contraente
          generale  e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
          per  l'esclusione  dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
          qualificato    per   specifici   connotati   di   capacita'
          organizzativa   e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione
          dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
          finanziamento  necessario  alla realizzazione dell'opera in
          tutto  o  in  parte  con  mezzi  finanziari privati, per la
          liberta'  di  forme  nella realizzazione dell'opera, per la
          natura  prevalente di obbligazione di risultato complessivo
          del   rapporto   che   lega   detta   figura   al  soggetto
          aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del  relativo rischio;
          previsione  dell'obbligo, da parte del contraente generale,
          di  prestazione  di  adeguate  garanzie e di partecipazione
          diretta  al  finanziamento  dell'opera o di reperimento dei
          mezzi finanziari occorrenti;
                g) previsione    dell'obbligo    per    il   soggetto
          aggiudicatore,  nel  caso  in  cui  l'opera  sia realizzata
          prevalentemente   con  fondi  pubblici,  di  rispettare  la
          normativa  europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
          dei  fornitori  di  beni o servizi, ma con soggezione ad un
          regime  derogatorio  rispetto  alla citata legge n. 109 del
          1994  per  tutti  gli aspetti di essa non aventi necessaria
          rilevanza comunitaria;
                h) introduzione  di  specifiche  deroghe alla vigente
          disciplina  in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
          e  di  realizzazione  degli stessi, fermo il rispetto della
          normativa    comunitaria,   finalizzate   a   favorire   il
          contenimento  dei  tempi  e  la massima flessibilita' degli
          strumenti  giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
          un  contraente  generale,  previsione  che lo stesso, ferma
          restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
          a   terzi   l'esecuzione   delle  proprie  prestazioni  con
          l'obbligo  di  rispettare,  in  ogni  caso, la legislazione
          antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
          appaltatori;  previsione  della  possibilita' di costituire
          una  societa'  di  progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
          della   citata   legge  n.  109  del  1994,  anche  con  la
          partecipazione  di  istituzioni finanziarie, assicurative e
          tecnico-operative  gia'  indicate  dallo  stesso contraente
          generale   nel   corso   della  procedura  di  affidamento;
          previsione      della      possibilita'     di     emettere
          titoli obbligazionari  ai  sensi  dell'art. 37-sexies della
          legge  n.  109  del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di altri
          strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime
          di  garanzia  di  restituzione,  anche da parte di soggetti
          aggiudicatori,   ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli e
          strumenti  finanziari  per  la  costituzione  delle riserve
          bancarie   o   assicurative   previste  dalla  legislazione
          vigente;
                i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
          ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
          regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
          generale  nei  confronti  di  terzi ai quali abbia affidato
          l'esecuzione di proprie prestazioni;
                l) previsione,   in  caso  di  concessione  di  opera
          pubblica  unita  a  gestione  della  stessa, e tenuto conto
          della   redditivita'   potenziale   della   stessa,   della
          possibilita'  di  corrispondere al concessionario, anche in
          corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
          di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
          economico  dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione
          successiva   di   beni   o  servizi  allo  stesso  soggetto
          aggiudicatore  relativamente  all'opera realizzata, nonche'
          della  possibilita'  di fissare la durata della concessione
          anche  oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
          dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
          terzi  i  lavori,  con  il  solo vincolo delle disposizioni
          della  citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
          concessionario   e  nel  limite  percentuale  eventualmente
          indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
                m) previsione   del  rispetto  dei  piani  finanziari
          allegati  alle concessioni in essere per i concessionari di
          pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
                n) previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti  di
          progettazione,   appalto,   concessione   o  affidamento  a
          contraente  generale,  di  forme di tutela risarcitoria per
          equivalente,  con  esclusione della reintegrazione in forma
          specifica;    restrizione,    per   tutti   gli   interessi
          patrimoniali,  della  tutela  cautelare al pagamento di una
          provvisionale;
                o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
          opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
          da   specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche  a
          strutture  tecniche esterne di supporto alle commissioni di
          collaudo.
              3.  I  decreti  legislativi  previsti  dal comma 2 sono
          emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          nonche'  quello  delle competenti Commissioni parlamentari,
          che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
          tre  anni  successivi  alla  loro emanazione possono essere
          emanate  disposizioni correttive ed integrative dei decreti
          legislativi,   nel  rispetto  della  medesima  procedura  e
          secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
          integra  e  modifica  il  regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, in
          conformita'  alle  previsioni  della  presente  legge e dei
          decreti legislativi di cui al comma 2.".
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti  di interesse comune delle regioni, delle province,
          dei  comuni,  con  la  conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge 8 giugno 1990, n. 142.
              Alle  riunioni possono essere invitati altri membri del
          Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
          locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca:
          "Attuazione  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, per la
          realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
          produttivi  strategici  e  di  interesse  nazionale"  ed e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n.
          199, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre
          2001,  n.  443  recante:  "Delega  al Governo in materia di
          infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  strategici ed
          altri   interventi   per   il   rilancio   delle  attivita'
          produttive",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          27 dicembre  2001,  n.  299,  supplemento  ordinario  e' il
          seguente:
              "1.   Il   Governo,  nel  rispetto  delle  attribuzioni
          costituzionali  delle  regioni, individua le infrastrutture
          pubbliche   e   private   e   gli  insediamenti  produttivi
          strategici   e   di   preminente   interesse  nazionale  da
          realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
          nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
          l'ottimizzazione   dei  costi  di  gestione  dei  complessi
          immobiliari  sedi  delle istituzioni dei presidi centrali e
          la  sicurezza  strategica  dello Stato e delle opere la cui
          rilevanza   culturale   trascende   i   confini  nazionali.
          L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
          predisposto   dal   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
          o  province  autonome interessate e inserito, previo parere
          del  CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          nel  Documento di programmazione economico-finanziaria, con
          l'indicazione  dei  relativi stanziamenti. Nell'individuare
          le  infrastrutture  e gli insediamenti strategici di cui al
          presente  comma,  il  Governo  procede secondo finalita' di
          riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree del territorio
          nazionale,  nonche'  a  fini  di  garanzia  della sicurezza
          strategica      e     di     contenimento     dei     costi
          dell'approvvigionamento   energetico   del   Paese   e  per
          l'adeguamento    della   strategia   nazionale   a   quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare    la   portualita'   turistica,   il   Governo,
          nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b),  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  2 dicembre  1997,  n.  509.  Il programma tiene
          conto  del  Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
          programma  di  infrastrutture  strategiche non comprese nel
          Piano   generale   dei   trasporti  costituisce  automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge   finanziaria   ai   sensi   dell'art.  11,  comma 3,
          lettera i-ter),  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  le  risorse  necessarie, che si
          aggiungono  ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati
          allo  scopo  disponibili,  senza  diminuzione delle risorse
          gia'  destinate  ad  opere  concordate  con le regioni e le
          province  autonome  e non ricomprese nel programma. In sede
          di  prima applicazione della presente legge il programma e'
          approvato   dal   CIPE   entro  il  31 dicembre  2001.  Gli
          interventi  previsti  dal  programma  sono  automaticamente
          inseriti  nelle  intese  istituzionali di programma e negli
          accordi   di   programma  quadro  nei  comparti  idrici  ed
          ambientali,  ai fini della individuazione delle priorita' e
          ai  fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
          nelle  intese  e  negli  accordi stessi, con le indicazioni
          delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
          una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra
          il  Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
          fine  del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione delle
          opere.".
              - Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157  e
          successive  modificazioni reca: "Attuazione della direttiva
          92/50/CEE  in materia di appalti pubblici di servizi" ed e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n.
          104.
              -  Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  158 e
          successive  modificazioni reca: "Attuazione delle direttive
          90/531/CEE  relative  alle procedure di appalti nei settori
          esclusi"  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
          6 maggio 1995, n. 104.
              - La  direttiva  93/37 del Consiglio del 14 giugno 1993
          coordina  le  procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti
          pubblici  di  lavori,  pubblicata  nella  G.U.C.E. 9 agosto
          1993, n. L 199, entrata in vigore il 5 luglio 1993.
              - L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, detta
          legge  quadro  in  materia  di  lavori pubblici, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  19 febbraio  1994,  n. 41,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.    17    (Effettuazione    delle   attivita'   di
          progettazione,  direzione dei lavori e accessorie). - 1. Le
          prestazioni   relative   alla   progettazione  preliminare,
          definitiva  ed  esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
          ed  agli  incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
          attivita'  del  responsabile  unico  del procedimento e del
          dirigente   competente   alla   formazione   del  programma
          triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
                a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
                b) dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e di
          direzione  dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
          unioni,  le  comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
          locali,  i  consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli  articoli 24,  25  e  26 della legge 8 giugno 1990, n.
          142, e successive modificazioni;
                c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
          di  cui  le  singole amministrazioni aggiudicatrici possono
          avvalersi per legge;
                d) da  liberi  professionisti  singoli  od  associati
          nelle  forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
          successive  modificazioni,  ivi  compresi,  con riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni   mobili   e   delle   superfici   decorate   di  beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa;
                e) dalle   societa'   di  professionisti  di  cui  al
          comma 6, lettera a);
                f) dalle  societa'  di  ingegneria di cui al comma 6,
          lettera b);
                g) da   raggruppamenti   temporanei   costituiti  dai
          soggetti  di  cui  alle  lettere d),  e)  ed f) ai quali si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 13 in quanto
          compatibili.
              g-bis) da    consorzi    stabili    di    societa'   di
          professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
          di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
          mista,  formati  da non meno di tre consorziati che abbiano
          operato   nel   settore   dei   servizi   di  ingegneria  e
          architettura,  per  un  periodo  di  tempo  non inferiore a
          cinque  anni,  e  che  abbiano  deciso  di  operare in modo
          congiunto  secondo  le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
          E'  vietata  la  partecipazione  a  piu'  di  un  consorzio
          stabile.   Ai  fini  della  partecipazione  alle  gare  per
          l'affidamento  di  incarichi  di  progettazione e attivita'
          tecnico-amministrative   ad  essa  connesse,  il  fatturato
          globale  in servizi di ingegneria e architettura realizzato
          da  ciascuna  societa'  consorziata  nel  quinquennio o nel
          decennio   precedente   e'   incrementato   secondo  quanto
          stabilito  dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge;
          ai  consorzi  stabili  di  societa'  di professionisti e di
          societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
          disposizioni  di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
          12.
              2.  I  progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
          lettere a),  b)  e  c),  sono  firmati  da dipendenti delle
          amministrazioni  abilitati all'esercizio della professione.
          I  tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
          firmare  i  progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
          professionali,    qualora    siano   in   servizio   presso
          l'amministrazione  aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
          analogo    incarico    presso    un'altra   amministrazione
          aggiudicatrice,   da   almeno   cinque   anni  e  risultino
          inquadrati  in  un  profilo professionale tecnico e abbiano
          svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
              3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
          la  stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
          aggiudicatrici,  di  polizze  assicurative per la copertura
          dei  rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
          incaricati  della  progettazione.  Nel  caso di affidamento
          della  progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
          a carico dei soggetti stessi.
              4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
          esecutivo,    nonche'    lo    svolgimento   di   attivita'
          tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
          di  carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
          appaltanti,  ovvero  di  difficolta'  di rispettare i tempi
          della  programmazione  dei lavori o di svolgere le funzioni
          di   istituto,   ovvero  in  caso  di  lavori  di  speciale
          complessita'  o  di rilevanza architettonica o ambientale o
          in  caso  di  necessita' di predisporre progetti integrali,
          cosi'   come   definiti  dal  regolamento,  che  richiedono
          l'apporto  di una pluralita' di competenze, casi che devono
          essere   accettati   e  certificati  dal  responsabile  del
          procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
          comma 1, lettere d), e), f) e g).
              5.  Il regolamento dei lavori per l'attivita' del Genio
          militare  di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti
          abilitati alla firma dei progetti.
              6. Si intendono per:
                a) societa'  di professionisti le societa' costituite
          esclusivamente  tra  professionisti iscritti negli appositi
          albi  previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
          forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
          del  titolo V  del  libro  quinto  del codice civile ovvero
          nella  forma  di  societa' cooperativa di cui al capo I del
          titolo VI  del libro quinto del codice civile, che eseguono
          studi  di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
          o   direzioni   dei   lavori,   valutazioni  di  congruita'
          tecnico-economica  o  studi  di  impatto ambientale. I soci
          delle  societa'  agli effetti previdenziali sono assimilati
          ai   professionisti   che  svolgono  l'attivita'  in  forma
          associata  ai  sensi  dell'art.  1  della legge 23 novembre
          1939,  n.  1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
          il   contributo   integrativo   previsto  dalle  norme  che
          disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
          cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
          della    iscrizione    obbligatoria    al   relativo   albo
          professionale.  Detto  contributo dovra' essere versato pro
          quota   alle   rispettive  Casse  secondo  gli  ordinamenti
          statutari e i regolamenti vigenti;
                b) societa'  di ingegneria le societa' di capitali di
          cui  ai  capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
          cui  al  capo I  del  titolo VI del libro quinto del codice
          civile  che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
          che  eseguono  studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
          progettazioni   o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di
          congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
          Ai   corrispettivi   relativi   alle   predette   attivita'
          professionali  si applica il contributo integrativo qualora
          previsto  dalle  norme legislative che regolano la Cassa di
          previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
          fa  riferimento  in  forza della iscrizione obbligatoria al
          relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
          versato   pro  quota  alle  rispettive  Casse  secondo  gli
          ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
              7.  Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
          e  tecnici  che  devono  possedere  le  societa'  di cui al
          comma 6  del  presente articolo. Fino all'entrata in vigore
          del  regolamento,  le  societa' di cui al predetto comma 6,
          lettera b),   devono  disporre  di  uno  o  piu'  direttori
          tecnici,  aventi  titolo professionale  di  ingegnere  o di
          architetto  o  laureato in una disciplina tecnica attinente
          alla  attivita'  prevalente svolta dalla societa', iscritti
          al  relativo  albo  da  almeno  dieci  anni con funzioni di
          collaborazione  alla definizione degli indirizzi strategici
          della   societa',   di  collaborazione  e  controllo  sulle
          prestazioni    svolte    dai   tecnici   incaricati   della
          progettazione,  in  relazione  alle quali controfirmano gli
          elaborati.
              8.   Indipendentemente   dalla   natura  giuridica  del
          soggetto  affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
          lo  stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
          negli   appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti
          professionali, personalmente responsabili e nominativamente
          indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
          specificazione      delle     rispettive     qualificazioni
          professionali.   Deve   inoltre   essere  indicata,  sempre
          nell'offerta,      la     persona     fisica     incaricata
          dell'integrazione  tra le varie prestazioni specialistiche.
          Il  regolamento  definisce  le  modalita' per promuovere la
          presenza   anche   di  giovani  professionisti  nei  gruppi
          concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
              9.  Gli  affidatari  di  incarichi di progettazione non
          possono  partecipare  agli  appalti  o  alle concessioni di
          lavori   pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti  o
          cottimi,  per  i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori  pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni  di  controllo  e di collegamento si determinano
          con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
          civile.  I  divieti di cui al presente comma sono estesi ai
          dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
          ai  suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
          loro  dipendenti,  nonche'  agli affidatari di attivita' di
          supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
              10.  Per l'affidamento di incarichi di progettazione di
          importo  pari o superiore alla soglia di applicazione della
          disciplina  comunitaria  in  materia di appalti pubblici di
          servizi,  si  applicano  le  disposizioni di cui al decreto
          legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   e   successive
          modificazioni,    ovvero,    per    i    soggetti    tenuti
          all'applicazione  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          158,   e  successive  modificazioni,  le  disposizioni  ivi
          previste.
              11.  Per l'affidamento di incarichi di progettazione il
          cui  importo  stimato  sia  compreso  tra 100.000 euro e la
          soglia  di  applicazione  della  disciplina  comunitaria in
          materia  di  appalti  pubblici  di  servizi, il regolamento
          disciplina  le  modalita' di aggiudicazione che le stazioni
          appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura
          del  pubblico  incanto, in modo che sia assicurata adeguata
          pubblicita'  agli  stessi  e  siano contemperati i principi
          generali   della  trasparenza  e  del  buon  andamento  con
          l'esigenza   di   garantire   la  proporzionalita'  tra  le
          modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
              12.  Per  l'affidamento  di  incarichi di progettazione
          ovvero  della  direzione  dei lavori il cui importo stimato
          sia  inferiore  a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per
          il  tramite  del  responsabile  del  procedimento,  possono
          procedere  all'affidamento  ai  soggetti di cui al comma 1,
          lettere d),  e),  e  g),  nel  rispetto dei principi di non
          discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
          trasparenza.
              12-bis.  Le stazioni appaltanti non possono subordinare
          la  corresponsione  dei  compensi relativi allo svolgimento
          della       progettazione       e      delle      attivita'
          tecnico-amministrative  a essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento   dell'opera  progettata.  Nella  convenzione
          stipulata  fra stazione appaltante e progettista incaricato
          sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento
          dei  corrispettivi  con riferimento a quanto previsto dagli
          articoli 9  e  10  della  legge  2 marzo  1949,  n.  143, e
          successive   modificazioni.   Ai  fini  dell'individuazione
          dell'importo  stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
          i  servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
          intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
              12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, determina,
          con  proprio  decreto,  le  tabelle dei corrispettivi delle
          attivita'  che possono essere espletate dai soggetti di cui
          al  comma 1  del  presente  articolo,  tenendo  conto delle
          tariffe    previste    per   le   categorie   professionali
          interessate.  I  corrispettivi  sono minimi inderogabili ai
          sensi  dell'ultimo  comma dell'articolo unico  della  legge
          4 marzo  1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della
          legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
          Fino  all'emanazione  del  decreto  continua  ad applicarsi
          quanto  previsto  nel  decreto del Ministro della giustizia
          del  4 aprile  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          96 del 26 aprile 2001.
              13.  Quando la prestazione riguardi la progettazione di
          lavori   di   particolare   rilevanza   sotto   il  profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo,  nonche'  tecnologico, le stazioni appaltanti
          valutano in via prioritaria la opportunita' di applicare la
          procedura  del  concorso di progettazione o del concorso di
          idee.  A  tali  concorsi  si  applicano  le disposizioni in
          materia di pubblicita' previste dai commi 10 e 12.
              14.  Nel  caso  in  cui  il  valore  delle attivita' di
          progettazione e direzione lavori superi complessivamente la
          soglia  di  applicazione  della  direttiva  comunitaria  in
          materia,  l'affidamento  diretto della direzione dei lavori
          al  progettista  e'  consentito  soltanto ove espressamente
          previsto dal bando di gara della progettazione.
              14-bis.    I    corrispettivi    delle   attivita'   di
          progettazione  sono calcolati, ai fini della determinazione
          dell'importo  da  porre a base dell'affidamento, applicando
          le  aliquote  che  il  Ministro  di  grazia e giustizia, di
          concerto  con  il  Ministro dei lavori pubblici, determina,
          con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali
          la  somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
          di  progettazione,  dalle  tariffe in vigore per i medesimi
          livelli.  Con  lo  stesso  decreto  sono  rideterminate  le
          tabelle  dei  corrispettivi  a  percentuale  relativi  alle
          diverse  categorie  di  lavori, anche in relazione ai nuovi
          oneri  finanziari  assicurativi,  e  la  percentuale per il
          pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di
          cui   all'art.   7,   comma 5,  nonche'  le  attivita'  del
          responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in
          materia  di  sicurezza  introdotti  dal decreto legislativo
          14 agosto 1996, n. 494.
              14-ter.  Fino  all'emanazione  del  decreto  di  cui al
          comma 14-bis,   continuano   ad   applicarsi   le   tariffe
          professionali  in  vigore. Per la progettazione preliminare
          si  applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e
          per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva
          si  applica  l'aliquota  fissata per il progetto esecutivo;
          per  la  progettazione  esecutiva  si applicano le aliquote
          fissate   per   il   preventivo  particolareggiato,  per  i
          particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
              14-quater.  I  corrispettivi determinati dal decreto di
          cui  al  comma 14-bis nonche' ai sensi del comma 14-ter del
          presente   articolo,   fatto   salvo  quanto  previsto  dal
          comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
          65,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 aprile
          1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo
          comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
          introdotto  dall'articolo unico  della legge 5 maggio 1976,
          n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
              14-quinquies.  In  tutti  gli  affidamenti  di  cui  al
          presente  articolo  l'affidatario  non  puo'  avvalersi del
          subappalto,  fatta eccezione per le attivita' relative alle
          indagini  geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
          rilievi,    a    misurazioni    e    picchettazioni,   alla
          predisposizione  di elaborati specialistici e di dettaglio,
          con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
          sola  redazione  grafica degli elaborati progettuali. Resta
          comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
              14-sexies.  Le  progettazioni  definitiva  ed esecutiva
          sono  di  norma  affidate  al medesimo soggetto, pubblico o
          privato,   salvo   che   in   senso   contrario  sussistano
          particolari   ragioni,   accertate   dal  responsabile  del
          procedimento.  In tal caso occorre l'accettazione, da parte
          del    nuovo    progettista,   dell'attivita'   progettuale
          precedentemente  svolta.  L'affidamento  puo' ricomprendere
          entrambi  i  livelli  di  progettazione, fermo restando che
          l'avvio   di   quello   esecutivo   resta   sospensivamente
          condizionato  alla determinazione delle stazioni appaltanti
          sulla progettazione definitiva.
              14-septies.  I  soggetti  di  cui  all'art. 2, comma 2,
          lettera b),   operanti   nei  settori  di  cui  al  decreto
          legislativo  17 marzo  1995,  n.  158,  possono affidare le
          progettazioni,     nonche'     le     connesse    attivita'
          tecnico-amministrative  per  lo svolgimento delle procedure
          per  l'affidamento  e  la  realizzazione dei lavori di loro
          interesse  direttamente  a societa' di ingegneria di cui al
          comma 1,  lettera f), che siano da essi stessi controllate,
          purche'  almeno  l'ottanta  per  cento della cifra d'affari
          media   realizzata   dalle  predette  societa'  nell'Unione
          europea  negli  ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
          servizi  al  soggetto  da  cui  esse  sono  controllate. Le
          situazioni  di  controllo si determinano ai sensi dell'art.
          2359 del codice civile.".
              - Il  testo  dell'art.  13  del  decreto del Presidente
          della   Repubblica   21 dicembre  1999,  n.  554,  recante:
          "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
          lavori   pubblici,   ai   sensi  dell'art.  3  della  legge
          11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, n.
          98, supplemento ordinario n. 66, e' il seguente:
              "Art.  13  (Programma  triennale).  - 1. In conformita'
          allo  schema-tipo  definito  con  decreto  del Ministro dei
          lavori  pubblici  e  sulla base degli studi di cui all'art.
          11,  commi 1  e  2,  ogni  anno  viene redatto, aggiornando
          quello  precedentemente  approvato, un programma dei lavori
          pubblici   da   eseguire   nel  successivo  triennio.  Tale
          programma     e'     deliberato    dalle    amministrazioni
          aggiudicatrici   diverse  dallo  Stato  contestualmente  al
          bilancio  di previsione e al bilancio pluriennale, ed e' ad
          essi  allegato  assieme  all'elenco  dei  lavori da avviare
          nell'anno.
              2.  Il  programma  indica, per tipologia e in relazione
          alle   specifiche   categorie  degli  interventi,  le  loro
          finalita',   i   risultati   attesi,   le   priorita',   le
          localizzazioni,  le  problematiche  di  ordine  ambientale,
          paesistico  ed  urbanistico  territoriale, le relazioni con
          piani  di  assetto  territoriale  o di settore, il grado di
          soddisfacimento  della  domanda, le risorse disponibili, la
          stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorita' del
          programma  privilegiano  valutazioni  di  pubblica utilita'
          rispetto ad altri elementi.
              3.  Lo  schema  di  programma  e  di aggiornamento sono
          redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di
          aggiornamento  e'  fatta  anche  in  ordine  alle  esigenze
          prospettate  dai  responsabili del procedimento dei singoli
          interventi.   Le   amministrazioni  dello  Stato  procedono
          all'aggiornamento  definitivo  del  programma entro novanta
          giorni  dall'approvazione  della legge di bilancio da parte
          del Parlamento.
              4.  Sulla  base dell'aggiornamento di cui al comma 3 e'
          redatto,  entro  la  stessa  data,  l'elenco  dei lavori da
          avviare nell'anno successivo.
              - Il  testo  dell'art.  14,  comma 2,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante:
          Testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  di espropriazione per pubblica utilita' (testo
          A).   Testo   unico  espropri,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 189 del 16 agosto 2001, supplemento ordinario
          n. 211, e' il seguente:
              "2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti    ovvero    del    presidente   della   regione,
          rispettivamente  per  le  opere  di  competenza  statale  o
          regionale,    sono    indicati    gli   uffici   competenti
          all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ovvero  con  cui  e'
          disposta   l'espropriazione,  distinti  in  relazione  alle
          diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso
          decreto  puo'  prevedersi  che  i  medesimi  o altri uffici
          possano   dare   indicazioni   operative   alle   autorita'
          esproprianti  per  la  corretta  applicazione  del presente
          testo unico.".
              - Il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
          "Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai sensi
          dell'art.  10  della  legge  6 luglio  2002, n. 137", ed e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
          2004, supplemento ordinario n. 28.
              - La    legge   29 dicembre   1993,   n.   580,   reca:
          "Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura ed e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994.