IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
    Visti gli articoli 5, lettera g), e  22  della  legge  30  aprile
1962, n. 283; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  27  febbraio  1996,   n.   209,
concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti  nella
preparazione e per la  conservazione  delle  sostanze  alimentari  in
attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE,  n.
95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004; 
    Visto in particolare il decreto 30 aprile 1998, n.  250,  recante
aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n.  209,  in
attuazione  delle  direttive  n.  96/83/CE  e  n.  96/85/CE  e  della
decisione n. 292/97/CE; 
    Vista la direttiva  2003/115/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003  che  modifica  la
direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad  essere  utilizzati
nei prodotti alimentari; 
    Sentito il Consiglio Superiore di  Sanita'  che  si  e'  espresso
nella seduta del 13 ottobre 2004; 
    Acquisito il parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; 
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Udito il parere del Consiglio di Stato,  sezione  consultiva  per
    gli atti normativi, espresso nella riunione del 4 aprile 2005; 
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio  dei  Ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, effettuata in data 4 maggio 2005; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
    1. Il decreto 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo  con
il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 29 marzo 2004, e' modificato come segue: 
      a) all'articolo 12, comma 2, dopo la lettera b), e' aggiunta la
seguente lettera: 
      «c) sale di aspartame -  acesulfame:  "contiene  una  fonte  di
fenilalanina"»; 
      b) all'articolo 12, comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta la
seguente lettera: 
      «c)     prodotti     alimentari     contenenti     sale      di
aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»; 
      c)  l'allegato  VIII  concernente  l'elenco  degli  edulcoranti
autorizzati e le relative condizioni di impiego  e'  modificato  come
segue: 
        1) la dizione «preparati dietetici completi contro  l'aumento
di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un
pasto» e' sostituita dalla  seguente:  «alimenti  destinati  a  diete
ipocaloriche volte alla riduzione del  peso,  di  cui  al  decreto  7
ottobre 1998, n. 519»; 
        2) la dizione «preparati  completi  e  apporti  nutritivi  da
usare sotto controllo medico» e' sostituita dalla seguente  «alimenti
completi dal punto di vista  nutrizionale  destinati  a  fini  medici
speciali, definiti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2002, n. 57»; 
        3) la dizione «complementi alimentari/integratori  alimentari
e dietetici,  liquidi»  e'  sostituita  dalla  seguente  «complementi
alimentari liquidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio  2004,
n. 169»; 
        4) la dizione «complementi alimentari/integratori  alimentari
e  dietetici,  solidi»  e'  sostituita  dalla  seguente  «integratori
alimentari solidi, definiti dal decreto legislativo 21  maggio  2004,
n. 169»; 
        5) la dizione «complementi alimentari/integratori  alimentari
e dietetici, a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma  di
sciroppo o di pastiglie da masticare» e'  sostituita  dalla  seguente
«integratori alimentari  solidi  a  base  di  vitamine  e/o  elementi
minerali e sotto forma di  sciroppo  o  di  pastiglie  da  masticare,
definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»; 
        6) la  tabella  relativa  alla  voce  «E  951  aspartame»  e'
completata come segue: 
 
    

----------------------------------------------
Essoblaten | 1000 mg/kg
----------------------------------------------

    
 
        7) la tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico  e  i
suoi sali di sodio e di calcio» e'  sostituita  dall'allegato  I  del
presente decreto; 
        8) e' aggiunta, in fine, la tabella di  cui  all'allegato  II
del presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
          Nota al titolo: 
              - La direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio dell'Unione europea  del  22  dicembre  2003  che
          modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti  destinati
          ad essere  utilizzati  nei  prodotti  alimentari  e'  stata
          pubblicata nella GUUE serie L n. 24 del 29 gennaio 2004. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 5,  lettera  g),  della  legge  30
          aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e
          della vendita delle sostanze alimentari e  delle  bevande),
          e' il seguente: 
              «Art. 5 - E' vietato impiegare  nella  preparazione  di
          alimenti  o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere   o
          somministrare come mercede ai propri dipendenti, e comunque
          distribuire per il consumo, sostanze alimentari: 
                a) - f) (Omissis); 
                g) con aggiunta  di  additivi  chimici  di  qualsiasi
          natura non autorizzati con  decreto  del  Ministro  per  la
          sanita'  o,  nel  caso   che   siano   autorizzati,   senza
          l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.  I
          decreti  di  autorizzazione  sono  soggetti   a   revisioni
          annuali.». 
              - Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962,  n.
          283, e' il seguente: 
              «Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei  mesi
          dalla  pubblicazione  della  presente  legge,  sentito   il
          Consiglio  superiore  di  sanita',  pubblichera'  con   suo
          decreto, l'elenco degli additivi chimici  consentiti  nella
          preparazione  e  per  la   conservazione   delle   sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro  caratteristiche  chimico-fisiche,  i   requisiti   di
          purezza, i metodi di dosaggio negli  alimenti,  i  casi  di
          impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. 
              Entro un anno il Ministro per la  sanita'  pubblichera'
          l'elenco dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle  sostanze
          alimentari. 
              Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a  provvedere
          con   successivi    decreti    ai    periodici    necessari
          aggiornamenti.». 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. 
              Essi  devono  essere  comunicati  al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo   vigente   dell'art.   12   del   decreto
          ministeriale  n.  209/1996  (Regolamento   concernente   la
          disciplina  degli  additivi  alimentari  consentiti   nella
          preparazione  e  per  la   conservazione   delle   sostanze
          alimentari in attuazione delle direttive  n.  94/34/CE,  n.
          94/35/CE, n. 94/36/CE, n.  95/2/CE  e  n.  95/31/CE),  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: 
              «Art. 12 (Etichettatura).  -  1.  La  denominazione  di
          vendita  degli  edulcoranti  da   tavola   deve   contenere
          l'indicazione "edulcorante da tavola a base di ..." seguita
          dal nome delle sostanze dolcificanti di cui sono composti. 
              2.  L'etichettatura   degli   edulcoranti   da   tavola
          contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le
          seguenti avvertenze: 
                a) polioli: "un consumo eccessivo puo' avere  effetti
          lassativi"; 
                b) aspartarne: "contiene una fonte di fenilalanina"; 
                c) sale di  aspartame  -  acesulfame:  "contiene  una
          fonte di fenilalanina". 
              3. L'etichettatura dei prodotti  alimentari  contenenti
          polioli o aspartame o entrambi deve contenere  le  seguenti
          avvertenze: 
                a)  prodotti   alimentari   contenenti   polioli   in
          quantita' superiore al  10%:  "un  consumo  eccessivo  puo'
          avere effetti lassativi"; 
                b)   prodotti   alimentari   contenenti    aspartame:
          "contiene una fonte di fenilalanina"; 
                c)   prodotti   alimentari   contenenti    sale    di
          aspartame-acesulfame:    "contiene     una     fonte     di
          fenilalanina".». 
              - L'allegato VIII del citato  decreto  ministeriale  n.
          209/1996 riporta l'elenco degli «edulcoranti autorizzati  e
          relative condizioni di impiego». 
              - La tabella relativa alla voce «E 952 acido  ciclamico
          e i suoi sali di sodio e di calcio» riportata nell'allegato
          VIII  del  citato  decreto  ministeriale  n.  209/l996   e'
          sostituita dall'allegato I del decreto qui pubblicato. 
              - All'allegato VIII del citato decreto ministeriale  n.
          209/1996 e' aggiunta in fine la tabella relativa alle  voci
          «E 955 sucralosio» ed «E 962 sale di  aspartame-acesulfame»
          riportata nell'allegato II del decreto qui pubblicato.