IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 20; Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000, recante linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000, recante individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2000; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 9 maggio 2001, recante requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2005, recante linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;»; b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;»; c) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;»; d) al comma 3, le parole: «e quello della sanita',» sono sostituite dalle seguenti: «, e quelli della sanita' e dell'interno,»; e) al comma 3, le parole: «e petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all'articolo 2, comma 1,».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata in GUCE n. L 345 del 31 dicembre 2003. - La direttiva 96/82/CE e' pubblicata in GUCE n. L 10 del 14 gennaio 1997. - L'art. 20, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 20 (Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). - 1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 1° luglio 2005, con le modalita' di cui all'art. 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonche' per introdurre, contestualmente, le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2003/2014 avviata per recepimento non conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, supplemento ordinario. - L'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' recita: «Art. 20 (Piano di emergenza esterno). - 1.-3. (Omissis). 4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza unificata, per le finalita' di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile verifica che l'attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante.». Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 4 (Esclusioni). - 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto: a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari; b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti; c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea; d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1; e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I; e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi; f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali; g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonche' le soste tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario, ad eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2; h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998, che svolgono in modo non occasionale le attivita' ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 20 ottobre 1998. 2. (Omissis). 3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarita' delle attivita' portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei trasporti e della navigazione, e quelli alla sanita' e dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il regolamento dovra' garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalita' del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all'art. 2, comma 1, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza.».