IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 16,  comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
in  base  al  quale,  con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle
competizioni  sportive  nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso
pronostici  e  scommesse,  il  Ministro dell'economia e delle finanze
emana  regolamenti  a  norma  dell'articolo 17,  comma 3, della legge
23 agosto  1988,  n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di
gioco,  la  corresponsione  di  aggi,  diritti  e  proventi  dovuti a
qualsiasi titolo;
  Visto  il  decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156,  recante  autorizzazione  alla  raccolta telefonica o telematica
delle  giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in
base   al   quale  le  procedure  di  acquisizione,  registrazione  e
documentazione  delle  stesse sono stabilite con decreto direttoriale
emanato  dal  Direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma dei
monopoli di Stato;
  Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per  il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi
1  e  2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di
organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001,
n.  383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che
ha  attribuito  all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo
svolgimento  di  tutte  le  funzioni  in materia di organizzazione ed
esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  l'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200,  che  ha  attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze,
l'individuazione di operatori specializzati nella gestione di reti di
partecipazione  a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche,
anche  combinate  al  segnale telefonico, a giochi, organizzate dagli
enti  pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei
principi  della  certezza giuridica del rapporto tra giocatore e reti
di partecipazione al gioco;
  Considerata   l'opportunita'   di   istituire   una  o  piu'  reti,
alternative  alle  esistenti, per la gestione telematica di giochi di
sorte  legati  al  consumo,  accettati mediante apparecchi idonei, ai
sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni,
alla   certificazione  fiscale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
svolte, opportunamente adattati alla raccolta delle giocate, relative
ai giochi predetti;
  Considerata  la  necessita' di regolare il settore dei terminali di
gioco abilitati all'accettazione dei nuovi giochi telematici di sorte
legati al consumo con gli obiettivi primari della sicurezza del gioco
e  della  tutela  dei  giocatori,  da conseguirsi con il collegamento
degli  apparecchi  ad  una  o piu' reti collegate al sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Considerata   la   necessita'   di   garantire  la  conformita'  di
funzionamento  di ciascun terminale di gioco alle prescrizioni per il
gioco  e  la  regolarita'  del prelievo erariale unico, attraverso le
richiamate reti;
  Considerato   che  le  suddette  reti  rappresentano  lo  strumento
fondamentale  per  il  controllo  dei nuovi giochi di sorte legati al
consumo  e  che  pertanto  si  individuano  nei  concessionari, quali
gestori  delle reti telematiche, i garanti del corretto funzionamento
di ciascun terminale di gioco;
  Visto  il  parere  favorevole  del  Comitato generale per i giochi,
espresso    nella    seduta   del   30 luglio   2003,   relativamente
all'istituzione   di   nuovi   giochi  da  distribuire  attraverso  i
registratori di cassa;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del
1988, effettuata con nota n. 3/10753/UCL del 3 agosto 2005;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Oggetto del regolamento e definizioni
  1.   Il   presente   regolamento   disciplina   l'organizzazione  e
l'esercizio dei giochi di sorte legati al consumo.
  2.  Ai  fini  del  presente  regolamento viene adottato il seguente
nomenclatore, dove si intende per:
    AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    Concessionario/i,  il  soggetto  cui  AAMS  affida in concessione
l'attivazione  e  la  gestione  operativa della partizione della rete
telematica;
    biglietto/i  virtuale  o  biglietto/i,  individuato  univocamente
dall'identificativo  del  biglietto  virtuale,  costituisce  l'unita'
elementare  del  gioco.  Il  biglietto  virtuale deve necessariamente
possedere   le   caratteristiche   ed   i   requisiti  stabiliti  dal
provvedimento  di  AAMS che definisce le regole operative del singolo
gioco;
    blocco/chi  di  biglietti,  frazione  della  serie  di biglietti,
composta da una quantita' predefinita di biglietti virtuali;
    disponibile  a  vincite,  la  quota  dell'importo  del  biglietto
virtuale destinata a premi per i giocatori;
    giocata/e  accettata/e,  la  scritturazione  dei  dati  di  gioco
effettuata dal terminale di gioco sulla ricevuta di partecipazione al
gioco emessa dal terminale stesso;
    giocatore,   il   soggetto  che,  all'atto  dell'emissione  della
ricevuta di partecipazione, partecipa al gioco;
    gioco/chi  di  sorte,  o  gioco/chi,  categoria di giochi, in cui
l'individuazione  del  biglietto virtuale vincente avviene attraverso
meccanismi  di  estrazione  casuale;  le  estrazioni  casuali possono
essere,  alternativamente,  effettuate  antecedentemente all'acquisto
del  biglietto  da  parte  del  giocatore (gioco di sorte con vincite
predeterminate),  ovvero  successivamente  all'acquisto del biglietto
(gioco  di sorte con vincita determinata successivamente alla giocata
accettata).  Le  modalita'  di estrazione, i requisiti operativi e le
modalita' di esecuzione di ciascun gioco di sorte, sono approvate con
specifico provvedimento di AAMS;
    identificativo/i  del biglietto virtuale, elemento che identifica
in modo univoco un biglietto virtuale;
    partizione/i  della  rete telematica o partizione/i, suddivisione
della  rete  telematica  affidata  ad  uno  specifico concessionario,
dotata  di una sua infrastruttura hardware e software di trasmissione
e  di  elaborazione  dati, finalizzata alla gestione telematica di un
insieme  di  terminali  di  gioco.  Ciascuna partizione e' dotata del
proprio sistema di elaborazione e del proprio collegamento al sistema
centrale;
    prelievo  erariale  unico, il prelievo applicato sull'importo del
biglietto virtuale, versato dal concessionario all'atto dell'acquisto
della serie di biglietti;
    punto/i   di  pagamento  dei  premi,  il  punto  individuato  dal
concessionario   nell'ambito   della   propria  organizzazione,  reso
pubblico  dal concessionario medesimo e comunicato ad AAMS, abilitato
sia  alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti, emesse
da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso, sia al
pagamento  ai  vincitori  dei  premi  di importo superiore a 1.000,00
Euro;
    punto/i  di  vendita, l'esercizio commerciale dotato di terminale
di gioco collegato alla partizione della rete telematica;
    rete   telematica,   infrastruttura   hardware   e   software  di
trasmissione   ed   elaborazione  dati,  eventualmente  suddivisa  in
partizioni,  finalizzata  alla  gestione  telematica  dell'insieme di
tutti i terminali di gioco. Costituiscono parti componenti della rete
telematica  i sistemi di elaborazione di ciascuna partizione, nonche'
i relativi collegamenti al sistema centrale;
    ricevuta/e  di partecipazione o ricevuta/e, il titolo che attesta
l'avvenuta  registrazione  della  giocata  accettata nel terminale di
gioco e che costituisce, in caso di vincita, l'unico documento valido
per  la  riscossione  del  premio. La ricevuta di partecipazione deve
essere   stampata,  come  sezione  distinta,  sul  medesimo  supporto
cartaceo  dello  scontrino  fiscale:  la separazione fisica delle due
sezioni, da chiunque sia effettuata, comporta la perdita di validita'
della ricevuta di partecipazione;
    scontrino  fiscale,  il  documento  fiscale di certificazione dei
corrispettivi rilasciato ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18,
e successive modificazioni, emesso da un registratore di cassa;
    serie di biglietti, insieme di biglietti virtuali riferiti ad uno
specifico  gioco,  contrassegnati  dal  medesimo  codice di serie. La
serie di biglietti deve, necessariamente, possedere caratteristiche e
requisiti  conformi  a quanto stabilito dal provvedimento di AAMS che
definisce le regole operative del singolo gioco;
    sistema  centrale, sistema hardware e software per la gestione ed
il controllo del gioco di sorte nonche' dei dati e delle informazioni
di  gioco,  relativi  ai  terminali di gioco, acquisiti attraverso la
rete telematica;
    sistema  di  elaborazione,  infrastruttura  hardware  e  software
componente   specifica  di  una  partizione  della  rete  telematica,
dedicata  alla  raccolta,  alla  gestione  ed al controllo dei dati e
delle   informazioni   relativi   al  gioco  raccolto  dai  terminali
collegati;
    terminale/i di gioco o terminale/i, apparecchio, collocato presso
il  punto  di vendita, abilitato alla registrazione dei corrispettivi
connessi  alla  transazione  di  acquisto  di  beni  o servizi tra il
consumatore  e  il  titolare  del  punto  di vendita stesso, o un suo
incaricato, riconosciuto idoneo al gioco di sorte, in quanto conforme
ai requisiti definiti da AAMS;
    titolare/i,  il titolare del punto di vendita dotato di terminale
di  gioco  collegato  alla  partizione  della rete telematica, che ha
sottoscritto  con  il  concessionario  l'accordo  per la raccolta del
gioco di sorte.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   decreto   legislativo  14 aprile  1948,  n.  496
          recante:   «Disciplina   delle  attivita'  di  giuoco»,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118
          e ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342.
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi'
          recita:   «3.   Con  decreto  ministeriale  possono  essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione».
              - L'art.  16,  comma  1, della legge 13 maggio 1999, n.
          133    (Disposizioni    in    materia    di   perequazione,
          razionalizzazione  e federalismo fiscale), pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17 maggio  1999, n. 113, cosi' recita:
          «1.  Il  Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via
          temporanea,    l'accettazione    di   nuove   scommesse   a
          totalizzatore  o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
          diversi  dalle  corse  dei  cavalli  e  dalle  competizioni
          organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
          da  parte  dei  soggetti  cui  e'  affidata  in concessione
          l'accettazione  delle  scommesse  a totalizzatore e a quota
          fissa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174,
          del   Ministro   delle   finanze   i   quali  a  tale  fine
          impiegheranno  sedi,  strutture  e impianti gia' utilizzati
          nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
          nuove  scommesse  nonche'  ad  ogni  altro  tipo  di gioco,
          concorso  pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
          emana  regolamenti  a  norma  dell'art.  17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
          e  i  tempi  di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
          proventi  dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
          destinare   agli   organizzatori  delle  competizioni.  Con
          decreto  del  Ministro  delle finanze e' altresi' stabilito
          l'ammontare   del  prelievo  complessivo,  comprensivo  dei
          predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
          superare  il  62 per  cento  delle  somme  giocate.  Per le
          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale».
              - Il  decreto  del  Ministero delle finanze 15 febbraio
          2001,  n.  156,  recante:  «  Autorizzazione  alla raccolta
          telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse,
          giuochi e concorsi pronostici» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100.
              - I  commi  1  e  2 dell'art. 12 della legge 18 ottobre
          2001,  n.  383,  recante: «Primi interventi per il rilancio
          dell'economia»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248, cosi' recitano:
              «Art.  12  (Gestione unitaria delle funzioni statali in
          materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
          ai  comuni  di beni immobili). -  1. Al fine di ottimizzare
          il  gettito  erariale  derivante  dal  settore, le funzioni
          statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi,
          delle  scommesse  e  dei  concorsi  a  premi  e le relative
          risorse   sono  riordinate  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente  della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base
          dei seguenti criteri direttivi:
                a) eliminazione  di duplicazioni e sovrapposizione di
          competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
          struttura unitaria;
                b) individuazione  della  predetta  struttura  in  un
          organismo  esistente,  ovvero  da  istituire ai sensi degli
          articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
              2.  I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
          al   comma   1   sono   disciplinati  tenendo  anche  conto
          dell'esigenza   di  razionalizzare  i  sistemi  informatici
          esistenti,   con   uno   o   piu'   decreti   del  Ministro
          dell'economia   e   delle  finanze,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, com-ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
          terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
          La  posta  unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
          concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze. Le modalita' tecniche dei
          giochi,  delle  scommesse  e  dei  concorsi  a  premi  sono
          comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  emanati ai sensi del
          presente  comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
          legge e regolamentari vigenti.».
              - L'art.  4  del  decreto-legge  8 luglio  2002, n. 138
          (Interventi    urgenti    in    materia    tributaria,   di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
          2002,  n.  158  e  convertito  in legge, con modificazioni,
          dall'art.   1,   legge  8 agosto  2002,  n.  178  (Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187) cosi' recita:
              «Art.  4  (Unificazione  delle competenze in materia di
          giochi). 1.  Al  fine  di  assicurare  la gestione unitaria
          prevista  dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
          nonche'  di  eliminare  sovrapposizioni  di  competenze, di
          razionalizzare   i   sistemi  informatici  esistenti  e  di
          ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di Stato svolge tutte le funzioni in materia
          di  organizzazione  ed  esercizio  dei  giochi, scommesse e
          concorsi  pronostici.  Per  i  giochi,  le  scommesse  ed i
          concorsi  pronostici  connessi con manifestazioni sportive,
          ferma  restando  la riserva del Comitato olimpico nazionale
          italiano     (CONI)     prevista     dall'art.     6    del
          decreto-legislativo  14 aprile  1948,  n.  496, le predette
          funzioni  sono  attribuite all'Amministrazione autonoma dei
          monopoli  di  Stato  in  concessione;  per  assicurarne  un
          ordinato trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, da adottare di concerto con
          il  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  stabilite  le  date dalle quali le funzioni
          sono  esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di  Stato,  e  le  modalita' del predetto trasferimento. Le
          azioni  possedute dal CONI relative a societa' operanti nel
          predetto  settore  di  attivita'  sono trasferite, a titolo
          gratuito,   allo  Stato.  I  rapporti  con  le  federazioni
          sportive  continuano  ad essere tenuti in via esclusiva dal
          CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai
          concorsi  pronostici  connessi  a  manifestazioni  sportive
          organizzate  o  svolte  sotto il controllo del CONI stesso.
          Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze e'
          rideterminata  la  composizione del Comitato generale per i
          giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n.
          357,  di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i
          beni  e  le  attivita' culturali, nonche' il presidente del
          CONI  o  un  suo  delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi
          strategici  per  l'organizzazione e la gestione dei giochi,
          delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni
          del  Comitato  concernenti  i  giochi,  le  scommesse  ed i
          concorsi  pronostici  ricadenti nella riserva del CONI sono
          adottate  con  il  voto favorevole del presidente del CONI.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83,
          della   legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
          modificazioni,   e  dalle  relative  norme  di  attuazione.
          L'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato versa al
          CONI  una  somma  pari  alla  quota, prevista dalle vigenti
          disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e
          spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
          a  manifestazioni  sportive  organizzate  o svolte sotto il
          controllo  del  CONI stesso. Il disciplinare di concessione
          prevede  le  modalita' di attribuzione di eventuali risorse
          aggiuntive  volte  a  soddisfare adeguatamente, in funzione
          dell'andamento  dei  giochi  di  competenza,  le necessita'
          finanziarie  del  CONI  nel  rispetto  della  sua autonomia
          finanziaria.
              2.  Il  compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per
          la   partecipazione   ai  concorsi  pronostici  Totocalcio,
          Totogol,  Totosei,  Totobingol  e  Totip  e'  fissato nella
          misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.
              3.  Resta  fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1,
          della  legge  13 maggio  1999,  n.  133, per tutti i giochi
          disciplinati ai sensi del presente articolo.
              3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
          e  gli  altri  dipartimenti  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad
          essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo
          comma,  della  legge  24 aprile 1980, n. 146, si interpreta
          nel  senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti
          puo'  avvenire  o  tramite  rapporto a tempo parziale o con
          rapporto  di collaborazione coordinata e continuativa e che
          conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il
          numero   degli   esperti   assegnabile   al   servizio   e'
          rideterminato   in   proporzione   al  conseguente  impegno
          lavorativo.».
              - Il  decreto-legge  24  giugno2003,  n.  147, recante:
          «Proroga  di  termini e disposizioni urgenti ordinamentali»
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2003, n.
          145  e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
          legge  1 agosto  2003,  n. 200 (Gazzetta Ufficiale 2 agosto
          2003, n. 178).
              - L'art.  8,  comma 18, del citato decreto-legge, cosi'
          recita:
              «18.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
          base   di  indirizzi  strategici  deliberati  dal  Comitato
          generale  per  i  giochi  di  cui  al comma 12, provvede ad
          individuare,  nel  rispetto  della disciplina comunitaria e
          nazionale,  operatori  specializzati nella gestione di reti
          di  partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e
          telematiche,  anche  combinate  al  segnale  telefonico,  a
          giochi,  a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire,
          anche  connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli
          enti  pubblici  competenti,  assicurando,  in ogni caso, il
          rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto
          tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali
          ed  operatore  selezionato  ai  sensi  del  presente comma,
          nonche'  della  sicurezza  e  trasparenza  del gioco, della
          tutela  della  buona  fede  degli  utenti, delle rispettive
          responsabilita' dei diversi operatori coinvolti».
              - La   legge   26 gennaio  1983,  n.  18,  concernente:
          «Obbligo  da parte di determinate categorie di contribuenti
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto  di  rilasciare  uno
          scontrino  fiscale  mediante l'uso di speciali registratori
          di   cassa»,   e'   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 gennaio 1983, n. 29.