IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo; Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto l'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che ha attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione di operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore e reti di partecipazione al gioco; Considerata l'opportunita' di istituire una o piu' reti, alternative alle esistenti, per la gestione telematica di giochi di sorte legati al consumo, accettati mediante apparecchi idonei, ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, alla certificazione fiscale dei corrispettivi delle operazioni svolte, opportunamente adattati alla raccolta delle giocate, relative ai giochi predetti; Considerata la necessita' di regolare il settore dei terminali di gioco abilitati all'accettazione dei nuovi giochi telematici di sorte legati al consumo con gli obiettivi primari della sicurezza del gioco e della tutela dei giocatori, da conseguirsi con il collegamento degli apparecchi ad una o piu' reti collegate al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Considerata la necessita' di garantire la conformita' di funzionamento di ciascun terminale di gioco alle prescrizioni per il gioco e la regolarita' del prelievo erariale unico, attraverso le richiamate reti; Considerato che le suddette reti rappresentano lo strumento fondamentale per il controllo dei nuovi giochi di sorte legati al consumo e che pertanto si individuano nei concessionari, quali gestori delle reti telematiche, i garanti del corretto funzionamento di ciascun terminale di gioco; Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi, espresso nella seduta del 30 luglio 2003, relativamente all'istituzione di nuovi giochi da distribuire attraverso i registratori di cassa; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/10753/UCL del 3 agosto 2005; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di sorte legati al consumo. 2. Ai fini del presente regolamento viene adottato il seguente nomenclatore, dove si intende per: AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Concessionario/i, il soggetto cui AAMS affida in concessione l'attivazione e la gestione operativa della partizione della rete telematica; biglietto/i virtuale o biglietto/i, individuato univocamente dall'identificativo del biglietto virtuale, costituisce l'unita' elementare del gioco. Il biglietto virtuale deve necessariamente possedere le caratteristiche ed i requisiti stabiliti dal provvedimento di AAMS che definisce le regole operative del singolo gioco; blocco/chi di biglietti, frazione della serie di biglietti, composta da una quantita' predefinita di biglietti virtuali; disponibile a vincite, la quota dell'importo del biglietto virtuale destinata a premi per i giocatori; giocata/e accettata/e, la scritturazione dei dati di gioco effettuata dal terminale di gioco sulla ricevuta di partecipazione al gioco emessa dal terminale stesso; giocatore, il soggetto che, all'atto dell'emissione della ricevuta di partecipazione, partecipa al gioco; gioco/chi di sorte, o gioco/chi, categoria di giochi, in cui l'individuazione del biglietto virtuale vincente avviene attraverso meccanismi di estrazione casuale; le estrazioni casuali possono essere, alternativamente, effettuate antecedentemente all'acquisto del biglietto da parte del giocatore (gioco di sorte con vincite predeterminate), ovvero successivamente all'acquisto del biglietto (gioco di sorte con vincita determinata successivamente alla giocata accettata). Le modalita' di estrazione, i requisiti operativi e le modalita' di esecuzione di ciascun gioco di sorte, sono approvate con specifico provvedimento di AAMS; identificativo/i del biglietto virtuale, elemento che identifica in modo univoco un biglietto virtuale; partizione/i della rete telematica o partizione/i, suddivisione della rete telematica affidata ad uno specifico concessionario, dotata di una sua infrastruttura hardware e software di trasmissione e di elaborazione dati, finalizzata alla gestione telematica di un insieme di terminali di gioco. Ciascuna partizione e' dotata del proprio sistema di elaborazione e del proprio collegamento al sistema centrale; prelievo erariale unico, il prelievo applicato sull'importo del biglietto virtuale, versato dal concessionario all'atto dell'acquisto della serie di biglietti; punto/i di pagamento dei premi, il punto individuato dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, reso pubblico dal concessionario medesimo e comunicato ad AAMS, abilitato sia alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti, emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso, sia al pagamento ai vincitori dei premi di importo superiore a 1.000,00 Euro; punto/i di vendita, l'esercizio commerciale dotato di terminale di gioco collegato alla partizione della rete telematica; rete telematica, infrastruttura hardware e software di trasmissione ed elaborazione dati, eventualmente suddivisa in partizioni, finalizzata alla gestione telematica dell'insieme di tutti i terminali di gioco. Costituiscono parti componenti della rete telematica i sistemi di elaborazione di ciascuna partizione, nonche' i relativi collegamenti al sistema centrale; ricevuta/e di partecipazione o ricevuta/e, il titolo che attesta l'avvenuta registrazione della giocata accettata nel terminale di gioco e che costituisce, in caso di vincita, l'unico documento valido per la riscossione del premio. La ricevuta di partecipazione deve essere stampata, come sezione distinta, sul medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale: la separazione fisica delle due sezioni, da chiunque sia effettuata, comporta la perdita di validita' della ricevuta di partecipazione; scontrino fiscale, il documento fiscale di certificazione dei corrispettivi rilasciato ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, emesso da un registratore di cassa; serie di biglietti, insieme di biglietti virtuali riferiti ad uno specifico gioco, contrassegnati dal medesimo codice di serie. La serie di biglietti deve, necessariamente, possedere caratteristiche e requisiti conformi a quanto stabilito dal provvedimento di AAMS che definisce le regole operative del singolo gioco; sistema centrale, sistema hardware e software per la gestione ed il controllo del gioco di sorte nonche' dei dati e delle informazioni di gioco, relativi ai terminali di gioco, acquisiti attraverso la rete telematica; sistema di elaborazione, infrastruttura hardware e software componente specifica di una partizione della rete telematica, dedicata alla raccolta, alla gestione ed al controllo dei dati e delle informazioni relativi al gioco raccolto dai terminali collegati; terminale/i di gioco o terminale/i, apparecchio, collocato presso il punto di vendita, abilitato alla registrazione dei corrispettivi connessi alla transazione di acquisto di beni o servizi tra il consumatore e il titolare del punto di vendita stesso, o un suo incaricato, riconosciuto idoneo al gioco di sorte, in quanto conforme ai requisiti definiti da AAMS; titolare/i, il titolare del punto di vendita dotato di terminale di gioco collegato alla partizione della rete telematica, che ha sottoscritto con il concessionario l'accordo per la raccolta del gioco di sorte.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 recante: «Disciplina delle attivita' di giuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». - L'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, cosi' recita: «1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale». - Il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante: « Autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100. - I commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante: «Primi interventi per il rilancio dell'economia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cosi' recitano: «Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, com-ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.». - L'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187) cosi' recita: «Art. 4 (Unificazione delle competenze in materia di giochi). 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche' di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto-legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalita' del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a societa' operanti nel predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalita' di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita' finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria. 2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo. 3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti puo' avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio e' rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo.». - Il decreto-legge 24 giugno2003, n. 147, recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2003, n. 145 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1 agosto 2003, n. 200 (Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2003, n. 178). - L'art. 8, comma 18, del citato decreto-legge, cosi' recita: «18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonche' della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilita' dei diversi operatori coinvolti». - La legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente: «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1983, n. 29.