IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004, n. 42, recante il Codice dei
beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice";
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n. 368, che ha
istituito  il  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di
seguito denominato "Ministero", e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78,
  concernente  la  soppressione  della  tassa  di  ingresso  ai musei
  statali;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante
norme  per  l'istituzione  del  biglietto  di  ingresso ai monumenti,
musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali e
successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 maggio 2005;
  Vista  la nota resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
data  16  maggio 2005, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo  1,  comma  1,  del decreto ministeriale 11 dicembre
1997, n. 507, e' sostituito dal seguente:
  "1.  L'ingresso  ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai
complessi  monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, e'
consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.".
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                              Note alla premessa:

              - Il testo degli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115,
          117,  119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
          42  (Codice dei beni culturali e del paesaggio), pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  24  febbraio  2004, n. 45 e' il
          seguente:
              «Art.  101  (Istituti  e luoghi della cultura). - 1. Ai
          fini  del  presente  codice  sono  istituti  e luoghi della
          cultura  i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
          parchi archeologici, i complessi monumentali.
              2. Si intende per:
                a) «museo»,  una struttura permanente che acquisisce,
          conserva,  ordina ed espone beni culturali per finalita' di
          educazione e di studio;
                b) «biblioteca»,   una   struttura   permanente   che
          raccoglie  e  conserva  un  insieme  organizzato  di libri,
          materiali  e  informazioni,  comunque editi o pubblicati su
          qualunque  supporto, e ne assicura la consultazione al fine
          di promuovere la lettura e lo studio;
                c) «archivio»,    una    struttura   permanente   che
          raccoglie,  inventaria  e  conserva  documenti originali di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca;
                d) «area  archeologica», un sito caratterizzato dalla
          presenza  di  resti  di  natura  fossile  o  di manufatti o
          strutture preistorici o di eta' antica;
                e) «parco   archeologico»,   un  ambito  territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza  di valori storici, paesaggistici o ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto;
                f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
              3.  Gli  istituti  ed  i  luoghi  di cui al comma 1 che
          appartengono   a  soggetti  pubblici  sono  destinati  alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi  di  cui  al  comma  1  che  appartengono a soggetti
          privati  e  sono  aperti  al pubblico espletano un servizio
          privato di utilita' sociale».
              «Art.  102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della
          cultura  di  appartenenza  pubblica).  -  1.  Lo  Stato, le
          regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
          ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
          presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101,
          nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
          codice.
              2.  Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
          legislazione  regionale  disciplina  la  fruizione dei beni
          presenti  negli  istituti  e  nei  luoghi della cultura non
          appartenenti   allo  Stato  o  dei  quali  lo  Stato  abbia
          trasferito  la  disponibilita'  sulla  base della normativa
          vigente.
              3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
          degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cui  all'art.  101  e'
          assicurata,  secondo  le  disposizioni del presente Titolo,
          compatibilmente    con    lo    svolgimento   degli   scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati.
              4.  Al  fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
          fruizione  relativamente  agli  istituti ed ai luoghi della
          cultura  di  appartenenza  pubblica lo Stato, e per esso il
          Ministero,   le   regioni   e   gli   altri  enti  pubblici
          territoriali  definiscono  accordi  nell'ambito  e  con  le
          procedure  dell'art.  112.  In  assenza di accordo, ciascun
          soggetto  pubblico  e'  tenuto a garantire la fruizione dei
          beni di cui ha comunque la disponibilita'.
            5.  Mediante  gli  accordi di cui al comma 4 il Ministero
          puo'  altresi'  trasferire  alle  regioni e agli altri enti
          pubblici    territoriali,    in   base   ai   principi   di
          sussidiarieta',   differenziazione   ed   adeguatezza,   la
          disponibilita'  di istituti e luoghi della cultura, al fine
          di  assicurare  un'adeguata  fruizione e valorizzazione dei
          beni ivi presenti».
              «Art.  103  (Accesso  agli  istituti ed ai luoghi della
          cultura).  -  1.  L'accesso  agli  istituti  ed  ai  luoghi
          pubblici  della cultura puo' essere gratuito o a pagamento.
          Il   Ministero,  le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali   possono   stipulare  intese  per  coordinare
          l'accesso ad essi.
              2.  L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici
          per finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
              3.  Nei  casi  di accesso a pagamento, il Ministero, le
          regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
                a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
                b) le  categorie  di  biglietti  e  i  criteri per la
          determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
          include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni
          previste alla lettera c);
                c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita
          del    biglietto    d'ingresso   e   di   riscossione   del
          corrispettivo,  anche  mediante  convenzioni  con  soggetti
          pubblici   e   privati.   Per  la  gestione  dei  biglietti
          d'ingresso   possono   essere  impiegate  nuove  tecnologie
          informatiche,  con  possibilita'  di  prevendita  e vendita
          presso terzi convenzionati;
                d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti
          da  assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza
          per  i  pittori,  scultori,  musicisti, scrittori ed autori
          drammatici.
              4.  Eventuali  agevolazioni per l'accesso devono essere
          regolate    in   modo   da   non   creare   discriminazioni
          ingiustificate  nei  confronti  dei  cittadini  degli altri
          Stati membri dell'Unione europea».
              «Art.  110  (Incasso  e  riparto di proventi). - 1. Nei
          casi  previsti dall'art. 115, comma 2, i proventi derivanti
          dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
          luoghi  della  cultura, nonche' dai canoni di concessione e
          dai  corrispettivi  per la riproduzione dei beni culturali,
          sono  versati  ai  soggetti  pubblici  cui  gli istituti, i
          luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in
          conformita'  alle  rispettive  disposizioni di contabilita'
          pubblica.
              2.   Ove   si   tratti   di  istituti,  luoghi  o  beni
          appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
          comma  1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale
          dello  Stato,  anche  mediante versamento in conto corrente
          postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
          corrente   bancario   aperto  da  ciascun  responsabile  di
          istituto  o  luogo  della  cultura  presso  un  istituto di
          credito.   In   tale  ultima  ipotesi  l'istituto  bancario
          provvede,  non  oltre  cinque  giorni dalla riscossione, al
          versamento  delle  somme affluite alla sezione di tesoreria
          provinciale  dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
          previsionali  di base dello stato di previsione della spesa
          del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
          Ministero medesimo.
              3.  I  proventi  derivanti  dalla vendita dei biglietti
          d'ingresso  agli  istituti  ed  ai luoghi appartenenti o in
          consegna  allo  Stato  sono destinati alla realizzazione di
          interventi  per  la sicurezza e la conservazione dei luoghi
          medesimi, ai sensi dell'art. 29, nonche' all'espropriazione
          e  all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio
          della prelazione.
              4.  I  proventi  derivanti  dalla vendita dei biglietti
          d'ingresso  agli  istituti  ed  ai luoghi appartenenti o in
          consegna   ad   altri   soggetti  pubblici  sono  destinati
          all'incremento   ed   alla  valorizzazione  del  patrimonio
          culturale».
              «Art.   112   (Valorizzazione  dei  beni  culturali  di
          appartenenza  pubblica).  -  1.  Lo  Stato, le regioni, gli
          altri    enti    pubblici    territoriali   assicurano   la
          valorizzazione  dei  beni  presenti  negli  istituti  e nei
          luoghi  indicati  all'art.  101,  nel rispetto dei principi
          fondamentali fissati dal presente codice.
              2.  Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
          legislazione  regionale  disciplina  la  valorizzazione dei
          beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
          appartenenti   allo  Stato  o  dei  quali  lo  Stato  abbia
          trasferito  la  disponibilita'  sulla  base della normativa
          vigente.
              3.  La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
          fuori  degli  istituti  e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
          assicurata,  secondo  le  disposizioni del presente Titolo,
          compatibilmente    con    lo    svolgimento   degli   scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati.
              4.  Al  fine di coordinare, armonizzare ed integrare le
          attivita'   di   valorizzazione  dei  beni  del  patrimonio
          culturale  di  appartenenza  pubblica,  lo  Stato,  per  il
          tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
          territoriali  stipulano  accordi su base regionale, al fine
          di  definire  gli  obbiettivi  e  fissarne  i  tempi  e  le
          modalita'  di  attuazione.  Con  gli  accordi medesimi sono
          individuate   le  adeguate  forme  di  gestione,  ai  sensi
          dell'art. 115.
              5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui
          al  comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la
          loro  definizione  e'  rimessa alla decisione congiunta del
          Ministro,  del  presidente  della  Regione,  del presidente
          della  Provincia  e  dei sindaci dei comuni interessati. In
          assenza  di  accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a
          garantire  la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
          disponibilita'.
              6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e
          gli  altri  enti pubblici territoriali possono definire, in
          sede   di   Conferenza   unificata,  indirizzi  generali  e
          procedure  per  uniformare,  sul  territorio nazionale, gli
          accordi indicati al medesimo comma 4.
              7.  Agli  accordi di cui al comma 4 possono partecipare
          anche  soggetti  privati  e,  previo  consenso dei soggetti
          interessati,  gli  accordi medesimi possono riguardare beni
          di proprieta' privata.
              8.  I  soggetti  pubblici  interessati possono altresi'
          stipulare   apposite   convenzioni   con   le  associazioni
          culturali  o  di  volontariato  che  svolgono  attivita' di
          promozione   e   diffusione   della   conoscenza  dei  beni
          culturali».
              «Art.  115  (Forme  di  gestione). - 1. Le attivita' di
          valorizzazione  dei  beni  culturali ad iniziativa pubblica
          sono gestite in forma diretta o indiretta.
              2.  La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di
          strutture   organizzative   interne  alle  amministrazioni,
          dotate  di  adeguata  autonomia scientifica, organizzativa,
          finanziaria  e  contabile,  e provviste di idoneo personale
          tecnico.
              3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
                a) affidamento  diretto  a  istituzioni,  fondazioni,
          associazioni,   consorzi,  societa'  di  capitali  o  altri
          soggetti,  costituiti  o partecipati, in misura prevalente,
          dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
                b) concessione  a  terzi, in base ai criteri indicati
          ai commi 4 e 5.
              4.  Lo  Stato  e  le regioni ricorrono alla gestione in
          forma  indiretta  al fine di assicurare un adeguato livello
          di  valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due
          forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3
          e'  attuata  previa  valutazione comparativa, in termini di
          efficienza  ed  efficacia, degli obiettivi che si intendono
          perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
              5.  Qualora,  a  seguito  della  comparazione di cui al
          comma  4,  risulti preferibile ricorrere alla concessione a
          terzi,  alla  stessa  si  provvede  mediante  procedure  ad
          evidenza  pubblica,  sulla  base di valutazione comparativa
          dei progetti presentati.
              6.  Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente
          ricorrono  alla gestione in forma indiretta di cui al comma
          3,  lettera  a), salvo che, per le modeste dimensioni o per
          le  caratteristiche  dell'attivita'  di valorizzazione, non
          risulti  conveniente  od  opportuna  la  gestione  in forma
          diretta.
              7.  Previo  accordo  tra  i titolari delle attivita' di
          valorizzazione,  l'affidamento o la concessione previsti al
          comma  3  possono  essere  disposti  in  modo  congiunto ed
          integrato.
              8.   Il  rapporto  tra  il  titolare  dell'attivita'  e
          l'affidatario   od   il   concessionario  e'  regolato  con
          contratto  di  servizio,  nel  quale  sono specificati, tra
          l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e
          di  professionalita'  degli  addetti  nonche'  i  poteri di
          indirizzo  e controllo spettanti al titolare dell'attivita'
          o del servizio.
              9.  Il  titolare  dell'attivita'  puo'  partecipare  al
          patrimonio  o  al  capitale dei soggetti di cui al comma 3,
          lettera  a),  anche  con  il  conferimento  in uso del bene
          culturale   oggetto  di  valorizzazione.  Gli  effetti  del
          conferimento  si  esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
          casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del
          titolare  dell'attivita'  o del servizio, di estinzione del
          soggetto  partecipato  ovvero  di cessazione, per qualunque
          causa,  dell'affidamento  dell'attivita'  o del servizio. I
          beni   conferiti  in  uso  non  sono  soggetti  a  garanzia
          patrimoniale   specifica   se   non  in  ragione  del  loro
          controvalore economico.
              10.  All'affidamento o alla concessione di cui al comma
          3  puo'  essere  collegata  la  concessione in uso del bene
          culturale  oggetto  di valorizzazione. La concessione perde
          efficacia,   senza   indennizzo,   in   qualsiasi  caso  di
          cessazione   dell'affidamento   o   della  concessione  del
          servizio o dell'attivita».
              «Art.  117  (Servizi aggiuntivi). - 1. Negli istituti e
          nei  luoghi  della  cultura  indicati  all'art. 101 possono
          essere  istituiti  servizi  di  assistenza  culturale  e di
          ospitalita' per il pubblico.
              2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
                a) il  servizio editoriale e di vendita riguardante i
          cataloghi   e   i   sussidi  catalografici,  audiovisivi  e
          informatici,   ogni   altro  materiale  informativo,  e  le
          riproduzioni di beni culturali;
                b) i  servizi  riguardanti beni librai e archivistici
          per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
          bibliotecario;
                c) la   gestione   di   raccolte   discografiche,  di
          diapoteche e biblioteche museali;
                d) la  gestione  dei  punti vendita e l'utilizzazione
          commerciale delle riproduzioni dei beni;
                e) i  servizi  di  accoglienza, ivi inclusi quelli di
          assistenza  e  di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
          di  informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
          di incontro;
                f) i  servizi  di  caffetteria,  di  ristorazione, di
          guardaroba;
                g) l'organizzazione   di   mostre   e  manifestazioni
          culturali, nonche' di iniziative promozionali.
              3.  I  servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti
          in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
          di biglietteria.
              4.  La  gestione  dei servizi medesimi e' attuata nelle
          forme previste dall'art. 115.
              5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
          ripartiti ai sensi dell'art. 110».
              «Art.  119  (Diffusione della conoscenza del patrimonio
          culturale  nelle  scuole).  - 1. Il Ministero, il Ministero
          per  l'istruzione, l'universita' e la ricerca, le regioni e
          gli  altri  enti  pubblici territoriali interessati possono
          concludere  accordi per diffondere la conoscenza e favorire
          la  fruizione  del  patrimonio  culturale  da  parte  degli
          studenti.
              2.  Sulla  base  degli  accordi  previsti al comma 1, i
          responsabili  degli  istituti e dei luoghi della cultura di
          cui  all'art.  101  possono stipulare con le scuole di ogni
          ordine  e  grado,  appartenenti  al  sistema  nazionale  di
          istruzione,  apposite  convenzioni  per  la elaborazione di
          percorsi  didattici,  la  predisposizione  di  materiali  e
          sussidi   audiovisivi,   nonche'   per   la   formazione  e
          l'aggiornamento  dei  docenti.  I percorsi, i materiali e i
          sussidi  tengono  conto  della  specificita'  della  scuola
          richiedente   e   delle   eventuali   particolari  esigenze
          determinate dalla presenza di alunni disabili».
              «Art. 130 (Disposizioni regolamentari precedenti). - 1.
          Fino  all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti
          dal   presente   codice,   restano  in  vigore,  in  quanto
          applicabili,  le disposizioni dei regolamenti approvati con
          regio  decreto  2 ottobre  1911,  n.  1163, e regio decreto
          30 gennaio   1913,   n.  363,  e  ogni  altra  disposizione
          regolamentare  attinente  alle  norme  contenute  in questa
          Parte».
              -  Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, S.O., e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.
              - Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,
          recante   «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'   culturali»,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
          2004, n. 173, recante il «Regolamento di organizzazione del
          Ministero   per   i  beni  e  le  attivita'  culturali»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166,
          supplemento ordinario.
              - L'art.  1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78,
          recante  «Soppressione  della  tassa  d'ingresso  ai  musei
          statali»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29 marzo
          1997, n. 74:
              «Art.  1.  -  1.  La  tassa d'ingresso per l'accesso ai
          monumenti,  musei,  gallerie  e  scavi  di antichita' dello
          Stato,  prevista  dal  regio  decreto  11 novembre 1885, n.
          3191, e successive modificazioni, e' soppressa».
              -  Il  decreto  ministeriale  11 dicembre 1997, n. 507,
          recante  «Regolamento  recante  norme per l'istituzione del
          biglietto  d'ingresso  ai monumenti, musei, gallerie, scavi
          di  antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1998, n.
          35.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del citato decreto
          ministeriale  11 dicembre 1997, n. 507, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  1  (Biglietti  di  ingresso). - 1. L'ingresso ai
          musei,  alle  aree e ai parchi archeologici ed ai complessi
          monumentali,  come  definiti  all'art.  101  del Codice, e'
          consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.
              2.  La  tipologia  del  biglietto  di  ingresso  e'  la
          seguente:
                a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo
          dei luoghi di cui al comma 1;
                b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a piu'
          luoghi tra quelli indicati al comma 1;
                c) biglietto  integrato che consente l'accesso ad uno
          o  piu'  dei  luoghi  indicati al comma 1, insieme ad uno o
          piu'  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di  antichita',
          parchi  e  giardini  non  statali  nonche'  mostre  o altre
          manifestazioni culturali, statali e non statali.
              3.  La  tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle
          lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi
          di cui al comma 1 mediante biglietto unico.
              4.  In  relazione a particolari esigenze possono essere
          previsti altri tipi di biglietti.
              5.  I  biglietti  di ingresso possono consistere in una
          carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee
          apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.».