IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio,  del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE,  sul  controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose; 
  Vista la legge 18 aprile 2005,  n.  62,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2004),  ed  in  particolare
l'articolo 20; 
  Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999,  n.  334,  recante
attuazione  della  direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo   dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000,
recante linee guida per l'attuazione del sistema  di  gestione  della
sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del  22  agosto
2000; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000,
recante individuazione delle modifiche di impianti e di depositi,  di
processi industriali, della natura o  dei  quantitativi  di  sostanze
pericolose  che  potrebbero  costituire  aggravio  del   preesistente
livello di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23
agosto 2000; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 9  maggio
2001,  recante  requisiti  minimi  di   sicurezza   in   materia   di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate  da
stabilimenti  a  rischio  di  incidente  rilevante,  pubblicato   nel
supplemento ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale n.  138  del  16
giugno 2001; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
25 febbraio 2005, recante linee  guida  per  la  predisposizione  del
piano di emergenza esterna di  cui  all'articolo  20,  comma  4,  del
decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.   334,   pubblicato   nel
supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  62  del  16
marzo 2005; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 giugno 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 settembre 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e
delle  finanze,   della   salute,   dell'interno,   delle   attivita'
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti  e  per  gli  affari
regionali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  334,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) lo sfruttamento,  ossia  l'esplorazione,  l'estrazione  e  il
trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad
eccezione delle operazioni di trattamento chimico  o  termico  e  del
deposito ad esse relativo che  comportano  l'impiego  delle  sostanze
pericolose di cui all'allegato I;»; 
    b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
    «e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore  di  minerali,
compresi gli idrocarburi;»; 
    c) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
    «f)  le  discariche  di  rifiuti,  ad  eccezione  degli  impianti
operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le  dighe
di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose  di  cui
all'allegato I, in particolare quando utilizzati  in  relazione  alla
lavorazione chimica e termica dei minerali;»; 
    d) al  comma  3,  le  parole:  «e  quello  della  sanita',»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «,   e   quelli   della   sanita'   e
dell'interno,»; 
    e) al comma 3, le parole: «e petroliferi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze
pericolose di cui all'articolo 2, comma 1,». 
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  direttiva  2003/105/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          345 del 31 dicembre 2003.
              -  La  direttiva 96/82/CE e' pubblicata in GUCE n. L 10
          del 14 gennaio 1997.
              - L'art.  20,  della  legge  18  aprile  2005,  n.  62,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
          supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art.  20  (Delega  al  Governo per la piena attuazione
          della  direttiva  96/82/CE, come modificata dalla direttiva
          2003/105/CE,   sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti
          rilevanti  connessi con determinate sostanze pericolose). -
          1.  Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva
          96/82/CE  sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo e'
          delegato  ad  adottare,  entro  il  1° luglio  2005, con le
          modalita' di cui all'art. 1, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio,   un   decreto   legislativo  per  recepire  la
          direttiva  2003/105/CE  del 16 dicembre 2003 del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, che modifica la citata direttiva
          96/82/CE,   nonche'  per  introdurre,  contestualmente,  le
          disposizioni  correttive  necessarie per superare i rilievi
          formulati   dalla  Commissione  europea  nell'ambito  della
          procedura  d'infrazione  2003/2014  avviata per recepimento
          non  conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando
          a  tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo
          17 agosto 1999, n. 334.
              2.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
              - Il  decreto  legislativo  17 agosto  1999, n. 334, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
          228, supplemento ordinario.
              - L'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto
          1999, n. 334, cosi' recita:
              «Art.   20   (Piano  di  emergenza  esterno).  -  1.-3.
          (Omissis).
              4.  Il Dipartimento della protezione civile stabilisce,
          d'intesa  con  la Conferenza unificata, per le finalita' di
          cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per
          la   predisposizione   del   piano  di  emergenza  esterna,
          provvisorio  o  definitivo,  e per la relativa informazione
          alla  popolazione,  ferme  restando  le  attribuzioni delle
          amministrazioni  dello  Stato  e  degli enti territoriali e
          locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento
          della  protezione  civile  verifica  che  l'attivazione del
          piano  avvenga  in maniera tempestiva da parte dei soggetti
          competenti  qualora  accada  un  incidente  rilevante  o un
          evento   incontrollato   di   natura   tale  che  si  possa
          ragionevolmente   prevedere   che   provochi  un  incidente
          rilevante.».
          Nota all'art. 1:
              - Il testo vigente dell'art. 4, del decreto legislativo
          17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente
          decreto cosi' recita:
              «Art.    4    (Esclusioni).    -    1.   Sono   esclusi
          dall'applicazione del presente decreto:
                a) gli   stabilimenti,  gli  impianti  o  i  depositi
          militari;
                b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
                c) il  trasporto di sostanze pericolose e il deposito
          temporaneo  intermedio  su  strada,  per  idrovia interna e
          marittima o per via aerea;
                d) il  trasporto  di sostanze pericolose in condotta,
          comprese  le  stazioni  di  pompaggio,  al  di  fuori degli
          stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1;
                e) lo     sfruttamento,     ossia     l'esplorazione,
          l'estrazione  e il trattamento di minerali in miniere, cave
          o  mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di
          trattamento  chimico  o  termico  e  del  deposito  ad esse
          relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose
          di cui all'allegato I;
                e-bis) l'esplorazione  e lo sfruttamento off shore di
          minerali, compresi gli idrocarburi;
                f) le  discariche  di  rifiuti,  ad  eccezione  degli
          impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i
          bacini  e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le
          sostanze  pericolose  di cui all'allegato I, in particolare
          quando  utilizzati  in relazione alla lavorazione chimica e
          termica dei minerali;
                g) il  trasporto di sostanze pericolose per ferrovia,
          nonche'    le   soste   tecniche   temporanee   intermedie,
          dall'accettazione   alla   riconsegna   delle  merci  e  le
          operazioni   di  composizione  e  scomposizione  dei  treni
          condotte   negli   scali  di  smistamento  ferroviario,  ad
          eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al
          comma 2;
                h) gli  scali merci terminali di ferrovia individuati
          secondo  le tipologie di cui all'allegato I del decreto del
          Ministro  dell'ambiente  20 ottobre  1998, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998, che svolgono
          in  modo non occasionale le attivita' ivi menzionate, per i
          quali  restano  validi  gli  obblighi,  gli adempimenti e i
          termini  di  adeguamento  di  cui agli articoli 2, 3, 4 del
          citato decreto 20 ottobre 1998.
              2. (Omissis).
              3.  Nei  porti  industriali e petroliferi si applica la
          normativa   del   presente   decreto  con  gli  adattamenti
          richiesti  dalla  peculiarita'  delle  attivita'  portuali,
          definiti  in  un regolamento interministeriale da adottarsi
          di  concerto  tra  il  Ministro  dell'ambiente,  quello dei
          trasporti  e  della  navigazione,  e  quelli alla sanita' e
          dell'interno  entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto.  Il  regolamento  dovra'
          garantire   livelli   di  sicurezza  equivalenti  a  quelli
          stabiliti,  in  particolare  specificando  le modalita' del
          rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi
          di  controllo.  Fino  alla  data  di  entrata in vigore del
          regolamento   continuano   ad   applicarsi,   per  i  porti
          industriali,   petroliferi   e  commerciali,  in  cui  sono
          presenti sostanze pericolose di cui all'art. 2, comma 1, le
          normative  vigenti  in  materia  di rischi industriali e di
          sicurezza.».